CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12828/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia n. 2755/2016, depositata il 21/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA] presentava all’Agenzia delle entrate, DR della Puglia,istanza ex art. 37-bis, comma 8, d.lgs. n. 600 del 1973, chiedendoNumero registro generale 12828/2017Numero sezionale 2553/2026la disapplicazione per l’anno 2011 della disciplina prevista dall’art.Numero di raccolta generale 8088/202630 legge n. 724 del 1994, che considera non operative le Dsaotac piuebtbàlic aazio ne 01/04/2026responsabilità limitata qualora l’ammontare dei ricavi sia inferiorealla somma degli importi che risultano applicando le percentualiindicate dalla disposizione al valore delle immobilizzazioni e di talunibeni. Con provvedimento in data 11/7/2012 l’Agenzia delle entraterigettava la richiesta ritenendo le circostanze allegate non idonee aintegrare le situazioni oggettive necessarie per non applicare ladisciplina antielusiva delle società di comodo.2. Con la sentenza n. 812/2014 la CTP di Bari accoglieva il ricorsodella contribuente, annullando l’atto di diniego annullato.3. La CTR della Puglia, con la sentenza n. 2755/2016, confermava ladecisione di primo grado. Il giudice di appello riteneva:- che la contribuente aveva la facoltà d’impugnare il provvedimentodi diniego di disapplicazione di norme antielusive, come riconosciutodalla giurisprudenza di legittimità;- che la contribuente aveva prodotto “pareri, autorizzazioni, permessie comunicazioni di inizio dei lavori in data 16.2.2011, che provavanole oggettive difficoltà incontrate per la realizzazione del progettopropostosi e lo slittamento dei relativi lavori”.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con tre motivi mentrela contribuente ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolola controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza e/o delprocedimento ex art. 19 comma 1^ lett. i) D.Lgs. 546/92 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduceche il provvedimento con cui il direttore regionale decide sull’istanzaper la disapplicazione della normativa antielusiva non è compreso2 di 6Numero registro generale 12828/2017Numero sezionale 2553/2026nell’elencazione tassativa degli atti avverso i quali è possibileNumero di raccolta generale 8088/2026presentare ricorso. Data pubblicazione 01/04/20262. Il primo motivo non è fondato.Secondo un orientamento oramai ampiamente consolidato, a cui ilCollegio intende dare continuità, «in tema di contenzioso tributariol’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n.546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltàdi impugnare anche altri atti, dovendosi intendersi la tassativitàriferita, in ossequio alle norme costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamentodell’amministrazione (art. 97 Cost.), non ai singoli provvedimentinominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sonoastrattamente riconducibili, in quanto producono gli stessi effettigiuridici … deve trattarsi di atti con i quali l’Amministrazionefinanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuatapretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche e chetale atto, anche senza la necessità che la pretesa si manifesti informa autoritativa, sempre riferibile ad un determinato rapportotributario, sia immediatamente lesivo dei diritti del contribuente»(Cass., Sez. U., 2147/2024). Le risposte rese dall'Amministrazionefinanziaria agli atti di interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212del 2000 non sono impugnabili, trattandosi di meri pareri che nonincidono direttamente in danno del contribuente, salvo quelli resi aseguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive i quali,anche secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dald.lgs. n. 156 del 2015, possono essere impugnati in quantocontenenti una compiuta pretesa tributaria (Cass. 32962/2018 eCass. 25621/2019). Il contribuente ha la facoltà d’impugnare ildiniego del [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate di disapplicazione dinorme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 600 del 1973,in quanto provvedimento con cui l'Amministrazione porta aconoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante, il3 di 6Numero registro generale 12828/2017Numero sezionale 2553/2026proprio convincimento in ordine ad un determinato rapportoNumero di raccolta generale 8088/2026tributario (Cass. 32425/2019, Cass. 18604/2019, Cass. 37D7at5a p/u2bb0li1ca8zio ne 01/04/2026e Cass. 23469/2017).2. Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza e/o delprocedimento ex art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.», la ricorrente eccepisce che l’annullamento delprovvedimento non comporta l’autorizzazione preventiva adisapplicare le disposizioni dettate in tema di società di comodo.3. Anche il secondo motivo non è accoglibile.Il provvedimento impugnato ha portato a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, costituita dal diniegodell'invocata disapplicazione delle norme antielusive, esplicitando leconcrete ragioni di fatto e giuridiche e facendo così sorgere, anchese la pretesa non si è manifestata in un atto avente formaautoritativa, un interesse concreto e attuale a chiedere tutelagiudiziaria (Cass. 3315/2016 e Cass. 25927/2014).5. Con il terzo motivo, rubricato «nullità della sentenza e/o delprocedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132,e 274 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., inrelazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», la ricorrentelamenta la mancanza di argomentazioni che spieghino le ragionidella decisione.6. Il terzo motivo è fondato.6.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012,conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza4 di 6Numero registro generale 12828/2017Numero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 8088/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Data pubblicazione 01/04/2026L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., nn. 8053/2014 e8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016).6.2 Nel rigettare l’istanza di disapplicazione l’Agenzia delle entrateaveva sostenuto: "[...] gli unici ricavi conseguiti nel corso del 2011dalla società istante derivano da canoni di locazione per laconcessione in godimento, in favore della società Pedoagrolab diBellino [OSCURATO:SOCIETA], dei locali adibiti ad ufficio ed annessiall’opificio industriale. Relativamente a tali canoni la società, adifferenza di quanto stabilito al punto 4.5 della Circolare 2 febbraio2007, n. 5/E, non ha dimostrato l'oggettiva impossibilità di praticarecanoni in misura sufficiente per superare il test di operatività o, alpiù, la corrispondenza dei canoni dichiarati a quelli di mercato,determinati ai sensi dell’art. 9 del TUIR. La scrivente ritiene che lesituazioni rappresentate dalla [OSCURATO:SOCIETA], per cui essa nonraggiunge i ricavi minimi previsti dalla normativa sulle società nonoperative, siano di carattere soggettivo e, pertanto, ascrivibili alibere scelte imprenditoriali […] (v. ricorso per cassazione, pag. 3,dove è riportato il contenuto del provvedimento). Non5 di 6Numero registro generale 12828/2017Numero sezionale 2553/2026confrontandosi con le argomentazioni dell’Agenzia delle entrate, laNumero di raccolta generale 8088/2026motivazione della sentenza è meramente assertiva. EDlaetan pcuabb licalazio ne 01/04/2026documentazione depositata dalla società, senza illustrarne l’effettivocontenuto, e immediatamente conclude che i documenti dimostrinole oggettive difficoltà per la realizzazione del progetto e la necessitàdi differire i lavori. La motivazione non consente di comprendere ilpercorso logico seguito per rigettare l’impugnazione e confermare ladecisione di primo grado.3. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo, rigettati irestanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degliartt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti; cassala sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 19/3/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6