CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente accogliendo la domanda di riconoscimento di un indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita da CARBONE Sebastiano (raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di procurata inosseranza di pena in favore di PELLE Antonio, detto "Gambazza", aggravata dall'art. 7 legge 203/1991 e assolto dal reato per insussistenza del fatto), ha liquidato al predetto, secondo il criterio aritmetico e senza adeguamento, una somma per un periodo di restrizione di 126 giorni (dal 26/2/2012 al 30/6/2012, oltre a 241 giorni di arresti domiciliari (dal 1 luglio 2013 al 27/2/2014), escludendo l'indennizzo ai sensi dell'art, 314, c. 4, cod. proc. pen., per il periodo durante il quale il CARBONE era stato sottoposto a custodia cautelare in forza di altro titolo. 2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, quanto alla applicazione dell'art. 314, c. 4, cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva, la norma troverebbe applicazione solo nel caso in cui siano emessi titoli disponenti la stessa misura per lo stesso fatto ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, in relazione ai quali sussista connessione a norma dell'art. 12, c. 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. o allorquando vi sia sospensione della misura ai sensi dell'art. 298 cod. proc. pen. o dell'ordine di esecuzione. Nella specie, viceversa, i fatti di reato non erano connessi e l'istante non ha invocato l'istituto della contestazione a catena di cui all'art. 297, cod. proc. pen., cosicché a nulla rileverebbe, secondo il deducente, il fatto che in ordine all'altro titolo sia stato rigettato il diritto all'indennizzo, per sussistenza di un comportamento ostativo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a illustrare. é27/' 2. L'unico tema devoluto inerisce alla applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 314, c. 4, cod. proc. pen., a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti alla applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo». Secondo la ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata, non contestata in ricorso, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con riferimento alla quale è stato azionato il diritto ad ottenere un indennizzo in questo procedimento, è stata eseguita nei confronti del CARBONE il 16/7/2012, mentre egli era detenuto per altro titolo (ordinanza di custodia cautelare eseguita il 18/5/2010); il 1/7/2013, il Tribunale, in sede di appello, aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari; il CARBONE era stato scarcerato a seguito di sentenza assolutoria del Tribunale di Locri il 27/2/2014 (decisione confermata in appello e divenuta irrevocabile il 19/11/2015); egli era rimasto ristretto per il diverso titolo sino al 25/2/2013, allorquando la Corte d'appello aveva ridotto la pena e, a seguito di giudizio di rinvio, egli era stato assolto il 6/7/2015. La Corte ha, inoltre, accertato che il richiedente non aveva contribuito, neppure a titolo di colpa lieve, a dare causa alla detenzione ingiustamente sofferta. Ma, poiché nel periodo dal 18/5/2010 al 25/2/2013 il CARBONE era stato legittimamente ristretto in forza di altro titolo cautelare per il diverso reato di intestazione fittizia di beni (in relazione al quale è stata rigettata, in altra sede, la domanda formulata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen.) e poiché tale periodo si era sovrapposto a quello ricompreso tra il 16/7/2012 e il 25/2/2013, durante il quale egli era stato raggiunto anche dalla misura custodiale emessa nel procedimento penale cui inerisce la presente domanda di indennizzo, ha escluso il diritto azionato limitatamente al periodo durante il quale i due titoli si erano sovrapposti. 3. Il motivo è fondato. La lettura della norma proposta nel provvedimento impugnato non può essere accolta. In via preliminare, va precisato che la vicenda all'esame non riguarda un caso di concorso tra misura cautelare e espiazione pena, ma di sovrapposizione di due titoli cautelari. L'esclusione del diritto alla riparazione (prevista dall'art. 314, c. 4, secondo periodo, cod. proc. pen., che è quello in questa sede rilevante, poiché non si versa in ipotesi di fungibilità, prevista invece nel primo periodo della norma), per il tempo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo, opera esclusivamente nel caso in cui tali limitazioni siano interamente giustificate dal diverso titolo, in quanto relativo a misura cautelare che sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, Ricco, Rv. 265975) o, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione della pena (sez. 4, n. 3551 del 18/1/2022, Ministero Economia e Finanze, Rv. 282576). Il diritto alla riparazione, però, non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta (sez. 3, n. 18833 del 13/4/2011, Santagata, Rv. 250331, in fattispecie in cui all'interessato era stato notificato un altro titolo cautelare e da un certo momento in poi egli si era trovato sottoposto a misura cautelare detentiva per doppio titolo, ma, in quel caso, la custodia protrattasi anche dopo la notifica dell'ulteriore titolo era proprio quella per la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'indennizzo). La Corte di legittimità ha spiegato in motivazione che, indipendentemente dalle vicende del procedimento relativo al diverso titolo, la circostanza che l'interessato fosse stato ristretto anche per altra causa poteva rilevare solo in caso di pretesa del ricorrente di vedersi liquidare una seconda volta il medesimo periodo per la custodia patita per la diversa, ulteriore misura cautelare. È evidente che, se il sistema prevede la possibilità di "sovrapporre" in sede cautelare più titoli custodiali, anche l'eventuale risarcimento deve essere unitario. Tale principio è stato successivamente ribadito (sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, N., Rv. 275153), proprio in un caso in cui risultava che la detenzione subita dall'istante, in forza della prima ordinanza cautelare, era stata ritenuta meritevole di riparazione, con conseguente liquidazione, a titolo di indennizzo, di una somma circoscritta sino al giorno a partire dal quale era intervenuto l'altro titolo custodiale. Con la conseguenza che, in quel caso, è stato riconosciuto il diritto dell'istante a essere integralmente ristorato anche per il periodo di detenzione residuo, ritenuto meritevole di riparazione e rispetto al quale non era stata, invece, effettuata alcuna liquidazione. Va, peraltro precisato che, in tal caso, al giudice è richiesto di dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo (sez. 4, n. 3551 del 18/1/2022, Ministero Economia e Finanze, RV. 282576). 4. Nel caso all'esame, oltre a prendersi atto che il CARBONE ha subito una ingiusta detenzione con riferimento a due distinti procedimenti penali, aventi rispettivamente a oggetto i reati di intestazione fittizia di beni e procurata inosservanza di pena, con l'aggravante mafiosa, dai quali è stato assolto in via definitiva, deve pure rilevarsi come la Corte della riparazione si sia limitata ad affermare che, nel diverso procedimento, il diritto all'indennizzo non era stato riconosciuto. A prescindere dalla incompletezza di tale informazione (non essendo stato chiarito quale sia stato il comportamento ostativo dell'istante in quel diverso procedimento), è in ogni caso del tutto erroneo ritenere, come ha fatto il giudice della riparazione, che il mancato riconoscimento dell'indennizzo per quel diverso titolo giustifichi la parziale esclusione del diritto anche per il titolo in esame, in base al meccanismo di cui all'art. 314, c. 4, secondo periodo, cod. proc. pen., una volta che il diritto all'indennizzo è stato riconosciuto per il titolo oggetto del presente procedimento, con esclusione di qualsiasi comportamento sinergico dell'istante e che non vi è stata duplicazione di liquidazione per il medesimo periodo. 6. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata per nuovo esame sul punto, alla luce dei principi qui riaffermati, con rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]