CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza n. 2272/2023 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 11 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chela società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] giudizialmente l’annullamento di una iscrizione ipotecaria suNumero registro generale 4978/2024Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 18246/2026Data pubblicazione 06/06/2026immobili di sua proprietà eseguita, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, dalla Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] per ilsoddisfacimento di crediti di natura non tributaria;addusse, per quanto ancora d’interesse, l’omessa notificazionedegli atti prodromici all’iscrizione contestata;la domanda è stata rigettata, con doppia conforme, in ambedue igradi di merito del giudizio;ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massimo ed ElisaParente, affidandosi a due motivi;resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA];il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheil primo motivo, per «violazione e falsa applicazione dell’art. 276cod. proc. civ. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa traAgenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Statodel 22.06.2017», rileva la nullità della costituzione dell’ente convenutonei gradi di merito, dacché avvenuta con il patrocinio di avvocato dellibero foro e non con l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato;la doglianza non supera lo scrutinio di inammissibilità previstodall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.;risolvendo questione di massima importanza, questa Corte, nellasua composizione tipica di organo della nomofilachia, ha chiarito che aifini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle EntrateRiscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi assistere dapropri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al Giudice di pace, siavvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservatiad essa dalla convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievoquestioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocatidel libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera previstadall’art. 43, quarto comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in tuttir.g. n. 4978/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4978/2024Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 18246/2026Data pubblicazione 06/06/2026gli altri casi ed in quelli in cui, pure convenzionalmente riservatiall’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio (così Cass., Sez. U, 19/11/2019, n. 30008; conf., ex aliis,Cass. 05/06/2020, n. 10814; Cass. 10/06/2021, n. 16314; Cass.24/11/2021, n. 36498; Cass. 31/10/2024, n. 28199);non conferenti appaiono, in contrario, le pronunce richiamate daparte ricorrente, poiché relative alla specifica ipotesi della difesadell’Agenzia Entrate [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, caso in cuiopera la riserva di patrocinio in favore dell’Avvocatura dello Stato (cfr.Cass. 17/01/2024, n. 1806; Cass. 08/03/2023, n. 6931);erroneo è, altresì, il riferimento al protocollo d’Intesa del 2017, inquanto sostituito da omologo protocollo sottoscritto il 24 settembre2020 (trascritto nelle parti essenziali in controricorso e reperibile su sitiistituzionali), il quale prevede per l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ilpatrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi civiliinnanzi i Tribunali e le Corti d’appello nei soli casi in cui sia parte ancheun ente difeso dall’Avvocatura, ipotesi comunque non verificatasi nellavicenda in esame;il secondo motivo, per «violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della legge n. 53 del 1994, 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, 57-bis,comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973»,assume la nullità delle notificazioni della comunicazione preventiva diiscrizione d’ipoteca e della comunicazione di avvenuta iscrizioned’ipoteca in quanto eseguite mediante invio con PEC da un indirizzo diposta non censito in alcun pubblico registro;anche questo motivo è inammissibile in forza della medesimadisposizione richiamata per il primo;per fermo convincimento del giudice di legittimità, la notificazioneeseguita dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] mediante utilizzo di unindirizzo di posta elettronica certificata non censito in alcun pubblicor.g. n. 4978/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4978/2024Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 18246/2026Data pubblicazione 06/06/2026elenco non cagiona nullità ogni qual volta non sia dubbia la riferibilitào provenienza della mail dall’ente da cui essa promana;l’estraneità ai pubblici registri dell’indirizzo di posta elettronicacertificata adoperato per l’invio dell’atto non inficia ex se la presunzionedi riferibilità della notifica all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA],testualmente ricavabile dall’indirizzo PEC, occorrendo invece che ildestinatario evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sianodipesi dalla ricezione della notifica dell’atto da un indirizzo diverso daquello telematico presente nei pubblici elenchi (sulle orme di Cass.,Sez. U, 18/05/2022, n. 15979, cfr. Cass. 16/01/2023, n. 982; Cass.28/02/2023, n. 6015; Cass. 03/07/2023, n. 18684; Cass. 14/10/2024,n. 26682; Cass. 11/02/2025, n. 3496; Cass. 12/06/2025, n. 15710);nella specie, la riferibilità delle contestate comunicazioni all’agentedella riscossione non poteva essere certo dubbia al destinatario, inragione della provenienza della mail da una casella associata al dominioistituzionale dell’ente ([OSCURATO:EMAIL])e dell’inoltro con la mail di atti tipicamente riservati alla competenzadell’ente; né, d’altro canto, l’odierna ricorrente ha allegato pregiudizisostanziali alle proprie facoltà difensive derivanti dalla ricezione degliil ricorso è dichiarato inammissibile;le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;r.g. n. 4978/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4978/2024Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 18246/2026Data pubblicazione 06/06/2026condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro8.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 4978/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]