CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 1963
Cassazione n. 10657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Viterbo che la ha condannato alla multa di euro 400 per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. e che il Tribunale ha trasmesso l'atto di impugnazione a questa Corte ex artt. 568, comma 5, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d. Igs. 274 del 2000 considerato che l'unico motivo di impugnazione - che deduce l'erronea valutazione delle prove - non contiene alcuna censura di legittimità ma prospetta un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/