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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24675/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 18262/2025Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 24675/2026Data pubblicazione 17/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18262/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controALL.[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiElena Amadei e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n.149/02/2025 depositata il 12 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 7 luglio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 13/08/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 18262/2025Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 24675/2026Data pubblicazione 17/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18262/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controALL.[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiElena Amadei e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n.149/02/2025 depositata il 12 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 7 luglio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 13/08/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris