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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2023

Cassazione n. 35686/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente ** * Consigliere* * Consigliere – ** * Consigliere* 13/10/2023 PU* * Consigliere ** 13631/2022SENTENZAsul ricorso 13631/2022 proposto da* * presso domiciliato in Roma presso la cancelleriadella Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall avvocato ** ricorrentecontroPREFETTURA [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL INTERNO intimatiavverso l ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] * di RAVENNA n. 10/22depositata il 12/05/2022udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del13/10/2023 dal * * * *[OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/20231. * * cittadino tunisino ricorre a questa Corte avversol ordinanza in atti con la quale il Giudice di * di Ravenna attintodal medesimo ai sensi degli artt. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha respintol impugnazione del decreto di espulsione disposto nei suoi confrontidal Prefetto di quella provincia impugnazione motivata sul rilievoriferisce l ordinanza impugnata per quel che qui interessa che se ilprovvedimento espulsivo avesse avuto esecuzione sarebbe risultatoviolato l art. 3 * «in quanto il ricorrente destinatario di un ordinedi esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione delmedesimo si troverebbe nella situazione di non poter scontare lapena con una misura alternativa nonostante la tempestiva legittimarichiesta non trovandosi più nel territorio italiano».Nel rigettare il gravame – e segnatamente l eccezione diillegittimità costituzionale degli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/1998 edell art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354 in relazione agli artt. 3 e 24* sollevata dal ricorrente per il caso in cui le norme richiamatefossero state interpretate nel senso di precludere allo stranierodestinatario di un ordine di carcerazione ed in pari tempo di decretodi espulsione di poter accedere nel caso della mancata sospensionedi quest ultimo alle misure alternative alla detenzione previstedall ordinamento penitenziario – il decidente ha dato atto che«l ordinamento penitenziario non opera alcuna discriminazione delrelativo trattamento sulla base della liceità o non della presenza delsoggetto nel territorio dello Stato italiano e non contiene alcundivieto esplicito o implicito di applicazione delle misure alternativealla detenzione a favore del condannato straniero che sia entrato o sitrattenga in legalmente in * Di conseguenza nessunaviolazione del dettato costituzionale si rende rilevabile nella specie«in quanto in linea di principio considerati i preminenti valoriRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzionerieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3 * checostituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell ordinamentopenitenziario sulle misure alternative e di cui sono lineareespressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimo ordinamento sullemodalità del trattamento l applicazione di dette misure non puòessere esclusa a priori nei confronti dei condannati stranieri cheversino in condizioni di clandestinità o di irregolarità e siano perciòpotenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguiredopo l espiazione della pena». * tuttavia nel meritol opposizione ha però rilevato che a conforto di quanto allegato ilricorrente si era limitato a «depositare esclusivamente copiadell istanza datata 13.8.2019 affinché venisse fissata udienzaavanti al Tribunale di sorveglianza per discutere la concessione delladetenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 senza che fossefornita alcuna indicazione sullo stato del procedimento non èindicato neppure un numero di iscrizione a ruolo né alcun altroelemento che faccia ritenere il fumus boni iuris circa il possibileaccoglimento di detta istanza e circa la sussistenza dei presuppostiper la concessione della misura alternativa es. certificato diresidenza famigliari regolari sul territorio nazionale ecc ».* queste ultime che in concorso con il fatto che ilricorrente era stato «destinatario di più provvedimenti negativi» e«che risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia»hanno conclusivamente indotto il decidente a giudicate «legittimo edadeguatamente motivato» il provvedimento impugnato e a rigettarela proposta opposizione.Per la cassazione di detta ordinanza il ricorrente si affida a tre motividi ricorso a cui non hanno inteso replicare le amministrazioniintimate non essendosi le medesimo costituite con controricorso exRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di atto di costituzione aifini della partecipazione all udienza pubblica inidoneo allo scopo.2.

La causa chiamata alla discussione camerale del 30.3.2023 conordinanza interlocutoria 10703/2023 è stata rimessa all odiernadiscussione pubblica evidenziando con riguardo a quanto ritenuto daquesta Corte con ordinanze 33365/2019 e 2783/2023 che laquestione posta a mezzo dei primi due motivi di ricorso «è diparticolare rilevanza e va esaminata anche alla luce dellagiurisprudenza costituzionale specificamente di Corte cost. n. 78/07che ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli art. 47 48 e 50della l. 26 luglio 1975 n. 354 ove interpretati nel senso che allostraniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio delloStato o privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso preclusol accesso alle misure alternative alla detenzione da essi previste laquale ha fatto seguito alla giurisprudenza delle sezioni penali diquesta Corte secondo cui i preminenti valori costituzionali dellauguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della penacomportano che l applicazione delle misure alternative alladetenzione non può essere esclusa nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizione di clandestinità e d irregolarità * sez. un. pen. n. 14500/06 dovendosi tener conto peraltrodella distinzione tra le misure dell espulsione c.d. amministrativeossia ordinate dall autorità amministrativa e quelle dispostedall autorità giudiziaria».RAGIONI DELLA DECISIONE3.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione ed errataapplicazione degli artt. 3 24 e 27 * dell art. 1 del protocollo n. 7della * per la salvaguardia dei diritti dell uomo e dellelibertà fondamentali della l. 25 ottobre 1977 n. 881 e degli artt.artt. 2 4 comma 3 e 13 d.lgs. 286/1998.

Si sostiene in sintesi sulRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023rilievo in fatto che il ricorrente già raggiunto da ordine dicarcerazione a seguito di condanna alla pena della reclusione di anni1 mesi 1 e giorni 27 di reclusione avesse depositato avanti alTribunale di sorveglianza di Bologna istanza intesa alla concessionedella detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 censurandole determinazioni adottate nella specie dal giudice di paceconfermative del provvedimento impugnato malgrado la pendenzadel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza che ildeliberato oggetto di ricorso viola il principio di uguaglianzasostanziale avuto riguardo alla condizione dello straniero destinatariodi provvedimento di espulsione e contestualmente in attesa difissazione dell udienza avanti al Tribunale di sorveglianza al fine dellaconcessione della misura alternativa alla detenzione «infattil esecutività dell allontanamento de sig. * comportal impossibilità di partecipare all udienza e conseguente mancataconcessione della misura alternativa alla detenzione ed esecuzionedella custodia in carcere nello stesso paese in cui il sig. * èstato espulso senza tutela alcuna.

D altro canto almeno lasospensione dell esecutorietà dell ordine di carcerazioneconsentirebbe al sig. * di partecipare all udienza e di ottenerela misura alternativa alla detenzione con parità di eguaglianza ditrattamento rispetto ai cittadini italiani ed agli stranieri nondestinatari di provvedimento di espulsione ».4.

Il motivo è infondato.Come si è visto in narrativa il provvedimento impugnato per la parteche forma qui oggetto di censura richiamandosi agli insegnamentidella giurisprudenza penale dell avviso che in nome dei superiorivalori dell uguale dignità delle persone davanti alla legge e dellefinalità rieducative della pena l accesso alle misure alternative alladetenzione non possa essere precluso allo straniero condannato inRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023sede penale con sentenza definitiva che versi nella condizione disoggiornante irregolare e sia o possa essere perciò destinatario di unprovvedimento di espulsione amministrativa si è detto convinto chedetti insegnamenti si rendano applicabili anche al caso sottoposto alsuo esame non dubitando quindi secondo quanto già affermatodalle * penali con sentenza 14500/2006 che «considerati ipreminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone edella funzione rieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3* che costituiscono la chiave di lettura delle disposizionidell ordinamento penitenziario sulle misure alternative e di cui sonolineare espressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimoordinamento sulle modalità del trattamento l applicazione di dettemisure non può essere esclusa a priori nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizioni di clandestinità o di irregolarità esiano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativada eseguire dopo l espiazione della pena».4. * rispetto a questo enunciato raccogliendo la sollecitazionedell ordinanza interlocutoria si impone di osservare che le Sezionicivili di questa Corte non hanno avuto occasione sin ora di esaminareapprofonditamente la questione se nei confronti di uno straniero giàcondannato per un reato con sentenza definitiva sia adottabile unprovvedimento di espulsione amministrativa al quale segual accompagnamento alla frontiera che oltre a precludere l interessestatuale all esecuzione della pena incida negativamente sul dirittodel condannato ad accedere alle misura alternative alla detenzionecarceraria.* sommaria affermazione al riguardo come già ricordato dallarichiamata ordinanza si rinviene nel precedente di questa Corte33365/2019 che riguardo all impugnato rigetto di una richiesta dipermesso di soggiorno temporaneo di una straniera già condannataRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in via definitiva ha giudicato inconferente il fatto che la medesimafosse affidata in prova ai servizi sociali giacché «nulla cambierebbecirca il suo status di irregolarmente soggiornante e il conseguenteobbligo di espulsione da parte dello Stato ospitante.

