CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1975
Cassazione n. 24217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1975 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato cui all'art. 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 56 bis della L.689 del 1981, introdotto dal d.lgs n.150 del 10 ottobre 2022. La prospettata censura è manifestamente infondata: il ricorrente ha allegato al ricorso la richiesta formulata in sede di conclusioni nel giudizio di appello, che risulta avanzata dal difensore" con riserva di far pervenire l'accettazione del mio assistito". Manca, dunque, la richiesta personale dell'imputato, né il difensore risulta munito di procura speciale (sez. 4, n.2994 del 2/6/1988, Rv. 180632, vedi anche Sez. 4, n. 50971 del 05/7/2017, Rv. 271177 - 01). Essendo stata contestata l'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 il reato risulta perseguibile d'ufficio. Si rileva, in ogni caso, che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del* ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 ' Il Consigliere estensore Il 4residente