CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 24338/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via F. Denza n. 15. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 5100/2023, pubblicata in data 17.2.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’ordinanza di legittimità n. 5100/2023 ove, nell’epigrafe, non è specificato che il ricorrente ha agito in cassazione nella qualità di erede beneficiato di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: correzione errore materiale - la richiesta di correzione non sia suscettibile di accoglimento, non essendo ravvisabile alcun errore o omissione nell’intestazione dell’ordinanza, in cui il ricorrente è compiutamente individuato, non dovendosi anche specificare che egli aveva agito nella qualità di erede accettante con beneficio di inventario, tanto più che, all’esito del giudizio definito con l’ordinanza di legittimità di cui si discute, è stato escluso che il Russo potesse avvalersi, in tale veste, della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari (costituiti dalle spese processuali di un precedente giudizio di merito di cui era stato parte il de cuius), essendo tenuto a rispondere del debito – e degli oneri del processo di opposizione e del successivo giudizio di legittimità –ultra vires hereditatis. P.Q.M. rigetta la richiesta di correzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di