Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 agosto 1993

Cassazione n. 33977/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/08/1993 .avverso l'ordinanza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20 dicembre 2023 la Corte di Appello di Trento, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava che la pena che [OSCURATO:PERSONA] doveva eseguire nel territorio dello Stato era pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, da cui detrarre il periodo di custodia cautelare presofferto dal 28 maggio 2023 al 5 luglio 2023.

La pena come sopra determinata era quella inflitta con una sentenza emessa dal Tribunale di Valcea e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Pitesti e recepita nell'ordinamento italiano con sentenza della medesima Corte di Appello di Trento.

Riteneva la Corte territoriale che la pena così determinata, in ragione del tenore letterale del MAE e dei riferimenti alle norme di diritto rumene, fosse stata calcolata già detraendo il periodo di custodia subito dal Sodolescu in patria dal 4 marzo 2022 al 28 novembre 2022 e che, dunque, dalla stessa andasse detratto unicamente il periodo di custodia cautelare presofferto in Italia dal 28 maggio 2023 al 5 luglio 2023.

2. Proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, lamentando violazione di legge, in particolare dell'art. 16 D.Lgs. 161/2010.

Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di Appello - del tutto arbitrariamente - avrebbe ritenuto che la pena inflitta dalla autorità rumena, pari ad anni te e mesi quattro di reclusione, fosse il risultato della detrazione da una maggiore pena, mai indicata, del presofferto in Romania, pari a mesi otto e giorni 25 di reclusione.

In forza di un primo ordine di esecuzione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Trento, la condanna da espiare da parte del Sodolescu veniva indicata in anni tre e mesi quattro di reclusione, da cui veniva detratto il periodo di carcerazione presofferto in Romania, pari a mesi otto e giorni 25 di reclusione.

Tale provvedimento recava un errore che veniva successivamente emendato con l'ordinanza oggetto di ricorso, in quanto non decurtava dall'entità complessiva della pena anche il periodo di carcerazione presofferto in Italia in attesa della decisione sul MAE.

Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello emendava — appunto - tale secondo errore, ma mutava interpretazione rispetto al passato e riteneva che dalla pena inflitta dalla AG rumena fosse già stato scomputato il periodo di carcerazione in Romania.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Procuratore Generale concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato ha affrontató la questione circa l'entità della pena da scontare, già sottoposto alla sua attenzione dal Procuratore Generale.

Secondo il PG presso la Corte di Appello Trento sussisteva una obbiettiva incertezza circa la detraibilità dalla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, inflitta al Sodolescu, del periodo trascorso dal condannato in custodia in Romania, non emergendo con chiarezza dalla lettura del dispositivo delle sentenze di primo e secondo grado se la pena inflitta fosse o meno comprensiva del presofferto.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello nell'impugnato provvedimento ha superato tale situazione di incertezza, motivando la ragione per cui ha ritenuto che la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione fosse già calcolata escludendo il presofferto.

Secondo la Corte territoriale, infatti, il MAE emesso dal Tribunale di Valcea contiene delle indicazioni inequivoche sul punto, ove alla pag. 2 afferma che - in base all'art. 72 co.1 cod. pen. rumeno - dalla pena detentiva determinata in sede di cognizione è stato detratto il periodo di detenzione, tanto che la pena da «esecutare» è pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione.

Con tale motivazione non si confronta il ricorrente, che non offre spunti di indagine o elementi concreti atti a superare il ragionamento argomentativo della Corte di Appello; non contesta la lettura del MAE fornita nell'impugnato provvedimento, né il contenuto della norma di legge citata, limitandosi a richiamare il dispositivo della sentenza di primo grado che, in difetto di una lettura coordinata con il MAE e con la norma del codice di rito, come proposta nell'impugnato provvedimento, contiene degli indubitabili profili di equivocità.

Posto, dunque, che - da un lato - il ricorrente non ha contestato le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata e, dall'altro, ha riproposto le medesime censure in maniera del tutto assertiva, il ricorso deve esser rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/08/1993 .avverso l'ordinanza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20 dicembre 2023 la Corte di Appello di Trento, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava che la pena che [OSCURATO:PERSONA] doveva eseguire nel territorio dello Stato era pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, da cui detrarre il periodo di custodia cautelare presofferto dal 28 maggio 2023 al 5 luglio 2023. La pena come sopra determinata era quella inflitta con una sentenza emessa dal Tribunale di Valcea e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Pitesti e recepita nell'ordinamento italiano con sentenza della medesima Corte di Appello di Trento. Riteneva la Corte territoriale che la pena così determinata, in ragione del tenore letterale del MAE e dei riferimenti alle norme di diritto rumene, fosse stata calcolata già detraendo il periodo di custodia subito dal Sodolescu in patria dal 4 marzo 2022 al 28 novembre 2022 e che, dunque, dalla stessa andasse detratto unicamente il periodo di custodia cautelare presofferto in Italia dal 28 maggio 2023 al 5 luglio 2023. 2. Proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore, lamentando violazione di legge, in particolare dell'art. 16 D.Lgs. 161/2010. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di Appello - del tutto arbitrariamente - avrebbe ritenuto che la pena inflitta dalla autorità rumena, pari ad anni te e mesi quattro di reclusione, fosse il risultato della detrazione da una maggiore pena, mai indicata, del presofferto in Romania, pari a mesi otto e giorni 25 di reclusione. In forza di un primo ordine di esecuzione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Trento, la condanna da espiare da parte del Sodolescu veniva indicata in anni tre e mesi quattro di reclusione, da cui veniva detratto il periodo di carcerazione presofferto in Romania, pari a mesi otto e giorni 25 di reclusione. Tale provvedimento recava un errore che veniva successivamente emendato con l'ordinanza oggetto di ricorso, in quanto non decurtava dall'entità complessiva della pena anche il periodo di carcerazione presofferto in Italia in attesa della decisione sul MAE. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello emendava — appunto - tale secondo errore, ma mutava interpretazione rispetto al passato e riteneva che dalla pena inflitta dalla AG rumena fosse già stato scomputato il periodo di carcerazione in Romania. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Procuratore Generale concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato ha affrontató la questione circa l'entità della pena da scontare, già sottoposto alla sua attenzione dal Procuratore Generale. Secondo il PG presso la Corte di Appello Trento sussisteva una obbiettiva incertezza circa la detraibilità dalla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, inflitta al Sodolescu, del periodo trascorso dal condannato in custodia in Romania, non emergendo con chiarezza dalla lettura del dispositivo delle sentenze di primo e secondo grado se la pena inflitta fosse o meno comprensiva del presofferto. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello nell'impugnato provvedimento ha superato tale situazione di incertezza, motivando la ragione per cui ha ritenuto che la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione fosse già calcolata escludendo il presofferto. Secondo la Corte territoriale, infatti, il MAE emesso dal Tribunale di Valcea contiene delle indicazioni inequivoche sul punto, ove alla pag. 2 afferma che - in base all'art. 72 co.1 cod. pen. rumeno - dalla pena detentiva determinata in sede di cognizione è stato detratto il periodo di detenzione, tanto che la pena da «esecutare» è pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione. Con tale motivazione non si confronta il ricorrente, che non offre spunti di indagine o elementi concreti atti a superare il ragionamento argomentativo della Corte di Appello; non contesta la lettura del MAE fornita nell'impugnato provvedimento, né il contenuto della norma di legge citata, limitandosi a richiamare il dispositivo della sentenza di primo grado che, in difetto di una lettura coordinata con il MAE e con la norma del codice di rito, come proposta nell'impugnato provvedimento, contiene degli indubitabili profili di equivocità. Posto, dunque, che - da un lato - il ricorrente non ha contestato le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata e, dall'altro, ha riproposto le medesime censure in maniera del tutto assertiva, il ricorso deve esser rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 33977/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris