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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29369/2026

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e d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statodichiarato responsabile del delitto previsto dall’art. 189, commi 1 e 6, d. lgs. 30aprile 1992, n. 285 (capo I), nonché del delitto previsto dall’art. 189, commi 1 e7, cod. strada (capo II), commessi in località Borca di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2023.Il fatto è stato così accertato: il 14 marzo 2023, lungo la strada statale n. 51,in località Borca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla guida di una BMW 320 xDrive,tamponava violentemente l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da MassimilianoCapobianco.

Dopo l’urto, il conducente dell’auto tamponante si fermavabrevemente, ma senza scendere dal veicolo ripartiva a forte velocità,allontanandosi dal luogo del sinistro.

Sul posto veniva rinvenuta la targa anterioredel veicolo dell’imputato, il che consentiva ai Carabinieri di risalire alla sua identità;raggiunto presso la propria abitazione, il [OSCURATO:PERSONA] appariva in stato di ebbrezza eammetteva la propria responsabilità.2.

Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primomotivo, in riferimento al capo II di imputazione, la mancanza di motivazione inordine alla specifica doglianza difensiva relativa all’insussistenza del reato diomissione di assistenza.

La difesa rileva che, con il primo motivo di appello, avevacontestato la condanna per il secondo capo di imputazione, sostenendo che lasentenza di primo grado avesse ricavato automaticamente l’esistenza di tale reatoda quello di fuga.

Deduceva, inoltre, che dagli atti risultava come l’imputato sifosse allontanato dal luogo dell’incidente dopo aver constatato che il conducentedell’auto tamponata era illeso, poiché quest’ultimo era sceso dal veicolo perraggiungere a piedi l’autovettura dell’imputato, ferma sulla carreggiata dietro lapropria.

La prognosi riconosciuta dall’ospedale, pari a tre giorni per “colpo difrusta” ed ecchimosi a un ginocchio, lesioni non percepibili dall’imputato,confermerebbe, secondo la difesa, l’assenza di un concreto pericolo e di un bisognodi assistenza al momento del sinistro.

Su tale specifica doglianza la Corte avrebbeomesso ogni motivazione.Con il secondo motivo, sempre in riferimento al capo II, deduce vizio dimotivazione, per illogicità e contraddittorietà.

Pur avendo la sentenza di primogrado dato atto che il conducente del veicolo tamponato fosse sceso dall’auto e sifosse avvicinato a quello tamponante, i giudici di merito avrebbero fatto un usoerrato della massima di esperienza secondo cui, se il conducente scende dal mezzoe cammina normalmente, ciò significherebbe che non ha bisogno di cure.

Inoltre,la sentenza darebbe atto, in modo contraddittorio, che il teste di polizia giudiziariaaveva riferito come Capobianco avesse rifiutato l’intervento dell’ambulanza.

Ladecisione sarebbe pertanto affetta da manifesta illogicità, per incompatibilità tra ilfatto noto — il comportamento del conducente tamponato — e la conseguenzatratta, ossia l’accertamento dell’esistenza di un pericolo concreto per la suaincolumità fisica.Con il terzo motivo, ancora con riferimento al capo II, deduce erroneaapplicazione dell’art. 189, commi 1 e 7, cod. strada, per avere i giudici desunto ilreato di cui al capo II da quello di fuga, nonostante si tratti di condotte distinte.

Ilreato sarebbe stato ritenuto sussistente in assenza di un concreto pericolo perl’integrità fisica della persona e senza adeguata motivazione sull’elementosoggettivo, non avendo i giudici chiarito se l’imputato si fosse reso conto dellasituazione di pericolo, ossia della possibile necessità di assistenza da parte delCapobianco, scegliendo deliberatamente di allontanarsi nonostante taleconsapevolezza.

Nel caso concreto, risulterebbe invece che l’imputato si siaallontanato solo dopo aver constatato che l’altro conducente era sceso dall’auto ecamminava normalmente, ritenendo così inesistente qualsiasi situazione dipericolo.Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.,in quanto la sentenza di appello ha negato la particolare tenuità del fattovalorizzando elementi non pertinenti, quali la presunta violenza deltamponamento, la descrizione della condotta tipica dei reati contestati, la prognosidi tre giorni della persona offesa e una presunta condotta elusiva dell’imputato.Tale valutazione risulterebbe contraddittoria rispetto alla testimonianza del testedi polizia giudiziaria, il quale ha riferito che, una volta raggiunto presso la propriaabitazione, l’imputato ha immediatamente ammesso i fatti.

In altro caso analogo,si osserva, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis cod. pen. a fronte di unaprognosi di dieci giorni.

La lieve entità del danno, la constatazione da partedell’imputato dell’assenza di una situazione di pericolo per il soggetto tamponato,la personalità collaborativa dell’imputato e la mancata costituzione di parte civileavrebbero dovuto essere adeguatamente valutate ai fini dell’applicazione dellacausa di non punibilità.Con il quinto motivo deduce, infine, difetto di motivazione in ordine al diniegodelle attenuanti generiche.

La difesa lamenta che la Corte territoriale non abbiaindicato gli elementi negativi ritenuti prevalenti rispetto a quelli positivi, tali dagiustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti.

Sul punto, la motivazionesarebbe meramente apparente, senza considerare adeguatamente la lievissimaentità delle lesioni riportate dalla persona offesa, la condotta di vita dell’imputatoprecedente al fatto, il comportamento tenuto successivamente al reato,l’atteggiamento processuale e l’incensuratezza dell’imputato.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’intero impianto difensivo, sin dal giudizio di primo grado, si è incentratosulla particolare condizione depressiva dell’imputato, con l’obiettivo di dimostrareche al momento dell’incidente avesse avuto una crisi di panico che gli avevaimpedito di fermarsi sul luogo del sinistro e di prestare soccorso al guidatore dellamacchina tamponata.

La tesi è stata sostenuta con il deposito di una consulenzatecnica e con la richiesta di esame del professionista neurologo che l’aveva redatta.L’elaborato tecnico era, in particolare, volto a dimostrare che l’attacco di panico,come conseguenza di una fase depressiva, avesse reso l’imputato incapace ditenere un comportamento adeguato alla situazione, ritenendo pertanto la difesache l’imputato non fosse in condizione di valutare la condotta più opportuna datenere, indicata dalla stessa difesa nel fermarsi sul luogo del sinistro e soccorrereil guidatore dell’auto tamponata, difettando per questo unico motivo l’elementosoggettivo dei reati contestati.2.

Tale tesi è stata riproposta nel primo motivo di appello così rubricato“Omessa valutazione delle argomentazioni del consulente dott. [OSCURATO:PERSONA],specialista in particolare in neurologia, consulente neuropsichiatra del Tribunale diVenezia - vizio motivazionale, illogicità della motivazione, travisamento delleprove“.In tale motivo di appello la difesa, dopo aver argomentato circa l’obbligo delgiudice di valutare la prova scientifica al fine di accertare la temporanea condizionedi incapacità di intendere e di volere dell’imputato, a pag. 7 dell’atto diimpugnazione ha, poi, introdotto il diverso tema dell’assenza di consapevolezza daparte dell’imputato della necessità di prestare assistenza, fondando taleargomento sul rilievo che l’imputato avesse constatato che la persona tamponataera rimasta illesa e sull’argomento interpretativo per cui per il reato di mancataprestazione di assistenza di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada non è sufficienteche dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone,occorrendo che tale pericolo appaia essersi concretizzato in effettive lesioniall’integrità fisica.

Il motivo di gravame è, poi, ritornato al tema iniziale,concludendosi con un riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte in temadi prova scientifica del nesso causale.3.

I primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione di legge e sul viziodi motivazione inerenti al tema della impossibilità per l’imputato di avvedersi delfatto che dal sinistro potessero essere derivate lesioni alla persona tamponata,sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di una prospettazione difensivache è stata implicitamente rigettata.Come è noto, è comunemente ammessa, in giurisprudenza, la motivazioneimplicita, che ricorre allorquando dal tessuto argomentativo della pronunciaimpugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il giudice a quoha dimostrato che ogni elemento rilevante è stato tenuto presente e che lestatuizioni emesse si fondano su un sostrato razionale esente da aporie e daincongruenze logiche (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01).Sicché, ove dal provvedimento risulti quali circostanze ed emergenze processualisi siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187 - 01), sì da consentirel'individuazione dell'iter logico-giuridico esperito per addivenire alla statuizioneadottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione(Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220 - 01).La Corte territoriale ha, nel caso concreto, esaminato il primo motivo diappello soffermandosi sulla doglianza inerente all’omessa valutazione della provascientifica offerta dalla difesa.

La circostanza che il Capobianco fosse uscito dallasua auto e si fosse diretto verso l’auto dell’imputato camminando normalmente,comprovante in tesi difensiva che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accertato dell’inesistenza dipericoli per l’incolumità della persona tamponata, prima di allontanarsi, è stataallegata dalla difesa all’interno del medesimo motivo di appello, prevalentementeincentrato sul tema dell’incapacità momentanea del [OSCURATO:PERSONA] di adottare uncomportamento appropriato, e risulta presa in esame a pag. 4 della sentenza diappello e implicitamente rigettata proprio alla luce delle modalità del sinistro, delleammissioni dell’imputato e del suo comportamento successivo, finalizzato allavolontaria elusione delle conseguenze dell’azione.Con riguardo all’elemento soggettivo del reato accertato al capo II occorre,comunque, ribadire che rispetto alla verificazione del danno alle personeeziologicamente collegato all'incidente, è sufficiente che, per le modalità diverificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente sirappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità- che dall'incidente siaderivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, purtuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez. 4, n.6904 del20/11/2013, dep. 2014, Richichi, non mass.; Sez.4, n.36270 del 24/05/2012,Bosco, non mass.; Sez. 4, n.33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113 - 01).4.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corteterritoriale ha puntualmente individuato gli elementi che, nel caso concreto,impediscono di riconoscere la particolare tenuità del fatto.

Tali elementi attengono,da un lato, alla condotta antecedente, consistita nel violento tamponamento;dall’altro, alle modalità del fatto, caratterizzato dalla fuga a gran velocità in uncontesto stradale potenzialmente pericoloso, atteso che il conducente del veicolotamponato era sceso dall’auto e si stava dirigendo verso quella dell’imputato.Tale secondo argomento è stato correttamente introdotto dal giudice diappello, a fronte di un motivo di gravame aspecifico con riguardo all’indicazionedel reato in relazione al quale si chiedeva l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.L’argomento esposto dai giudici di merito è, inoltre, puntuale in quanto, aben vedere, indicativo della distanza che corre tra la condotta di chi si ferma esoccorre e quella di chi si allontana a forte velocità mentre il conducente dell’autotamponata gli sta andando incontro.Si tratta di elementi legittimamente valutabili dal giudice di merito, in quantoriconducibili ai criteri indicati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., cui rinvia l’art.131-bis cod. pen.; né il giudice di merito può ritenersi obbligato a esaminarespecificamente le contrarie allegazioni difensive, comunque valutate in quantorichiamate a pag. 4 della sentenza, qualora ritenga sussistenti e prevalentielementi di segno contrario.5.

Il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, poiché sirisolve nella prospettazione di una diversa valutazione dei fatti, funzionale alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, là dove i giudici di meritohanno, con motivazione congrua, esplicitato le ragioni che giustificano il diniego diapplicazione dell’art. 62-bis cod. pen.Va ricordato che la relativa valutazione rientra nell’ambito del poterediscrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove lamotivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria.6.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia del Tribunale di Belluno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statodichiarato responsabile del delitto previsto dall’art. 189, commi 1 e 6, d. lgs. 30aprile 1992, n. 285 (capo I), nonché del delitto previsto dall’art. 189, commi 1 e7, cod. strada (capo II), commessi in località Borca di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2023.Il fatto è stato così accertato: il 14 marzo 2023, lungo la strada statale n. 51,in località Borca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla guida di una BMW 320 xDrive,tamponava violentemente l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da MassimilianoCapobianco. Dopo l’urto, il conducente dell’auto tamponante si fermavabrevemente, ma senza scendere dal veicolo ripartiva a forte velocità,allontanandosi dal luogo del sinistro. Sul posto veniva rinvenuta la targa anterioredel veicolo dell’imputato, il che consentiva ai Carabinieri di risalire alla sua identità;raggiunto presso la propria abitazione, il [OSCURATO:PERSONA] appariva in stato di ebbrezza eammetteva la propria responsabilità.2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primomotivo, in riferimento al capo II di imputazione, la mancanza di motivazione inordine alla specifica doglianza difensiva relativa all’insussistenza del reato diomissione di assistenza. La difesa rileva che, con il primo motivo di appello, avevacontestato la condanna per il secondo capo di imputazione, sostenendo che lasentenza di primo grado avesse ricavato automaticamente l’esistenza di tale reatoda quello di fuga. Deduceva, inoltre, che dagli atti risultava come l’imputato sifosse allontanato dal luogo dell’incidente dopo aver constatato che il conducentedell’auto tamponata era illeso, poiché quest’ultimo era sceso dal veicolo perraggiungere a piedi l’autovettura dell’imputato, ferma sulla carreggiata dietro lapropria. La prognosi riconosciuta dall’ospedale, pari a tre giorni per “colpo difrusta” ed ecchimosi a un ginocchio, lesioni non percepibili dall’imputato,confermerebbe, secondo la difesa, l’assenza di un concreto pericolo e di un bisognodi assistenza al momento del sinistro. Su tale specifica doglianza la Corte avrebbeomesso ogni motivazione.Con il secondo motivo, sempre in riferimento al capo II, deduce vizio dimotivazione, per illogicità e contraddittorietà. Pur avendo la sentenza di primogrado dato atto che il conducente del veicolo tamponato fosse sceso dall’auto e sifosse avvicinato a quello tamponante, i giudici di merito avrebbero fatto un usoerrato della massima di esperienza secondo cui, se il conducente scende dal mezzoe cammina normalmente, ciò significherebbe che non ha bisogno di cure. Inoltre,la sentenza darebbe atto, in modo contraddittorio, che il teste di polizia giudiziariaaveva riferito come Capobianco avesse rifiutato l’intervento dell’ambulanza. Ladecisione sarebbe pertanto affetta da manifesta illogicità, per incompatibilità tra ilfatto noto — il comportamento del conducente tamponato — e la conseguenzatratta, ossia l’accertamento dell’esistenza di un pericolo concreto per la suaincolumità fisica.Con il terzo motivo, ancora con riferimento al capo II, deduce erroneaapplicazione dell’art. 189, commi 1 e 7, cod. strada, per avere i giudici desunto ilreato di cui al capo II da quello di fuga, nonostante si tratti di condotte distinte. Ilreato sarebbe stato ritenuto sussistente in assenza di un concreto pericolo perl’integrità fisica della persona e senza adeguata motivazione sull’elementosoggettivo, non avendo i giudici chiarito se l’imputato si fosse reso conto dellasituazione di pericolo, ossia della possibile necessità di assistenza da parte delCapobianco, scegliendo deliberatamente di allontanarsi nonostante taleconsapevolezza. Nel caso concreto, risulterebbe invece che l’imputato si siaallontanato solo dopo aver constatato che l’altro conducente era sceso dall’auto ecamminava normalmente, ritenendo così inesistente qualsiasi situazione dipericolo.Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.,in quanto la sentenza di appello ha negato la particolare tenuità del fattovalorizzando elementi non pertinenti, quali la presunta violenza deltamponamento, la descrizione della condotta tipica dei reati contestati, la prognosidi tre giorni della persona offesa e una presunta condotta elusiva dell’imputato.Tale valutazione risulterebbe contraddittoria rispetto alla testimonianza del testedi polizia giudiziaria, il quale ha riferito che, una volta raggiunto presso la propriaabitazione, l’imputato ha immediatamente ammesso i fatti. In altro caso analogo,si osserva, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis cod. pen. a fronte di unaprognosi di dieci giorni. La lieve entità del danno, la constatazione da partedell’imputato dell’assenza di una situazione di pericolo per il soggetto tamponato,la personalità collaborativa dell’imputato e la mancata costituzione di parte civileavrebbero dovuto essere adeguatamente valutate ai fini dell’applicazione dellacausa di non punibilità.Con il quinto motivo deduce, infine, difetto di motivazione in ordine al diniegodelle attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte territoriale non abbiaindicato gli elementi negativi ritenuti prevalenti rispetto a quelli positivi, tali dagiustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti. Sul punto, la motivazionesarebbe meramente apparente, senza considerare adeguatamente la lievissimaentità delle lesioni riportate dalla persona offesa, la condotta di vita dell’imputatoprecedente al fatto, il comportamento tenuto successivamente al reato,l’atteggiamento processuale e l’incensuratezza dell’imputato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’intero impianto difensivo, sin dal giudizio di primo grado, si è incentratosulla particolare condizione depressiva dell’imputato, con l’obiettivo di dimostrareche al momento dell’incidente avesse avuto una crisi di panico che gli avevaimpedito di fermarsi sul luogo del sinistro e di prestare soccorso al guidatore dellamacchina tamponata. La tesi è stata sostenuta con il deposito di una consulenzatecnica e con la richiesta di esame del professionista neurologo che l’aveva redatta.L’elaborato tecnico era, in particolare, volto a dimostrare che l’attacco di panico,come conseguenza di una fase depressiva, avesse reso l’imputato incapace ditenere un comportamento adeguato alla situazione, ritenendo pertanto la difesache l’imputato non fosse in condizione di valutare la condotta più opportuna datenere, indicata dalla stessa difesa nel fermarsi sul luogo del sinistro e soccorrereil guidatore dell’auto tamponata, difettando per questo unico motivo l’elementosoggettivo dei reati contestati.2. Tale tesi è stata riproposta nel primo motivo di appello così rubricato“Omessa valutazione delle argomentazioni del consulente dott. [OSCURATO:PERSONA],specialista in particolare in neurologia, consulente neuropsichiatra del Tribunale diVenezia - vizio motivazionale, illogicità della motivazione, travisamento delleprove“.In tale motivo di appello la difesa, dopo aver argomentato circa l’obbligo delgiudice di valutare la prova scientifica al fine di accertare la temporanea condizionedi incapacità di intendere e di volere dell’imputato, a pag. 7 dell’atto diimpugnazione ha, poi, introdotto il diverso tema dell’assenza di consapevolezza daparte dell’imputato della necessità di prestare assistenza, fondando taleargomento sul rilievo che l’imputato avesse constatato che la persona tamponataera rimasta illesa e sull’argomento interpretativo per cui per il reato di mancataprestazione di assistenza di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada non è sufficienteche dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone,occorrendo che tale pericolo appaia essersi concretizzato in effettive lesioniall’integrità fisica. Il motivo di gravame è, poi, ritornato al tema iniziale,concludendosi con un riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte in temadi prova scientifica del nesso causale.3. I primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione di legge e sul viziodi motivazione inerenti al tema della impossibilità per l’imputato di avvedersi delfatto che dal sinistro potessero essere derivate lesioni alla persona tamponata,sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di una prospettazione difensivache è stata implicitamente rigettata.Come è noto, è comunemente ammessa, in giurisprudenza, la motivazioneimplicita, che ricorre allorquando dal tessuto argomentativo della pronunciaimpugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il giudice a quoha dimostrato che ogni elemento rilevante è stato tenuto presente e che lestatuizioni emesse si fondano su un sostrato razionale esente da aporie e daincongruenze logiche (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01).Sicché, ove dal provvedimento risulti quali circostanze ed emergenze processualisi siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187 - 01), sì da consentirel'individuazione dell'iter logico-giuridico esperito per addivenire alla statuizioneadottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione(Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220 - 01).La Corte territoriale ha, nel caso concreto, esaminato il primo motivo diappello soffermandosi sulla doglianza inerente all’omessa valutazione della provascientifica offerta dalla difesa. La circostanza che il Capobianco fosse uscito dallasua auto e si fosse diretto verso l’auto dell’imputato camminando normalmente,comprovante in tesi difensiva che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accertato dell’inesistenza dipericoli per l’incolumità della persona tamponata, prima di allontanarsi, è stataallegata dalla difesa all’interno del medesimo motivo di appello, prevalentementeincentrato sul tema dell’incapacità momentanea del [OSCURATO:PERSONA] di adottare uncomportamento appropriato, e risulta presa in esame a pag. 4 della sentenza diappello e implicitamente rigettata proprio alla luce delle modalità del sinistro, delleammissioni dell’imputato e del suo comportamento successivo, finalizzato allavolontaria elusione delle conseguenze dell’azione.Con riguardo all’elemento soggettivo del reato accertato al capo II occorre,comunque, ribadire che rispetto alla verificazione del danno alle personeeziologicamente collegato all'incidente, è sufficiente che, per le modalità diverificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente sirappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità- che dall'incidente siaderivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, purtuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez. 4, n.6904 del20/11/2013, dep. 2014, Richichi, non mass.; Sez.4, n.36270 del 24/05/2012,Bosco, non mass.; Sez. 4, n.33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113 - 01).4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corteterritoriale ha puntualmente individuato gli elementi che, nel caso concreto,impediscono di riconoscere la particolare tenuità del fatto. Tali elementi attengono,da un lato, alla condotta antecedente, consistita nel violento tamponamento;dall’altro, alle modalità del fatto, caratterizzato dalla fuga a gran velocità in uncontesto stradale potenzialmente pericoloso, atteso che il conducente del veicolotamponato era sceso dall’auto e si stava dirigendo verso quella dell’imputato.Tale secondo argomento è stato correttamente introdotto dal giudice diappello, a fronte di un motivo di gravame aspecifico con riguardo all’indicazionedel reato in relazione al quale si chiedeva l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.L’argomento esposto dai giudici di merito è, inoltre, puntuale in quanto, aben vedere, indicativo della distanza che corre tra la condotta di chi si ferma esoccorre e quella di chi si allontana a forte velocità mentre il conducente dell’autotamponata gli sta andando incontro.Si tratta di elementi legittimamente valutabili dal giudice di merito, in quantoriconducibili ai criteri indicati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., cui rinvia l’art.131-bis cod. pen.; né il giudice di merito può ritenersi obbligato a esaminarespecificamente le contrarie allegazioni difensive, comunque valutate in quantorichiamate a pag. 4 della sentenza, qualora ritenga sussistenti e prevalentielementi di segno contrario.5. Il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, poiché sirisolve nella prospettazione di una diversa valutazione dei fatti, funzionale alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, là dove i giudici di meritohanno, con motivazione congrua, esplicitato le ragioni che giustificano il diniego diapplicazione dell’art. 62-bis cod. pen.Va ricordato che la relativa valutazione rientra nell’ambito del poterediscrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove lamotivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria.6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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