Non esisteinfatti alcuna norma né alcun principio desumibile da norme laquale stabilisca che la persona irregolarmente soggiornante possaevitare l espulsione sol perché essendo stata condannata in sedepenale abbia ottenuto il beneficio dell applicazione di misurealternative alla detenzione» nonché in * 2783/2023 che purgiudicando più generalmente inammissibile il ricorso promossodallo straniero già condannato per un reato penale avverso ildecreto di espulsione del Prefetto per difetto di procura ha tuttaviadichiarato inammissibile nel merito il secondo motivo di ricorso –inteso a contestare l ordinanza impugnata per non avere il giudice dipace provveduto a vagliare la posizione sociale familiare edeconomica dell interessato in uno con la sua pericolosità sociale –giudicandolo generico poiché non «si confronta con l insussistenzadel diritto del condannato a restare in Italia per scontare la penaessendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre inpresenza delle condizioni previste l espulsione a titolo di sanzionesostitutiva o alternativa alla detenzione * n. 286 del 1998 exart. 16».5.

Si tratta di precedenti che per quanto siano da porsi a pretestodell odierna udienza pubblica non sono tuttavia particolarmentesignificativi con riguardo alla questione che ne occupa.

Leaffermazioni che vi sono condensate sono infatti frutto di meri obiterdicta e non sono perciò espressivi di una precisa ratio decidendi sìchè nella loro enunciazione non è ravvisabile l incarnazione di unindirizzo giurisprudenziale in qualche modo vincolante può dubitarsipoi della loro conferenza rispetto alla questione cui si è fatto cennoRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in premessa dato che * 33365/2019 concerne l impugnazione diun provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiornotemporaneo mentre * 2783/2023 pur riguardandol impugnazione di un decreto di espulsione prefettizia non era stataespressamente investita di detta questione e formula il propriogiudizio con riferimento alla diversa fattispecie dell espulsione a titolodi sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione decretata inambito giurisdizionale.6. * maggiormente conferente al tema che ne occupa sirivela il precedente di * 5802/2007 ove proprio in relazioneall impugnazione di un decreto di espulsione amministrativa propostada uno straniero già raggiunto da condanna penale ed in attesadell udienza di affidamento in prova ai servizi sociali si è osservatocirca il profilo concernente l influenza sul decreto di espulsione delprocedimento per l adozione della misura alternativa alla penadetentiva che il provvedimento di rigetto adottato dal giudice dipace «appare avere ineccepibilmente seppure con motivazioneconcisa ritenuto che l adozione di misure alternative alla detenzionequali previste dall ari. 47 ord. pen. non interferiva sull adozione deldecreto amministrativo di espulsione correlata alla ricorrenza dispecifici presupposti * n. 286 del 1998 art. 13 comma 2 eche il contemperamento tra le diverse misure è attuato dallaprevisione del nulla osta del Giudice penale condizionante l efficaciadella espulsione e viziante le misure coercitive che la assicurino insuo difetto ma non preclusivo della sua irrogazione».7.

Il precedente in parola quantunque non strettamente aderente alnostro tema in quanto pronunciantesi su una fattispecie inversarispetto a quella qui in trattazione qui ci si interroga se sia il decretodi espulsione ad influire sul procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione lì si dibatteva invece se sia ilRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023procedimento ad influire sull adozione del decreto di espulsionenon manca tuttavia di indicare una salda prospettiva ricostruttivaove vieppiù si ponga mente alla circostanza che nel nostro casol ordine di carcerazione emesso in danno del ricorrente era statosospeso a mente dell art. 656 cod. proc. pen.

Si è visto a taleriguardo che nel dare atto che il procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione non influisce sulla pronunciabilitàdel decreto di espulsione a cura del Prefetto ove ne ricorrano ipresupposti il precedente in parola ha pure avvertito la necessità dioperare «il contemperamento tra le diverse misure» individuando ilconcreto strumento utilizzabile a tal fine nella «previsione del nullaosta del Giudice penale condizionante l efficacia della espulsione eviziante le misure coercitive che la assicurino in suo difetto ma nonpreclusivo della sua irrogazione».

Va rimarcato perciò che neldisegno sistematico dell arresto citato «il contemperamento tra lediverse misure» si realizza sul piano dell efficacia propria a ciascunadi esse il nulla osta del Giudice penale dice infatti * 5802/2007risulta «condizionante l efficacia della espulsione e viziante le misurecoercitive che la assicurino in suo difetto ma non preclusivo dellasua irrogazione».8.

La soluzione così individuata già in linea con quanto piùgeneralmente già enunciato dal giudice penale *14500/2006 gode peraltro di un sicuro riscontro di costituzionalitàgiacché nel mentre salvaguarda il principio dell effettività della penae dell interesse dello Stato a vedere attuata la pretesa punitiva inuno con la tutela delle ragioni poste a presidio della sicurezzainterna non sacrifica d altro canto le finalità rieducative della penasu cui è edificato il nostro ordinamento penitenziario e soprattuttonon discrimina irragionevolmente la condizione dello stranierocondannato e soggiornante irregolare dallo straniero condannato maRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023soggiornante regolare.

In questo senso le chiare parole impiegatedal giudice delle leggi per dar conto delle ragioni che lo hannoindotto ad accogliere la questione di costituzionalità sollevata inrelazione agli artt. 47 48 e 50 l. 354/1975 laddove essasegnatamente sottolinea che «l impossibilità di individuare nellaesigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno indetto territorio una ragione giustificativa della radicalediscriminazione dello straniero sul piano dell accesso al percorsorieducativo cui la concessione delle misure alternative è funzionale»rafforzano la convinzione che il «contemperamento» tra le opposteesigenze che evoca la vicenda in esame debba attuarsi sul pianodell efficacia propria di ciascuna delle misure considerate l accesso alcircuito detentivo sia esso intramurario o extramurariocomportando infatti salvo l adozione dello speciale nulla osta di cuiall art. 13 comma 3 d.lgs. 286/1998 un effetto sospensivonell esecuzione del provvedimento espulsivo sino a che la pena siainteramente scontata.9. * porta a condividere integralmente le considerazioni alriguardo sviluppate dal Procuratore Generale nelle proprierequisitorie che non a caso proprio nel solco di queste premesseha voluto rivendicare espressamente la piena autonomia applicativache va riconosciuta all espulsione prefettizia rispetto al procedimentoper la concessione delle misure alternative alla detenzione inpresenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod.proc. pen.

L ordine di sospensione della pena ha chiarito ilrequirente lascia infatti intatto il potere prefettizio con laconseguente applicazione dell art. 13 d.lgs. 286/ 1998 la cuioperatività non viene meno perché lo straniero non si trova in statodi detenzione.

L espulsione amministrativa opera su un diverso pianoe si differenzia dalle misure disposte dall autorità giudiziaria.

SiRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023tratta cioè di una misura caratterizzata da una sua intrinsecaautonomia ed in quanto tale non può essere né confusa néassimilata con le altre forme di espulsione direttamente legate alprocedimento penale.

Ne consegue allora che se l ordine diesecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell art. 656 cod.proc. pen. il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciòsolo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale.L autonomia dell espulsione amministrativa è infatti certificata dalmedesimo art. 13 testè richiamato che al comma 3 recitaesattamente che quando lo straniero è sottoposto a procedimentopenale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere ilquestore prima di eseguire l espulsione richiede il nulla ostaall autorità giudiziaria che può negarlo solo in presenza diinderogabili esigenze processuali valutate in relazioneall accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nelreato o imputati in procedimenti per reati connessi e all interessedella persona offesa.

In tal caso l esecuzione del provvedimento èsospesa fino a quando l autorità giudiziaria comunica la cessazionedelle esigenze processuali.

Il questore ottenuto il nulla ostaprovvede all espulsione con le modalità di cui al comma 4.

Il nullaosta si intende concesso qualora l autorità giudiziaria non provvedaentro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In attesadella decisione sulla richiesta di nulla osta il questore può adottarela misura del trattenimento presso un centro di permanenza per irimpatri ai sensi dell articolo 14».10.

