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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 03542/2023

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] liquidazione, in persona del legale rappresentate pro tempore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 418, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 16.3.202, e pubblicata il 29.3.2022; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] Srl in liquidazione, il 9.9.2019 riceveva notifica dall’Incaricato per l’esazione, Agenzia Oggetto: Intimazione di pagamento - Bis in idem - Mancato deposito del ricorso per cassazione -Conseguenze. delle Entrate-Riscossione, dell’intimazione di pagamento n. 041 2019 9010818888 000, relativa a trentadue cartelle di pagamento ed undici avvisi di addebito dell’Inps (controric., p. 1).

La società impugnava l’avviso di intimazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, proponendo plurime censure (questioni di notificazione, vizio di motivazione dell’atto esattivo, etc.).

Il giudice di primo grado riteneva ricorrente il bis in idem, e dichiarava inammissibile il ricorso (controric., p. 2).

2. La società spiegava appello, avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, contestando, tra l’altro, che solo alcune delle pretese tributarie avanzate erano oggetto anche di altro giudizio.

La CTR rilevava che parte della pretesa azionata non apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario, ed altra parte era stata oggetto di richiesta di condono e, in definitiva, respingeva il ricorso.

3. La contribuente ha notificato alla controparte ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 418, depositata il 29.3.2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate riscossione resiste mediante controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il suo unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma primo, n. 3.

In altri termini, la società contesta il ricorrere del c.d bis in idem, ossia la violazione del divieto di nuovo giudizio.

2. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito del motivo di ricorso.

La ricorrente, infatti, ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che infatti si è costituita mediante controricorso, ma poi la società non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte.

Tanto comporta, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’improcedibilità del ricorso con condanna alle spese, in applicazione del principio di soccombenza.

3. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere in ordine agli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse.

4.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell’attività della sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità.

La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, per la trattazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] liquidazione, in persona del legale rappresentate pro tempore; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 418, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 16.3.202, e pubblicata il 29.3.2022; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] Srl in liquidazione, il 9.9.2019 riceveva notifica dall’Incaricato per l’esazione, Agenzia Oggetto: Intimazione di pagamento - Bis in idem - Mancato deposito del ricorso per cassazione -Conseguenze. delle Entrate-Riscossione, dell’intimazione di pagamento n. 041 2019 9010818888 000, relativa a trentadue cartelle di pagamento ed undici avvisi di addebito dell’Inps (controric., p. 1). La società impugnava l’avviso di intimazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, proponendo plurime censure (questioni di notificazione, vizio di motivazione dell’atto esattivo, etc.). Il giudice di primo grado riteneva ricorrente il bis in idem, e dichiarava inammissibile il ricorso (controric., p. 2). 2. La società spiegava appello, avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, contestando, tra l’altro, che solo alcune delle pretese tributarie avanzate erano oggetto anche di altro giudizio. La CTR rilevava che parte della pretesa azionata non apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario, ed altra parte era stata oggetto di richiesta di condono e, in definitiva, respingeva il ricorso. 3. La contribuente ha notificato alla controparte ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 418, depositata il 29.3.2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate riscossione resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma primo, n. 3. In altri termini, la società contesta il ricorrere del c.d bis in idem, ossia la violazione del divieto di nuovo giudizio. 2. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito del motivo di ricorso. La ricorrente, infatti, ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che infatti si è costituita mediante controricorso, ma poi la società non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte. Tanto comporta, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’improcedibilità del ricorso con condanna alle spese, in applicazione del principio di soccombenza. 3. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere in ordine agli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse. 4.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell’attività della sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, per la trattazion
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