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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22615/2026

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scia in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-controA2a [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n.3753/2021 depositata il 14/10/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 9853/2022Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 22615/2026Data pubblicazione 02/07/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cipolla.Così deciso in Roma, il 30/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scia in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-controA2a [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n.3753/2021 depositata il 14/10/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 9853/2022Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 22615/2026Data pubblicazione 02/07/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cipolla.Così deciso in Roma, il 30/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris