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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 01407/2026

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Sul ricorso n. 18076/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 6327/06/2024, depositata il 7 novembre 2024.

Visto l’atto depositato il 9 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 18076/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 6327/06/2024, depositata il 7 novembre 2024. Visto l’atto depositato il 9 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente
Decreto Cassazione n. 01407/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris