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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 35895/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui alli art.368 cod. pen.

Il primo motivo, con il quale viene posta una questione processuale relativa al legittimo impedimento dell'imputato, è generico e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte d'appello evidenzia puntualmente che la richiesta di differimento avanzata dall'imputato per l'udienza del 26 novembre 2021 è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado, atteso che, né dal certificato medico, né dall'ulteriore documentazione trasmessa, emergeva la attualità dell'impedimento e che in ogni caso, trattandosi di ricovero programmato, non si configurava un impedimento di carattere assoluto.

Il secondo motivo, relativo alla responsabilità dell'imputato è inammissibile perché interamente articolato in fatto.

Il terzo motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell'imputato.

Si ribadisce che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore D E P [OSCURATO:PERSONA] I E RlA [OSCURATO:PERSONA] ídente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui alli art.368 cod. pen. Il primo motivo, con il quale viene posta una questione processuale relativa al legittimo impedimento dell'imputato, è generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte d'appello evidenzia puntualmente che la richiesta di differimento avanzata dall'imputato per l'udienza del 26 novembre 2021 è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado, atteso che, né dal certificato medico, né dall'ulteriore documentazione trasmessa, emergeva la attualità dell'impedimento e che in ogni caso, trattandosi di ricovero programmato, non si configurava un impedimento di carattere assoluto. Il secondo motivo, relativo alla responsabilità dell'imputato è inammissibile perché interamente articolato in fatto. Il terzo motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell'imputato. Si ribadisce che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore D E P [OSCURATO:PERSONA] I E RlA [OSCURATO:PERSONA] ídente
Sentenza Cassazione n. 35895/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris