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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15636/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nel procedimento a carico di: MILANO Carmine; CITERA Vito; RASE° Antonio; [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. nell'interesse della parte civile società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza in data 10 marzo 2022 con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca delle somme di denaro disposta ex artt. 640-quater cod. pen. e 322-ter cod. proc. pen. con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti di MILANO Carmine, CITERA Vito e RASEO Antonio nonché della società [OSCURATO:SOCIETA]. dal GIP del Tribunale di Trento in data 5 maggio 2020 (irrevocabile in data 23 giugno 2020).

2. Ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 178, 179, 667 e 666 cod. proc. pen., perché l'opposizione è stata decisa senza fissare l'udienza camerale in contraddittorio, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento oggetto di opposizione fosse stato assunto a seguito di udienza camerale svoltasi in data 10 marzo 2022 (primo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 e 640-quater cod. pen., 322-ter cod. proc. pen. e 19 d.lgs. n. 231 del 2011, e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata restituzione alla società delle somme poiché erroneamente confiscate in quanto oggetto della truffa posta in essere dagli imputati e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ai danni dell'ente (secondo motivo).

2.1. Il difensore della società ricorrente depositava memoria con la quale insisteva, evidenziando che in un identico procedimento a carico di altri co- imputati le somme erano state restituite alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo in rito.

2. Va premesso che il consigliere delegato dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente ex art. 610 cod. proc. pen. aveva provveduto a qualificare, con provvedimento di carattere amministrativo non vincolante per il giudice (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738), il precedente ricorso per cassazione come opposizione ex art. 667, comma 6, cod. proc. pen., restituendo gli atti al GIP del Tribunale di Trento per la celebrazione dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. 2.1.

Il giudice dell'esecuzione, pur dando atto della trasmissione degli atti per procedere ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha però affermato: «non si provvede alla fissazione dell'udienza; la materia è regolata dal rito di cui all'art. 667.

Co. 4 c.p.p., sicché la circostanza che, nella prima fase, sia stata egualmente fissata udienza non determina la necessità di una nuova udienza».

3. La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell'opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale.

La omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice dell'esecuzione deve considerarsi una causa di nullità del provvedimento successivamente emesso.

Si tratta di una nullità che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non può essere "sanata" dalla (errata) celebrazione dell'udienza nella prima fase "de plano".

Il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso.

Opinare diversamente porrebbe nel nulla la garanzia del contraddittorio che il codice di rito assegna alla udienza camerale conseguente all'opposizione.

3.1. Si è, da tempo, chiarito che «avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero "de plano" ai sensi del successivo art. 667, comma 4, l'unico rimedio previsto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguenza che come tale deve riqualificarsi l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso» (Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061).La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la garanzia dell'opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604).

3.2. Del resto, «l'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (in motivazione: Sez.

U, n. 3026 del 28/11/2001 - dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale.

4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché provveda a fissare l'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l'opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato, per avventura, emesso a seguito di udienza in contraddittorio.

Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nel procedimento a carico di: MILANO Carmine; CITERA Vito; RASE° Antonio; [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. nell'interesse della parte civile società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza in data 10 marzo 2022 con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca delle somme di denaro disposta ex artt. 640-quater cod. pen. e 322-ter cod. proc. pen. con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti di MILANO Carmine, CITERA Vito e RASEO Antonio nonché della società [OSCURATO:SOCIETA]. dal GIP del Tribunale di Trento in data 5 maggio 2020 (irrevocabile in data 23 giugno 2020). 2. Ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 178, 179, 667 e 666 cod. proc. pen., perché l'opposizione è stata decisa senza fissare l'udienza camerale in contraddittorio, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento oggetto di opposizione fosse stato assunto a seguito di udienza camerale svoltasi in data 10 marzo 2022 (primo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 e 640-quater cod. pen., 322-ter cod. proc. pen. e 19 d.lgs. n. 231 del 2011, e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata restituzione alla società delle somme poiché erroneamente confiscate in quanto oggetto della truffa posta in essere dagli imputati e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ai danni dell'ente (secondo motivo). 2.1. Il difensore della società ricorrente depositava memoria con la quale insisteva, evidenziando che in un identico procedimento a carico di altri co- imputati le somme erano state restituite alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo in rito. 2. Va premesso che il consigliere delegato dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente ex art. 610 cod. proc. pen. aveva provveduto a qualificare, con provvedimento di carattere amministrativo non vincolante per il giudice (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738), il precedente ricorso per cassazione come opposizione ex art. 667, comma 6, cod. proc. pen., restituendo gli atti al GIP del Tribunale di Trento per la celebrazione dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. 2.1. Il giudice dell'esecuzione, pur dando atto della trasmissione degli atti per procedere ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha però affermato: «non si provvede alla fissazione dell'udienza; la materia è regolata dal rito di cui all'art. 667. Co. 4 c.p.p., sicché la circostanza che, nella prima fase, sia stata egualmente fissata udienza non determina la necessità di una nuova udienza». 3. La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell'opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale. La omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice dell'esecuzione deve considerarsi una causa di nullità del provvedimento successivamente emesso. Si tratta di una nullità che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non può essere "sanata" dalla (errata) celebrazione dell'udienza nella prima fase "de plano". Il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso. Opinare diversamente porrebbe nel nulla la garanzia del contraddittorio che il codice di rito assegna alla udienza camerale conseguente all'opposizione. 3.1. Si è, da tempo, chiarito che «avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero "de plano" ai sensi del successivo art. 667, comma 4, l'unico rimedio previsto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguenza che come tale deve riqualificarsi l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso» (Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061).La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la garanzia dell'opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604). 3.2. Del resto, «l'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (in motivazione: Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 - dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché provveda a fissare l'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l'opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato, per avventura, emesso a seguito di udienza in contraddittorio. Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov
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