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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24594/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 20/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto presente l'intervenuta remissione della querela e si è associata alla richiesta del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica del 29/09/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.595 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. In data 03/03/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Giulio de Simone e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595, comma terzo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ricostruzione della vicenda; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 51, comma primo, cod. pen., e vizio di motivazione di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 42, comma secondo e 43, comma primo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 59, comma quarto, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. In data 18/05/2021 risulta pervenuto verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto in data 10/05/2021 presso la Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dall'imputato, discende l'improcedibilità della fattispecie di reato in esame, che risulta, pertanto, estinta ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del procedimento, in mancanza di diversa regolamentazione tra le parti, vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 20/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto presente l'intervenuta remissione della querela e si è associata alla richiesta del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica del 29/09/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.595 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. In data 03/03/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Giulio de Simone e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595, comma terzo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ricostruzione della vicenda; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 51, comma primo, cod. pen., e vizio di motivazione di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 42, comma secondo e 43, comma primo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 59, comma quarto, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. In data 18/05/2021 risulta pervenuto verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto in data 10/05/2021 presso la Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dall'imputato, discende l'improcedibilità della fattispecie di reato in esame, che risulta, pertanto, estinta ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, in mancanza di diversa regolamentazione tra le parti, vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma,
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