CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che i primi due motivi di ricorso di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato e di travisamento della deposizione di uno dei testi escussi, non sono consentiti dalla legge, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico dell'imputato); Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che invoca vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni sul punto, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M