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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2022

Cassazione n. 30709/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.; tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2022.

Con sentenza del 14 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, limitatamente ai reati di cui agli artt. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.

Il difensore dell'indagato ha quindi chiesto la revoca o sostituzione della misura custodiale con la misura degli arresti domiciliari, affermando l'insussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; con provvedimento del 19 dicembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la predetta istanza. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.

2. Il suddetto indagato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 19 dicembre 2022, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'appello suaccennato.

Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. conseguente alla ritenuta assenza di elementi idonei a modificare il giudicato cautelare e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Secondo la difesa, la decisione con la quale il Tribunale del Riesame, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto la carenza indiziaria in ordine ai reati ascritti a Moccia ai capi 46), 48), 49), 51) e 52) costituirebbe elemento nuovo, idoneo a modificare la valutazione del materiale indiziario (l'inidoneità delle condotte a perfezionare gli ipotizzati reati fine del clan camorristico comporterebbe il venir meno della loro rilevanza quale indizi della messa a disposizione necessaria a perfezionare la fattispecie partecipativa); in tal modo, sarebbe altresì plausibile una riqualificazione della condotta contestata nel reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

L'omessa valutazione di tale elemento innovativo comporterebbe, pertanto, la violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciati dal ricorrente, per essersi il Tribunale sottratto al proprio compito di rivalutazione del materiale indiziario.

3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.

1. Se è vero che la sopravvenuta rivalutazione della gravità indiziaria in relazione ai reati fine ascritti al ricorrente potrebbe in astratto costituire un novum tale da incidere sul giudicato cautelare formatosi in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a seguito della prima pronuncia di questa Corte di legittimità, occorre nondimeno sottolineare preliminarmente come il ricorso che qui occupa eviti di misurarsi appieno con l'apparato argomentativo che sorregge il rigetto dell'appello, assai più ampio e più solido di come lo si ricostruisce nel ricorso per cassazione.

2. Il Tribunale del Riesame, invero, anche richiamando un ampio stralcio dell'ordinanza del Gip (condividendone gli assunti e le conclusioni), illustra plurimi elementi da cui desumere la stabile condizione di intraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'omonimo sodalizio camorristico afragolese, gestito dal padre e dagli zii.

I giudici di merito leggono il contenuto di numerose intercettazioni captate dagli inquirenti, muovendo dal presupposto che uno degli interessi economici principali del clan è la raccolta degli oli esausti e delle attività collaterali. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, come formale delegato dal padre, a tutela degli affari di famiglia, verificando l'andamento della [OSCURATO:PERSONA], spendendo senza remore - con intuibili effetti, anche intimidatori - il nome del genitore («di cui era occhi e bocca»).

La sua posizione di interlocutore affidabile per esprimere la volontà del sodalizio - anche nel promettere ritorsioni - è chiaramente riconosciuta anche da terzi, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

In tutti questi colloqui, secondo una regola di prudenza tipica del milieu malavitoso, [OSCURATO:PERSONA] si rivela estremamente attento alla possibilità di essere intercettato.

Di quanto espletato per conto dell'associazione, il ricorrente, in ossequio alla gerarchia interna, rendeva poi conto al padre e agli zii, sempre comunque dimostrando un completo inserimento nelle questioni schiettamente contabili (anche quando registrate sotto la forma di semplici «pizzini»), procedendo altresì a incassare somme consistenti, nella piena consapevolezza degli interessi della famiglia in molte zone del territorio nazionale (anche in materia di appalti delle Ferrovie dello Stato e di opere per l'alta velocità) e delle situazioni di attuale o potenziale tensione interna o esterna.

A prescindere dalle valutazioni relative agli altri reati, questa ricostruzione della condotta partecipativa sulla base di un consistente compendio indiziario, ricordano i giudici di merito, era stata ritenuta logica e scevra di vizi giuridici dalla Corte di cassazione, in modo insuperabile dalle sollecitazioni della difesa per una nuova ponderazione alla luce di una diversa chiave di lettura (pp. 2-8).

D'altronde, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui al successivo art. 274 è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità, invero, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

3. Non è dunque il Tribunale ad avere omesso di offrire la dovuta risposta al motivo di gravame dell'indagato, non riconoscendo la portata innovativa di un decisivo evento processuale, ma è l'atto di impugnazione che - anche reiterando doglianze già espresse in sede di appello e affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale - elude il nucleo della motivazione e si sottrae, mediante un'indebita selezione delle emergenze procedinnentali, a una sua autonoma e argomentata confutazione.

In tal modo i motivi di ricorso si connotano in termini di aspecificità, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità della impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.; tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2022. Con sentenza del 14 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, limitatamente ai reati di cui agli artt. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. Il difensore dell'indagato ha quindi chiesto la revoca o sostituzione della misura custodiale con la misura degli arresti domiciliari, affermando l'insussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; con provvedimento del 19 dicembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la predetta istanza. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. 2. Il suddetto indagato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 19 dicembre 2022, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'appello suaccennato. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. conseguente alla ritenuta assenza di elementi idonei a modificare il giudicato cautelare e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la decisione con la quale il Tribunale del Riesame, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto la carenza indiziaria in ordine ai reati ascritti a Moccia ai capi 46), 48), 49), 51) e 52) costituirebbe elemento nuovo, idoneo a modificare la valutazione del materiale indiziario (l'inidoneità delle condotte a perfezionare gli ipotizzati reati fine del clan camorristico comporterebbe il venir meno della loro rilevanza quale indizi della messa a disposizione necessaria a perfezionare la fattispecie partecipativa); in tal modo, sarebbe altresì plausibile una riqualificazione della condotta contestata nel reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. L'omessa valutazione di tale elemento innovativo comporterebbe, pertanto, la violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciati dal ricorrente, per essersi il Tribunale sottratto al proprio compito di rivalutazione del materiale indiziario. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 1. Se è vero che la sopravvenuta rivalutazione della gravità indiziaria in relazione ai reati fine ascritti al ricorrente potrebbe in astratto costituire un novum tale da incidere sul giudicato cautelare formatosi in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a seguito della prima pronuncia di questa Corte di legittimità, occorre nondimeno sottolineare preliminarmente come il ricorso che qui occupa eviti di misurarsi appieno con l'apparato argomentativo che sorregge il rigetto dell'appello, assai più ampio e più solido di come lo si ricostruisce nel ricorso per cassazione. 2. Il Tribunale del Riesame, invero, anche richiamando un ampio stralcio dell'ordinanza del Gip (condividendone gli assunti e le conclusioni), illustra plurimi elementi da cui desumere la stabile condizione di intraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'omonimo sodalizio camorristico afragolese, gestito dal padre e dagli zii. I giudici di merito leggono il contenuto di numerose intercettazioni captate dagli inquirenti, muovendo dal presupposto che uno degli interessi economici principali del clan è la raccolta degli oli esausti e delle attività collaterali. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, come formale delegato dal padre, a tutela degli affari di famiglia, verificando l'andamento della [OSCURATO:PERSONA], spendendo senza remore - con intuibili effetti, anche intimidatori - il nome del genitore («di cui era occhi e bocca»). La sua posizione di interlocutore affidabile per esprimere la volontà del sodalizio - anche nel promettere ritorsioni - è chiaramente riconosciuta anche da terzi, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In tutti questi colloqui, secondo una regola di prudenza tipica del milieu malavitoso, [OSCURATO:PERSONA] si rivela estremamente attento alla possibilità di essere intercettato. Di quanto espletato per conto dell'associazione, il ricorrente, in ossequio alla gerarchia interna, rendeva poi conto al padre e agli zii, sempre comunque dimostrando un completo inserimento nelle questioni schiettamente contabili (anche quando registrate sotto la forma di semplici «pizzini»), procedendo altresì a incassare somme consistenti, nella piena consapevolezza degli interessi della famiglia in molte zone del territorio nazionale (anche in materia di appalti delle Ferrovie dello Stato e di opere per l'alta velocità) e delle situazioni di attuale o potenziale tensione interna o esterna. A prescindere dalle valutazioni relative agli altri reati, questa ricostruzione della condotta partecipativa sulla base di un consistente compendio indiziario, ricordano i giudici di merito, era stata ritenuta logica e scevra di vizi giuridici dalla Corte di cassazione, in modo insuperabile dalle sollecitazioni della difesa per una nuova ponderazione alla luce di una diversa chiave di lettura (pp. 2-8). D'altronde, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui al successivo art. 274 è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità, invero, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Non è dunque il Tribunale ad avere omesso di offrire la dovuta risposta al motivo di gravame dell'indagato, non riconoscendo la portata innovativa di un decisivo evento processuale, ma è l'atto di impugnazione che - anche reiterando doglianze già espresse in sede di appello e affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale - elude il nucleo della motivazione e si sottrae, mediante un'indebita selezione delle emergenze procedinnentali, a una sua autonoma e argomentata confutazione. In tal modo i motivi di ricorso si connotano in termini di aspecificità, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità della impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli
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