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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14630/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. 309/90 e all'art. 23, comma 3,

I. n. 110/75.

Ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 ha ordinato la confisca del denaro contante sequestrato.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Culcasi deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro (25.000 euro), non formante oggetto dell'accordo fra le parti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto che il quantitativo di denaro contante rinvenuto fosse incompatibile con le esigenze ordinarie dell'imputato, oltre che eccedente i limiti per le transazioni in contante.

Si tratta di affermazioni generiche e destituite di fondamento. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha completamente omesso una seppur minima motivazione sul punto, risultando, dal provvedimento impugnato, unicamente la enunciazione di formule di stile.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento Occorre, in particolare, osservare che risulta contestata la sola illecita detenzione di sostanza stupefacente fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: come noto, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240- 2 bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità.

Peraltro, nella specie il giudice ha motivato la confisca in termini di profitto del reato, pur indicando elementi astrattamente suscettibili di valutazione di merito in ordine ai requisiti di cui all'art. 240-bis cod. pen.

Si impone, in conclusione, l'annullamento con rinvio, al fine di colmare la lacuna motivazionale.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Milano, e il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento alla residuo motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 12 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. 309/90 e all'art. 23, comma 3, I. n. 110/75. Ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 ha ordinato la confisca del denaro contante sequestrato. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Culcasi deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro (25.000 euro), non formante oggetto dell'accordo fra le parti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto che il quantitativo di denaro contante rinvenuto fosse incompatibile con le esigenze ordinarie dell'imputato, oltre che eccedente i limiti per le transazioni in contante. Si tratta di affermazioni generiche e destituite di fondamento. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha completamente omesso una seppur minima motivazione sul punto, risultando, dal provvedimento impugnato, unicamente la enunciazione di formule di stile. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento Occorre, in particolare, osservare che risulta contestata la sola illecita detenzione di sostanza stupefacente fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: come noto, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240- 2 bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità. Peraltro, nella specie il giudice ha motivato la confisca in termini di profitto del reato, pur indicando elementi astrattamente suscettibili di valutazione di merito in ordine ai requisiti di cui all'art. 240-bis cod. pen. Si impone, in conclusione, l'annullamento con rinvio, al fine di colmare la lacuna motivazionale. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Milano, e il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento alla residuo motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12 dicemb
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