Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40590/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21041/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni senza indicare gli elementi che sarebbero stati eventualmente pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21041/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni senza indicare gli elementi che sarebbero stati eventualmente pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11
Sentenza Cassazione n. 40590/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris