CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
T O Sul ricorso n. 27144/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 3853/3/2024 depositata il 15 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 28 ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a