Se l adottabilità dell espulsione prefettizia non è dunque preclusadalla pendenza di un procedimento penale trovando nello strumentodel nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenzeproprie di quello andrebbe semmai chiesto in questa direzione checosa accada quando non sia stato formalmente richiesto il nulla ostaRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023all autorità giudiziaria penale.

Ma qui soccorre lo stabileorientamento della giurisprudenza di questa Corte dell avvisoenunciato a più riprese che «lo straniero che ricorra avverso ildecreto di espulsione e nei cui confronti penda in Italia unprocedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo non puòfar valere quale motivo di invalidità del provvedimento la mancanzadel nulla osta all espulsione da parte del giudice penale impostadall art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 perché non haalcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione essendodetta previsione posta a salvaguardia delle esigenze dellagiurisdizione penale mentre l interesse dell espulso all esercizio deldiritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelatodall autorizzazione al rientro contemplata dall art. 17 del medesimodecreto legislativo» * * I 31/07/2019 n. 20693 .E dunque nessun seguito può darsi alla doglianza in trattazione.11.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art. 115cod. proc. civ. ed un vizio di insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia.

Si sostiene in sintesi sul rilievo in fattoche la Prefettura convenuta nell atto di resistere all opposizione nonsi fosse espressa sulle deduzioni difensive di esso ricorrente comerichiamate nell illustrazione del primo motivo di ricorso e sul difettodi motivazione del provvedimento impugnato censurandosegnatamente il fatto che il giudice di pace lo avesse ritenutolegittimo ed adeguatamente motivato che il deliberato oggetto diricorso viola il principio di non contestazione ed imputa al ricorrentemanchevolezze di cui egli non ha colpa «nel caso che ne occupa ilGiudice non si è espresso sulla mancata contestazione dellaPrefettura di Ravenna ed inoltre ha omesso di valutare ladocumentazione prodotta in via istruttoria del sig. * a sostegnodelle proprie ragioni» e «le mancanze evidenziate dal Giudice diRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* ... non colpevoli e neanche in alcun modo sopperibili da partedello scrivente non possono essere certamente essere poste afondamento della legittimità del provvedimento impugnato».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.* si rivela nella prima allegazione dal momento che ilprincipio di non contestazione non si applica al convenuto contumace– perché si spiega «la non negazione fondata sulla volontà dellaparte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessacostituita in giudizio» * * III 24/05/2023 n. 14372 –sicché esso non è invocabile nei confronti della Prefettura convenutache non si è costituita in giudizio.

E poi appena il caso di osservareche «il principio di non contestazione di cui all art. 115 c.p.c. sesolleva la parte dall onere di provare il fatto non specificamentecontestato dal convenuto costituito non esclude tuttavia che ilgiudice ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita diquel fatto o una sua diversa ricostruzione possa pervenire ad undiverso accertamento» * * III 7/06/2023 n. 16028 .* è poi nella seconda allegazione giacché il viziomotivazionale denunciato ha cessato da tempo a far parte delcatalogo dei vizi cassatori a seguito della riscrittura dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell art. 54 comma 1 lett.b d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012 n.134.12.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità dell ordinanzaimpugnata e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell art. 111 comma 6 * e degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998per difetto assoluto di motivazione.

Si sostiene in sintesi sul rilievoin fatto che l ordinanza impugnata non dà alcuna contezza dellecritiche sollevate dall opponente ed omette di indicare gli elementi dacui il giudice ha tratto il proprio convincimento che essa sarebbeRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023perciò infirmata da un vizio di motivazione apparente «sussisteanche nella fattispecie che ci occupa il vizio di motivazioneapparente essendo l ordinanza impugnata composta di ragioni nonidonee ad esprimere la ratio decidendi».Il motivo è infondato.* è noto secondo quel che si insegna abitualmente «lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso percassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio nonconsente alcun controllo sull esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio così da non attingere la soglia del minimo costituzionalerichiesto dall art. 111 comma 6 * * * I 30/06/2020 n.13248 .* specie il provvedimento è congruamente e logicamentemotivato enunciando chiaramente il decidente le ragioni che lohanno indotto a rigettare l opposizione sicché la contrariaallegazione ricorrente è del tutto priva di concreto riscontroprocessuale.13.

Il ricorso va dunque respinto.14.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.Poiché dagli atti il processo risulta esente non si applica il * 30maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente ** * Consigliere* * Consigliere – ** * Consigliere* 13/10/2023 PU* * Consigliere ** 13631/2022SENTENZAsul ricorso 13631/2022 proposto da* * presso domiciliato in Roma presso la cancelleriadella Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall avvocato ** ricorrentecontroPREFETTURA [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL INTERNO intimatiavverso l ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] * di RAVENNA n. 10/22depositata il 12/05/2022udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del13/10/2023 dal * * * *[OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/20231. * * cittadino tunisino ricorre a questa Corte avversol ordinanza in atti con la quale il Giudice di * di Ravenna attintodal medesimo ai sensi degli artt. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha respintol impugnazione del decreto di espulsione disposto nei suoi confrontidal Prefetto di quella provincia impugnazione motivata sul rilievoriferisce l ordinanza impugnata per quel che qui interessa che se ilprovvedimento espulsivo avesse avuto esecuzione sarebbe risultatoviolato l art. 3 * «in quanto il ricorrente destinatario di un ordinedi esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione delmedesimo si troverebbe nella situazione di non poter scontare lapena con una misura alternativa nonostante la tempestiva legittimarichiesta non trovandosi più nel territorio italiano».Nel rigettare il gravame – e segnatamente l eccezione diillegittimità costituzionale degli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/1998 edell art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354 in relazione agli artt. 3 e 24* sollevata dal ricorrente per il caso in cui le norme richiamatefossero state interpretate nel senso di precludere allo stranierodestinatario di un ordine di carcerazione ed in pari tempo di decretodi espulsione di poter accedere nel caso della mancata sospensionedi quest ultimo alle misure alternative alla detenzione previstedall ordinamento penitenziario – il decidente ha dato atto che«l ordinamento penitenziario non opera alcuna discriminazione delrelativo trattamento sulla base della liceità o non della presenza delsoggetto nel territorio dello Stato italiano e non contiene alcundivieto esplicito o implicito di applicazione delle misure alternativealla detenzione a favore del condannato straniero che sia entrato o sitrattenga in legalmente in * Di conseguenza nessunaviolazione del dettato costituzionale si rende rilevabile nella specie«in quanto in linea di principio considerati i preminenti valoriRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzionerieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3 * checostituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell ordinamentopenitenziario sulle misure alternative e di cui sono lineareespressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimo ordinamento sullemodalità del trattamento l applicazione di dette misure non puòessere esclusa a priori nei confronti dei condannati stranieri cheversino in condizioni di clandestinità o di irregolarità e siano perciòpotenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguiredopo l espiazione della pena». * tuttavia nel meritol opposizione ha però rilevato che a conforto di quanto allegato ilricorrente si era limitato a «depositare esclusivamente copiadell istanza datata 13.8.2019 affinché venisse fissata udienzaavanti al Tribunale di sorveglianza per discutere la concessione delladetenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 senza che fossefornita alcuna indicazione sullo stato del procedimento non èindicato neppure un numero di iscrizione a ruolo né alcun altroelemento che faccia ritenere il fumus boni iuris circa il possibileaccoglimento di detta istanza e circa la sussistenza dei presuppostiper la concessione della misura alternativa es. certificato diresidenza famigliari regolari sul territorio nazionale ecc ».* queste ultime che in concorso con il fatto che ilricorrente era stato «destinatario di più provvedimenti negativi» e«che risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia»hanno conclusivamente indotto il decidente a giudicate «legittimo edadeguatamente motivato» il provvedimento impugnato e a rigettarela proposta opposizione.Per la cassazione di detta ordinanza il ricorrente si affida a tre motividi ricorso a cui non hanno inteso replicare le amministrazioniintimate non essendosi le medesimo costituite con controricorso exRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di atto di costituzione aifini della partecipazione all udienza pubblica inidoneo allo scopo.2.

La causa chiamata alla discussione camerale del 30.3.2023 conordinanza interlocutoria 10703/2023 è stata rimessa all odiernadiscussione pubblica evidenziando con riguardo a quanto ritenuto daquesta Corte con ordinanze 33365/2019 e 2783/2023 che laquestione posta a mezzo dei primi due motivi di ricorso «è diparticolare rilevanza e va esaminata anche alla luce dellagiurisprudenza costituzionale specificamente di Corte cost. n. 78/07che ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli art. 47 48 e 50della l. 26 luglio 1975 n. 354 ove interpretati nel senso che allostraniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio delloStato o privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso preclusol accesso alle misure alternative alla detenzione da essi previste laquale ha fatto seguito alla giurisprudenza delle sezioni penali diquesta Corte secondo cui i preminenti valori costituzionali dellauguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della penacomportano che l applicazione delle misure alternative alladetenzione non può essere esclusa nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizione di clandestinità e d irregolarità * sez. un. pen. n. 14500/06 dovendosi tener conto peraltrodella distinzione tra le misure dell espulsione c.d. amministrativeossia ordinate dall autorità amministrativa e quelle dispostedall autorità giudiziaria».RAGIONI DELLA DECISIONE3.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione ed errataapplicazione degli artt. 3 24 e 27 * dell art. 1 del protocollo n. 7della * per la salvaguardia dei diritti dell uomo e dellelibertà fondamentali della l. 25 ottobre 1977 n. 881 e degli artt.artt. 2 4 comma 3 e 13 d.lgs. 286/1998.

Si sostiene in sintesi sulRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023rilievo in fatto che il ricorrente già raggiunto da ordine dicarcerazione a seguito di condanna alla pena della reclusione di anni1 mesi 1 e giorni 27 di reclusione avesse depositato avanti alTribunale di sorveglianza di Bologna istanza intesa alla concessionedella detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 censurandole determinazioni adottate nella specie dal giudice di paceconfermative del provvedimento impugnato malgrado la pendenzadel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza che ildeliberato oggetto di ricorso viola il principio di uguaglianzasostanziale avuto riguardo alla condizione dello straniero destinatariodi provvedimento di espulsione e contestualmente in attesa difissazione dell udienza avanti al Tribunale di sorveglianza al fine dellaconcessione della misura alternativa alla detenzione «infattil esecutività dell allontanamento de sig. * comportal impossibilità di partecipare all udienza e conseguente mancataconcessione della misura alternativa alla detenzione ed esecuzionedella custodia in carcere nello stesso paese in cui il sig. * èstato espulso senza tutela alcuna.

D altro canto almeno lasospensione dell esecutorietà dell ordine di carcerazioneconsentirebbe al sig. * di partecipare all udienza e di ottenerela misura alternativa alla detenzione con parità di eguaglianza ditrattamento rispetto ai cittadini italiani ed agli stranieri nondestinatari di provvedimento di espulsione ».4.

Il motivo è infondato.Come si è visto in narrativa il provvedimento impugnato per la parteche forma qui oggetto di censura richiamandosi agli insegnamentidella giurisprudenza penale dell avviso che in nome dei superiorivalori dell uguale dignità delle persone davanti alla legge e dellefinalità rieducative della pena l accesso alle misure alternative alladetenzione non possa essere precluso allo straniero condannato inRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023sede penale con sentenza definitiva che versi nella condizione disoggiornante irregolare e sia o possa essere perciò destinatario di unprovvedimento di espulsione amministrativa si è detto convinto chedetti insegnamenti si rendano applicabili anche al caso sottoposto alsuo esame non dubitando quindi secondo quanto già affermatodalle * penali con sentenza 14500/2006 che «considerati ipreminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone edella funzione rieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3* che costituiscono la chiave di lettura delle disposizionidell ordinamento penitenziario sulle misure alternative e di cui sonolineare espressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimoordinamento sulle modalità del trattamento l applicazione di dettemisure non può essere esclusa a priori nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizioni di clandestinità o di irregolarità esiano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativada eseguire dopo l espiazione della pena».4. * rispetto a questo enunciato raccogliendo la sollecitazionedell ordinanza interlocutoria si impone di osservare che le Sezionicivili di questa Corte non hanno avuto occasione sin ora di esaminareapprofonditamente la questione se nei confronti di uno straniero giàcondannato per un reato con sentenza definitiva sia adottabile unprovvedimento di espulsione amministrativa al quale segual accompagnamento alla frontiera che oltre a precludere l interessestatuale all esecuzione della pena incida negativamente sul dirittodel condannato ad accedere alle misura alternative alla detenzionecarceraria.* sommaria affermazione al riguardo come già ricordato dallarichiamata ordinanza si rinviene nel precedente di questa Corte33365/2019 che riguardo all impugnato rigetto di una richiesta dipermesso di soggiorno temporaneo di una straniera già condannataRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in via definitiva ha giudicato inconferente il fatto che la medesimafosse affidata in prova ai servizi sociali giacché «nulla cambierebbecirca il suo status di irregolarmente soggiornante e il conseguenteobbligo di espulsione da parte dello Stato ospitante.

Non esisteinfatti alcuna norma né alcun principio desumibile da norme laquale stabilisca che la persona irregolarmente soggiornante possaevitare l espulsione sol perché essendo stata condannata in sedepenale abbia ottenuto il beneficio dell applicazione di misurealternative alla detenzione» nonché in * 2783/2023 che purgiudicando più generalmente inammissibile il ricorso promossodallo straniero già condannato per un reato penale avverso ildecreto di espulsione del Prefetto per difetto di procura ha tuttaviadichiarato inammissibile nel merito il secondo motivo di ricorso –inteso a contestare l ordinanza impugnata per non avere il giudice dipace provveduto a vagliare la posizione sociale familiare edeconomica dell interessato in uno con la sua pericolosità sociale –giudicandolo generico poiché non «si confronta con l insussistenzadel diritto del condannato a restare in Italia per scontare la penaessendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre inpresenza delle condizioni previste l espulsione a titolo di sanzionesostitutiva o alternativa alla detenzione * n. 286 del 1998 exart. 16».5.

Si tratta di precedenti che per quanto siano da porsi a pretestodell odierna udienza pubblica non sono tuttavia particolarmentesignificativi con riguardo alla questione che ne occupa.

Leaffermazioni che vi sono condensate sono infatti frutto di meri obiterdicta e non sono perciò espressivi di una precisa ratio decidendi sìchè nella loro enunciazione non è ravvisabile l incarnazione di unindirizzo giurisprudenziale in qualche modo vincolante può dubitarsipoi della loro conferenza rispetto alla questione cui si è fatto cennoRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in premessa dato che * 33365/2019 concerne l impugnazione diun provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiornotemporaneo mentre * 2783/2023 pur riguardandol impugnazione di un decreto di espulsione prefettizia non era stataespressamente investita di detta questione e formula il propriogiudizio con riferimento alla diversa fattispecie dell espulsione a titolodi sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione decretata inambito giurisdizionale.6. * maggiormente conferente al tema che ne occupa sirivela il precedente di * 5802/2007 ove proprio in relazioneall impugnazione di un decreto di espulsione amministrativa propostada uno straniero già raggiunto da condanna penale ed in attesadell udienza di affidamento in prova ai servizi sociali si è osservatocirca il profilo concernente l influenza sul decreto di espulsione delprocedimento per l adozione della misura alternativa alla penadetentiva che il provvedimento di rigetto adottato dal giudice dipace «appare avere ineccepibilmente seppure con motivazioneconcisa ritenuto che l adozione di misure alternative alla detenzionequali previste dall ari. 47 ord. pen. non interferiva sull adozione deldecreto amministrativo di espulsione correlata alla ricorrenza dispecifici presupposti * n. 286 del 1998 art. 13 comma 2 eche il contemperamento tra le diverse misure è attuato dallaprevisione del nulla osta del Giudice penale condizionante l efficaciadella espulsione e viziante le misure coercitive che la assicurino insuo difetto ma non preclusivo della sua irrogazione».7.

Il precedente in parola quantunque non strettamente aderente alnostro tema in quanto pronunciantesi su una fattispecie inversarispetto a quella qui in trattazione qui ci si interroga se sia il decretodi espulsione ad influire sul procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione lì si dibatteva invece se sia ilRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023procedimento ad influire sull adozione del decreto di espulsionenon manca tuttavia di indicare una salda prospettiva ricostruttivaove vieppiù si ponga mente alla circostanza che nel nostro casol ordine di carcerazione emesso in danno del ricorrente era statosospeso a mente dell art. 656 cod. proc. pen.

Si è visto a taleriguardo che nel dare atto che il procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione non influisce sulla pronunciabilitàdel decreto di espulsione a cura del Prefetto ove ne ricorrano ipresupposti il precedente in parola ha pure avvertito la necessità dioperare «il contemperamento tra le diverse misure» individuando ilconcreto strumento utilizzabile a tal fine nella «previsione del nullaosta del Giudice penale condizionante l efficacia della espulsione eviziante le misure coercitive che la assicurino in suo difetto ma nonpreclusivo della sua irrogazione».

Va rimarcato perciò che neldisegno sistematico dell arresto citato «il contemperamento tra lediverse misure» si realizza sul piano dell efficacia propria a ciascunadi esse il nulla osta del Giudice penale dice infatti * 5802/2007risulta «condizionante l efficacia della espulsione e viziante le misurecoercitive che la assicurino in suo difetto ma non preclusivo dellasua irrogazione».8.

La soluzione così individuata già in linea con quanto piùgeneralmente già enunciato dal giudice penale *14500/2006 gode peraltro di un sicuro riscontro di costituzionalitàgiacché nel mentre salvaguarda il principio dell effettività della penae dell interesse dello Stato a vedere attuata la pretesa punitiva inuno con la tutela delle ragioni poste a presidio della sicurezzainterna non sacrifica d altro canto le finalità rieducative della penasu cui è edificato il nostro ordinamento penitenziario e soprattuttonon discrimina irragionevolmente la condizione dello stranierocondannato e soggiornante irregolare dallo straniero condannato maRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023soggiornante regolare.

In questo senso le chiare parole impiegatedal giudice delle leggi per dar conto delle ragioni che lo hannoindotto ad accogliere la questione di costituzionalità sollevata inrelazione agli artt. 47 48 e 50 l. 354/1975 laddove essasegnatamente sottolinea che «l impossibilità di individuare nellaesigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno indetto territorio una ragione giustificativa della radicalediscriminazione dello straniero sul piano dell accesso al percorsorieducativo cui la concessione delle misure alternative è funzionale»rafforzano la convinzione che il «contemperamento» tra le opposteesigenze che evoca la vicenda in esame debba attuarsi sul pianodell efficacia propria di ciascuna delle misure considerate l accesso alcircuito detentivo sia esso intramurario o extramurariocomportando infatti salvo l adozione dello speciale nulla osta di cuiall art. 13 comma 3 d.lgs. 286/1998 un effetto sospensivonell esecuzione del provvedimento espulsivo sino a che la pena siainteramente scontata.9. * porta a condividere integralmente le considerazioni alriguardo sviluppate dal Procuratore Generale nelle proprierequisitorie che non a caso proprio nel solco di queste premesseha voluto rivendicare espressamente la piena autonomia applicativache va riconosciuta all espulsione prefettizia rispetto al procedimentoper la concessione delle misure alternative alla detenzione inpresenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod.proc. pen.

L ordine di sospensione della pena ha chiarito ilrequirente lascia infatti intatto il potere prefettizio con laconseguente applicazione dell art. 13 d.lgs. 286/ 1998 la cuioperatività non viene meno perché lo straniero non si trova in statodi detenzione.

L espulsione amministrativa opera su un diverso pianoe si differenzia dalle misure disposte dall autorità giudiziaria.

SiRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023tratta cioè di una misura caratterizzata da una sua intrinsecaautonomia ed in quanto tale non può essere né confusa néassimilata con le altre forme di espulsione direttamente legate alprocedimento penale.

Ne consegue allora che se l ordine diesecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell art. 656 cod.proc. pen. il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciòsolo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale.L autonomia dell espulsione amministrativa è infatti certificata dalmedesimo art. 13 testè richiamato che al comma 3 recitaesattamente che quando lo straniero è sottoposto a procedimentopenale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere ilquestore prima di eseguire l espulsione richiede il nulla ostaall autorità giudiziaria che può negarlo solo in presenza diinderogabili esigenze processuali valutate in relazioneall accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nelreato o imputati in procedimenti per reati connessi e all interessedella persona offesa.

In tal caso l esecuzione del provvedimento èsospesa fino a quando l autorità giudiziaria comunica la cessazionedelle esigenze processuali.

Il questore ottenuto il nulla ostaprovvede all espulsione con le modalità di cui al comma 4.

Il nullaosta si intende concesso qualora l autorità giudiziaria non provvedaentro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In attesadella decisione sulla richiesta di nulla osta il questore può adottarela misura del trattenimento presso un centro di permanenza per irimpatri ai sensi dell articolo 14».10.

Se l adottabilità dell espulsione prefettizia non è dunque preclusadalla pendenza di un procedimento penale trovando nello strumentodel nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenzeproprie di quello andrebbe semmai chiesto in questa direzione checosa accada quando non sia stato formalmente richiesto il nulla ostaRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023all autorità giudiziaria penale.

Ma qui soccorre lo stabileorientamento della giurisprudenza di questa Corte dell avvisoenunciato a più riprese che «lo straniero che ricorra avverso ildecreto di espulsione e nei cui confronti penda in Italia unprocedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo non puòfar valere quale motivo di invalidità del provvedimento la mancanzadel nulla osta all espulsione da parte del giudice penale impostadall art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 perché non haalcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione essendodetta previsione posta a salvaguardia delle esigenze dellagiurisdizione penale mentre l interesse dell espulso all esercizio deldiritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelatodall autorizzazione al rientro contemplata dall art. 17 del medesimodecreto legislativo» * * I 31/07/2019 n. 20693 .E dunque nessun seguito può darsi alla doglianza in trattazione.11.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art. 115cod. proc. civ. ed un vizio di insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia.

Si sostiene in sintesi sul rilievo in fattoche la Prefettura convenuta nell atto di resistere all opposizione nonsi fosse espressa sulle deduzioni difensive di esso ricorrente comerichiamate nell illustrazione del primo motivo di ricorso e sul difettodi motivazione del provvedimento impugnato censurandosegnatamente il fatto che il giudice di pace lo avesse ritenutolegittimo ed adeguatamente motivato che il deliberato oggetto diricorso viola il principio di non contestazione ed imputa al ricorrentemanchevolezze di cui egli non ha colpa «nel caso che ne occupa ilGiudice non si è espresso sulla mancata contestazione dellaPrefettura di Ravenna ed inoltre ha omesso di valutare ladocumentazione prodotta in via istruttoria del sig. * a sostegnodelle proprie ragioni» e «le mancanze evidenziate dal Giudice diRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* ... non colpevoli e neanche in alcun modo sopperibili da partedello scrivente non possono essere certamente essere poste afondamento della legittimità del provvedimento impugnato».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.* si rivela nella prima allegazione dal momento che ilprincipio di non contestazione non si applica al convenuto contumace– perché si spiega «la non negazione fondata sulla volontà dellaparte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessacostituita in giudizio» * * III 24/05/2023 n. 14372 –sicché esso non è invocabile nei confronti della Prefettura convenutache non si è costituita in giudizio.

E poi appena il caso di osservareche «il principio di non contestazione di cui all art. 115 c.p.c. sesolleva la parte dall onere di provare il fatto non specificamentecontestato dal convenuto costituito non esclude tuttavia che ilgiudice ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita diquel fatto o una sua diversa ricostruzione possa pervenire ad undiverso accertamento» * * III 7/06/2023 n. 16028 .* è poi nella seconda allegazione giacché il viziomotivazionale denunciato ha cessato da tempo a far parte delcatalogo dei vizi cassatori a seguito della riscrittura dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell art. 54 comma 1 lett.b d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012 n.134.12.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità dell ordinanzaimpugnata e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell art. 111 comma 6 * e degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998per difetto assoluto di motivazione.

Si sostiene in sintesi sul rilievoin fatto che l ordinanza impugnata non dà alcuna contezza dellecritiche sollevate dall opponente ed omette di indicare gli elementi dacui il giudice ha tratto il proprio convincimento che essa sarebbeRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023perciò infirmata da un vizio di motivazione apparente «sussisteanche nella fattispecie che ci occupa il vizio di motivazioneapparente essendo l ordinanza impugnata composta di ragioni nonidonee ad esprimere la ratio decidendi».Il motivo è infondato.* è noto secondo quel che si insegna abitualmente «lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso percassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio nonconsente alcun controllo sull esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio così da non attingere la soglia del minimo costituzionalerichiesto dall art. 111 comma 6 * * * I 30/06/2020 n.13248 .* specie il provvedimento è congruamente e logicamentemotivato enunciando chiaramente il decidente le ragioni che lohanno indotto a rigettare l opposizione sicché la contrariaallegazione ricorrente è del tutto priva di concreto riscontroprocessuale.13.

Il ricorso va dunque respinto.14.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.Poiché dagli atti il processo risulta esente non si applica il * 30maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater. ** il ricorso.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.RG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 13.10.2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * *RG 13631/22 * * Ravenna * * ** *** il ricorso.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.RG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 13.10.2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * *RG 13631/22 * * Ravenna * * ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente ** * Consigliere* * Consigliere – ** * Consigliere* 13/10/2023 PU* * Consigliere ** 13631/2022SENTENZAsul ricorso 13631/2022 proposto da* * presso domiciliato in Roma presso la cancelleriadella Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall avvocato ** ricorrentecontroPREFETTURA [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL INTERNO intimatiavverso l ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] * di RAVENNA n. 10/22depositata il 12/05/2022udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del13/10/2023 dal * * * *[OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/20231. * * cittadino tunisino ricorre a questa Corte avversol ordinanza in atti con la quale il Giudice di * di Ravenna attintodal medesimo ai sensi degli artt. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha respintol impugnazione del decreto di espulsione disposto nei suoi confrontidal Prefetto di quella provincia impugnazione motivata sul rilievoriferisce l ordinanza impugnata per quel che qui interessa che se ilprovvedimento espulsivo avesse avuto esecuzione sarebbe risultatoviolato l art. 3 * «in quanto il ricorrente destinatario di un ordinedi esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione delmedesimo si troverebbe nella situazione di non poter scontare lapena con una misura alternativa nonostante la tempestiva legittimarichiesta non trovandosi più nel territorio italiano».Nel rigettare il gravame – e segnatamente l eccezione diillegittimità costituzionale degli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/1998 edell art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354 in relazione agli artt. 3 e 24* sollevata dal ricorrente per il caso in cui le norme richiamatefossero state interpretate nel senso di precludere allo stranierodestinatario di un ordine di carcerazione ed in pari tempo di decretodi espulsione di poter accedere nel caso della mancata sospensionedi quest ultimo alle misure alternative alla detenzione previstedall ordinamento penitenziario – il decidente ha dato atto che«l ordinamento penitenziario non opera alcuna discriminazione delrelativo trattamento sulla base della liceità o non della presenza delsoggetto nel territorio dello Stato italiano e non contiene alcundivieto esplicito o implicito di applicazione delle misure alternativealla detenzione a favore del condannato straniero che sia entrato o sitrattenga in legalmente in * Di conseguenza nessunaviolazione del dettato costituzionale si rende rilevabile nella specie«in quanto in linea di principio considerati i preminenti valoriRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzionerieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3 * checostituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell ordinamentopenitenziario sulle misure alternative e di cui sono lineareespressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimo ordinamento sullemodalità del trattamento l applicazione di dette misure non puòessere esclusa a priori nei confronti dei condannati stranieri cheversino in condizioni di clandestinità o di irregolarità e siano perciòpotenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguiredopo l espiazione della pena». * tuttavia nel meritol opposizione ha però rilevato che a conforto di quanto allegato ilricorrente si era limitato a «depositare esclusivamente copiadell istanza datata 13.8.2019 affinché venisse fissata udienzaavanti al Tribunale di sorveglianza per discutere la concessione delladetenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 senza che fossefornita alcuna indicazione sullo stato del procedimento non èindicato neppure un numero di iscrizione a ruolo né alcun altroelemento che faccia ritenere il fumus boni iuris circa il possibileaccoglimento di detta istanza e circa la sussistenza dei presuppostiper la concessione della misura alternativa es. certificato diresidenza famigliari regolari sul territorio nazionale ecc ».* queste ultime che in concorso con il fatto che ilricorrente era stato «destinatario di più provvedimenti negativi» e«che risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia»hanno conclusivamente indotto il decidente a giudicate «legittimo edadeguatamente motivato» il provvedimento impugnato e a rigettarela proposta opposizione.Per la cassazione di detta ordinanza il ricorrente si affida a tre motividi ricorso a cui non hanno inteso replicare le amministrazioniintimate non essendosi le medesimo costituite con controricorso exRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di atto di costituzione aifini della partecipazione all udienza pubblica inidoneo allo scopo.2. La causa chiamata alla discussione camerale del 30.3.2023 conordinanza interlocutoria 10703/2023 è stata rimessa all odiernadiscussione pubblica evidenziando con riguardo a quanto ritenuto daquesta Corte con ordinanze 33365/2019 e 2783/2023 che laquestione posta a mezzo dei primi due motivi di ricorso «è diparticolare rilevanza e va esaminata anche alla luce dellagiurisprudenza costituzionale specificamente di Corte cost. n. 78/07che ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli art. 47 48 e 50della l. 26 luglio 1975 n. 354 ove interpretati nel senso che allostraniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio delloStato o privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso preclusol accesso alle misure alternative alla detenzione da essi previste laquale ha fatto seguito alla giurisprudenza delle sezioni penali diquesta Corte secondo cui i preminenti valori costituzionali dellauguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della penacomportano che l applicazione delle misure alternative alladetenzione non può essere esclusa nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizione di clandestinità e d irregolarità * sez. un. pen. n. 14500/06 dovendosi tener conto peraltrodella distinzione tra le misure dell espulsione c.d. amministrativeossia ordinate dall autorità amministrativa e quelle dispostedall autorità giudiziaria».RAGIONI DELLA DECISIONE3. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione ed errataapplicazione degli artt. 3 24 e 27 * dell art. 1 del protocollo n. 7della * per la salvaguardia dei diritti dell uomo e dellelibertà fondamentali della l. 25 ottobre 1977 n. 881 e degli artt.artt. 2 4 comma 3 e 13 d.lgs. 286/1998. Si sostiene in sintesi sulRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023rilievo in fatto che il ricorrente già raggiunto da ordine dicarcerazione a seguito di condanna alla pena della reclusione di anni1 mesi 1 e giorni 27 di reclusione avesse depositato avanti alTribunale di sorveglianza di Bologna istanza intesa alla concessionedella detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 censurandole determinazioni adottate nella specie dal giudice di paceconfermative del provvedimento impugnato malgrado la pendenzadel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza che ildeliberato oggetto di ricorso viola il principio di uguaglianzasostanziale avuto riguardo alla condizione dello straniero destinatariodi provvedimento di espulsione e contestualmente in attesa difissazione dell udienza avanti al Tribunale di sorveglianza al fine dellaconcessione della misura alternativa alla detenzione «infattil esecutività dell allontanamento de sig. * comportal impossibilità di partecipare all udienza e conseguente mancataconcessione della misura alternativa alla detenzione ed esecuzionedella custodia in carcere nello stesso paese in cui il sig. * èstato espulso senza tutela alcuna. D altro canto almeno lasospensione dell esecutorietà dell ordine di carcerazioneconsentirebbe al sig. * di partecipare all udienza e di ottenerela misura alternativa alla detenzione con parità di eguaglianza ditrattamento rispetto ai cittadini italiani ed agli stranieri nondestinatari di provvedimento di espulsione ».4. Il motivo è infondato.Come si è visto in narrativa il provvedimento impugnato per la parteche forma qui oggetto di censura richiamandosi agli insegnamentidella giurisprudenza penale dell avviso che in nome dei superiorivalori dell uguale dignità delle persone davanti alla legge e dellefinalità rieducative della pena l accesso alle misure alternative alladetenzione non possa essere precluso allo straniero condannato inRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023sede penale con sentenza definitiva che versi nella condizione disoggiornante irregolare e sia o possa essere perciò destinatario di unprovvedimento di espulsione amministrativa si è detto convinto chedetti insegnamenti si rendano applicabili anche al caso sottoposto alsuo esame non dubitando quindi secondo quanto già affermatodalle * penali con sentenza 14500/2006 che «considerati ipreminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone edella funzione rieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3* che costituiscono la chiave di lettura delle disposizionidell ordinamento penitenziario sulle misure alternative e di cui sonolineare espressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimoordinamento sulle modalità del trattamento l applicazione di dettemisure non può essere esclusa a priori nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizioni di clandestinità o di irregolarità esiano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativada eseguire dopo l espiazione della pena».4. * rispetto a questo enunciato raccogliendo la sollecitazionedell ordinanza interlocutoria si impone di osservare che le Sezionicivili di questa Corte non hanno avuto occasione sin ora di esaminareapprofonditamente la questione se nei confronti di uno straniero giàcondannato per un reato con sentenza definitiva sia adottabile unprovvedimento di espulsione amministrativa al quale segual accompagnamento alla frontiera che oltre a precludere l interessestatuale all esecuzione della pena incida negativamente sul dirittodel condannato ad accedere alle misura alternative alla detenzionecarceraria.* sommaria affermazione al riguardo come già ricordato dallarichiamata ordinanza si rinviene nel precedente di questa Corte33365/2019 che riguardo all impugnato rigetto di una richiesta dipermesso di soggiorno temporaneo di una straniera già condannataRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in via definitiva ha giudicato inconferente il fatto che la medesimafosse affidata in prova ai servizi sociali giacché «nulla cambierebbecirca il suo status di irregolarmente soggiornante e il conseguenteobbligo di espulsione da parte dello Stato ospitante. Non esisteinfatti alcuna norma né alcun principio desumibile da norme laquale stabilisca che la persona irregolarmente soggiornante possaevitare l espulsione sol perché essendo stata condannata in sedepenale abbia ottenuto il beneficio dell applicazione di misurealternative alla detenzione» nonché in * 2783/2023 che purgiudicando più generalmente inammissibile il ricorso promossodallo straniero già condannato per un reato penale avverso ildecreto di espulsione del Prefetto per difetto di procura ha tuttaviadichiarato inammissibile nel merito il secondo motivo di ricorso –inteso a contestare l ordinanza impugnata per non avere il giudice dipace provveduto a vagliare la posizione sociale familiare edeconomica dell interessato in uno con la sua pericolosità sociale –giudicandolo generico poiché non «si confronta con l insussistenzadel diritto del condannato a restare in Italia per scontare la penaessendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre inpresenza delle condizioni previste l espulsione a titolo di sanzionesostitutiva o alternativa alla detenzione * n. 286 del 1998 exart. 16».5. Si tratta di precedenti che per quanto siano da porsi a pretestodell odierna udienza pubblica non sono tuttavia particolarmentesignificativi con riguardo alla questione che ne occupa. Leaffermazioni che vi sono condensate sono infatti frutto di meri obiterdicta e non sono perciò espressivi di una precisa ratio decidendi sìchè nella loro enunciazione non è ravvisabile l incarnazione di unindirizzo giurisprudenziale in qualche modo vincolante può dubitarsipoi della loro conferenza rispetto alla questione cui si è fatto cennoRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in premessa dato che * 33365/2019 concerne l impugnazione diun provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiornotemporaneo mentre * 2783/2023 pur riguardandol impugnazione di un decreto di espulsione prefettizia non era stataespressamente investita di detta questione e formula il propriogiudizio con riferimento alla diversa fattispecie dell espulsione a titolodi sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione decretata inambito giurisdizionale.6. * maggiormente conferente al tema che ne occupa sirivela il precedente di * 5802/2007 ove proprio in relazioneall impugnazione di un decreto di espulsione amministrativa propostada uno straniero già raggiunto da condanna penale ed in attesadell udienza di affidamento in prova ai servizi sociali si è osservatocirca il profilo concernente l influenza sul decreto di espulsione delprocedimento per l adozione della misura alternativa alla penadetentiva che il provvedimento di rigetto adottato dal giudice dipace «appare avere ineccepibilmente seppure con motivazioneconcisa ritenuto che l adozione di misure alternative alla detenzionequali previste dall ari. 47 ord. pen. non interferiva sull adozione deldecreto amministrativo di espulsione correlata alla ricorrenza dispecifici presupposti * n. 286 del 1998 art. 13 comma 2 eche il contemperamento tra le diverse misure è attuato dallaprevisione del nulla osta del Giudice penale condizionante l efficaciadella espulsione e viziante le misure coercitive che la assicurino insuo difetto ma non preclusivo della sua irrogazione».7. Il precedente in parola quantunque non strettamente aderente alnostro tema in quanto pronunciantesi su una fattispecie inversarispetto a quella qui in trattazione qui ci si interroga se sia il decretodi espulsione ad influire sul procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione lì si dibatteva invece se sia ilRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023procedimento ad influire sull adozione del decreto di espulsionenon manca tuttavia di indicare una salda prospettiva ricostruttivaove vieppiù si ponga mente alla circostanza che nel nostro casol ordine di carcerazione emesso in danno del ricorrente era statosospeso a mente dell art. 656 cod. proc. pen. Si è visto a taleriguardo che nel dare atto che il procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione non influisce sulla pronunciabilitàdel decreto di espulsione a cura del Prefetto ove ne ricorrano ipresupposti il precedente in parola ha pure avvertito la necessità dioperare «il contemperamento tra le diverse misure» individuando ilconcreto strumento utilizzabile a tal fine nella «previsione del nullaosta del Giudice penale condizionante l efficacia della espulsione eviziante le misure coercitive che la assicurino in suo difetto ma nonpreclusivo della sua irrogazione». Va rimarcato perciò che neldisegno sistematico dell arresto citato «il contemperamento tra lediverse misure» si realizza sul piano dell efficacia propria a ciascunadi esse il nulla osta del Giudice penale dice infatti * 5802/2007risulta «condizionante l efficacia della espulsione e viziante le misurecoercitive che la assicurino in suo difetto ma non preclusivo dellasua irrogazione».8. La soluzione così individuata già in linea con quanto piùgeneralmente già enunciato dal giudice penale *14500/2006 gode peraltro di un sicuro riscontro di costituzionalitàgiacché nel mentre salvaguarda il principio dell effettività della penae dell interesse dello Stato a vedere attuata la pretesa punitiva inuno con la tutela delle ragioni poste a presidio della sicurezzainterna non sacrifica d altro canto le finalità rieducative della penasu cui è edificato il nostro ordinamento penitenziario e soprattuttonon discrimina irragionevolmente la condizione dello stranierocondannato e soggiornante irregolare dallo straniero condannato maRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023soggiornante regolare. In questo senso le chiare parole impiegatedal giudice delle leggi per dar conto delle ragioni che lo hannoindotto ad accogliere la questione di costituzionalità sollevata inrelazione agli artt. 47 48 e 50 l. 354/1975 laddove essasegnatamente sottolinea che «l impossibilità di individuare nellaesigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno indetto territorio una ragione giustificativa della radicalediscriminazione dello straniero sul piano dell accesso al percorsorieducativo cui la concessione delle misure alternative è funzionale»rafforzano la convinzione che il «contemperamento» tra le opposteesigenze che evoca la vicenda in esame debba attuarsi sul pianodell efficacia propria di ciascuna delle misure considerate l accesso alcircuito detentivo sia esso intramurario o extramurariocomportando infatti salvo l adozione dello speciale nulla osta di cuiall art. 13 comma 3 d.lgs. 286/1998 un effetto sospensivonell esecuzione del provvedimento espulsivo sino a che la pena siainteramente scontata.9. * porta a condividere integralmente le considerazioni alriguardo sviluppate dal Procuratore Generale nelle proprierequisitorie che non a caso proprio nel solco di queste premesseha voluto rivendicare espressamente la piena autonomia applicativache va riconosciuta all espulsione prefettizia rispetto al procedimentoper la concessione delle misure alternative alla detenzione inpresenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod.proc. pen. L ordine di sospensione della pena ha chiarito ilrequirente lascia infatti intatto il potere prefettizio con laconseguente applicazione dell art. 13 d.lgs. 286/ 1998 la cuioperatività non viene meno perché lo straniero non si trova in statodi detenzione. L espulsione amministrativa opera su un diverso pianoe si differenzia dalle misure disposte dall autorità giudiziaria. SiRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023tratta cioè di una misura caratterizzata da una sua intrinsecaautonomia ed in quanto tale non può essere né confusa néassimilata con le altre forme di espulsione direttamente legate alprocedimento penale. Ne consegue allora che se l ordine diesecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell art. 656 cod.proc. pen. il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciòsolo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale.L autonomia dell espulsione amministrativa è infatti certificata dalmedesimo art. 13 testè richiamato che al comma 3 recitaesattamente che quando lo straniero è sottoposto a procedimentopenale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere ilquestore prima di eseguire l espulsione richiede il nulla ostaall autorità giudiziaria che può negarlo solo in presenza diinderogabili esigenze processuali valutate in relazioneall accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nelreato o imputati in procedimenti per reati connessi e all interessedella persona offesa. In tal caso l esecuzione del provvedimento èsospesa fino a quando l autorità giudiziaria comunica la cessazionedelle esigenze processuali. Il questore ottenuto il nulla ostaprovvede all espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nullaosta si intende concesso qualora l autorità giudiziaria non provvedaentro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesadella decisione sulla richiesta di nulla osta il questore può adottarela misura del trattenimento presso un centro di permanenza per irimpatri ai sensi dell articolo 14».10. Se l adottabilità dell espulsione prefettizia non è dunque preclusadalla pendenza di un procedimento penale trovando nello strumentodel nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenzeproprie di quello andrebbe semmai chiesto in questa direzione checosa accada quando non sia stato formalmente richiesto il nulla ostaRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023all autorità giudiziaria penale. Ma qui soccorre lo stabileorientamento della giurisprudenza di questa Corte dell avvisoenunciato a più riprese che «lo straniero che ricorra avverso ildecreto di espulsione e nei cui confronti penda in Italia unprocedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo non puòfar valere quale motivo di invalidità del provvedimento la mancanzadel nulla osta all espulsione da parte del giudice penale impostadall art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 perché non haalcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione essendodetta previsione posta a salvaguardia delle esigenze dellagiurisdizione penale mentre l interesse dell espulso all esercizio deldiritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelatodall autorizzazione al rientro contemplata dall art. 17 del medesimodecreto legislativo» * * I 31/07/2019 n. 20693 .E dunque nessun seguito può darsi alla doglianza in trattazione.11. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art. 115cod. proc. civ. ed un vizio di insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia. Si sostiene in sintesi sul rilievo in fattoche la Prefettura convenuta nell atto di resistere all opposizione nonsi fosse espressa sulle deduzioni difensive di esso ricorrente comerichiamate nell illustrazione del primo motivo di ricorso e sul difettodi motivazione del provvedimento impugnato censurandosegnatamente il fatto che il giudice di pace lo avesse ritenutolegittimo ed adeguatamente motivato che il deliberato oggetto diricorso viola il principio di non contestazione ed imputa al ricorrentemanchevolezze di cui egli non ha colpa «nel caso che ne occupa ilGiudice non si è espresso sulla mancata contestazione dellaPrefettura di Ravenna ed inoltre ha omesso di valutare ladocumentazione prodotta in via istruttoria del sig. * a sostegnodelle proprie ragioni» e «le mancanze evidenziate dal Giudice diRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* ... non colpevoli e neanche in alcun modo sopperibili da partedello scrivente non possono essere certamente essere poste afondamento della legittimità del provvedimento impugnato».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.* si rivela nella prima allegazione dal momento che ilprincipio di non contestazione non si applica al convenuto contumace– perché si spiega «la non negazione fondata sulla volontà dellaparte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessacostituita in giudizio» * * III 24/05/2023 n. 14372 –sicché esso non è invocabile nei confronti della Prefettura convenutache non si è costituita in giudizio. E poi appena il caso di osservareche «il principio di non contestazione di cui all art. 115 c.p.c. sesolleva la parte dall onere di provare il fatto non specificamentecontestato dal convenuto costituito non esclude tuttavia che ilgiudice ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita diquel fatto o una sua diversa ricostruzione possa pervenire ad undiverso accertamento» * * III 7/06/2023 n. 16028 .* è poi nella seconda allegazione giacché il viziomotivazionale denunciato ha cessato da tempo a far parte delcatalogo dei vizi cassatori a seguito della riscrittura dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell art. 54 comma 1 lett.b d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012 n.134.12. Il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità dell ordinanzaimpugnata e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell art. 111 comma 6 * e degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998per difetto assoluto di motivazione. Si sostiene in sintesi sul rilievoin fatto che l ordinanza impugnata non dà alcuna contezza dellecritiche sollevate dall opponente ed omette di indicare gli elementi dacui il giudice ha tratto il proprio convincimento che essa sarebbeRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023perciò infirmata da un vizio di motivazione apparente «sussisteanche nella fattispecie che ci occupa il vizio di motivazioneapparente essendo l ordinanza impugnata composta di ragioni nonidonee ad esprimere la ratio decidendi».Il motivo è infondato.* è noto secondo quel che si insegna abitualmente «lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso percassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio nonconsente alcun controllo sull esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio così da non attingere la soglia del minimo costituzionalerichiesto dall art. 111 comma 6 * * * I 30/06/2020 n.13248 .* specie il provvedimento è congruamente e logicamentemotivato enunciando chiaramente il decidente le ragioni che lohanno indotto a rigettare l opposizione sicché la contrariaallegazione ricorrente è del tutto priva di concreto riscontroprocessuale.13. Il ricorso va dunque respinto.14. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.Poiché dagli atti il processo risulta esente non si applica il * 30maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente ** * Consigliere* * Consigliere – ** * Consigliere* 13/10/2023 PU* * Consigliere ** 13631/2022SENTENZAsul ricorso 13631/2022 proposto da* * presso domiciliato in Roma presso la cancelleriadella Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall avvocato ** ricorrentecontroPREFETTURA [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL INTERNO intimatiavverso l ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] * di RAVENNA n. 10/22depositata il 12/05/2022udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del13/10/2023 dal * * * *[OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/20231. * * cittadino tunisino ricorre a questa Corte avversol ordinanza in atti con la quale il Giudice di * di Ravenna attintodal medesimo ai sensi degli artt. 13 comma 8 d.lgs. 25 luglio 1998n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha respintol impugnazione del decreto di espulsione disposto nei suoi confrontidal Prefetto di quella provincia impugnazione motivata sul rilievoriferisce l ordinanza impugnata per quel che qui interessa che se ilprovvedimento espulsivo avesse avuto esecuzione sarebbe risultatoviolato l art. 3 * «in quanto il ricorrente destinatario di un ordinedi esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione delmedesimo si troverebbe nella situazione di non poter scontare lapena con una misura alternativa nonostante la tempestiva legittimarichiesta non trovandosi più nel territorio italiano».Nel rigettare il gravame – e segnatamente l eccezione diillegittimità costituzionale degli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/1998 edell art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354 in relazione agli artt. 3 e 24* sollevata dal ricorrente per il caso in cui le norme richiamatefossero state interpretate nel senso di precludere allo stranierodestinatario di un ordine di carcerazione ed in pari tempo di decretodi espulsione di poter accedere nel caso della mancata sospensionedi quest ultimo alle misure alternative alla detenzione previstedall ordinamento penitenziario – il decidente ha dato atto che«l ordinamento penitenziario non opera alcuna discriminazione delrelativo trattamento sulla base della liceità o non della presenza delsoggetto nel territorio dello Stato italiano e non contiene alcundivieto esplicito o implicito di applicazione delle misure alternativealla detenzione a favore del condannato straniero che sia entrato o sitrattenga in legalmente in * Di conseguenza nessunaviolazione del dettato costituzionale si rende rilevabile nella specie«in quanto in linea di principio considerati i preminenti valoriRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzionerieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3 * checostituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell ordinamentopenitenziario sulle misure alternative e di cui sono lineareespressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimo ordinamento sullemodalità del trattamento l applicazione di dette misure non puòessere esclusa a priori nei confronti dei condannati stranieri cheversino in condizioni di clandestinità o di irregolarità e siano perciòpotenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguiredopo l espiazione della pena». * tuttavia nel meritol opposizione ha però rilevato che a conforto di quanto allegato ilricorrente si era limitato a «depositare esclusivamente copiadell istanza datata 13.8.2019 affinché venisse fissata udienzaavanti al Tribunale di sorveglianza per discutere la concessione delladetenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 senza che fossefornita alcuna indicazione sullo stato del procedimento non èindicato neppure un numero di iscrizione a ruolo né alcun altroelemento che faccia ritenere il fumus boni iuris circa il possibileaccoglimento di detta istanza e circa la sussistenza dei presuppostiper la concessione della misura alternativa es. certificato diresidenza famigliari regolari sul territorio nazionale ecc ».* queste ultime che in concorso con il fatto che ilricorrente era stato «destinatario di più provvedimenti negativi» e«che risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia»hanno conclusivamente indotto il decidente a giudicate «legittimo edadeguatamente motivato» il provvedimento impugnato e a rigettarela proposta opposizione.Per la cassazione di detta ordinanza il ricorrente si affida a tre motividi ricorso a cui non hanno inteso replicare le amministrazioniintimate non essendosi le medesimo costituite con controricorso exRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di atto di costituzione aifini della partecipazione all udienza pubblica inidoneo allo scopo.2. La causa chiamata alla discussione camerale del 30.3.2023 conordinanza interlocutoria 10703/2023 è stata rimessa all odiernadiscussione pubblica evidenziando con riguardo a quanto ritenuto daquesta Corte con ordinanze 33365/2019 e 2783/2023 che laquestione posta a mezzo dei primi due motivi di ricorso «è diparticolare rilevanza e va esaminata anche alla luce dellagiurisprudenza costituzionale specificamente di Corte cost. n. 78/07che ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli art. 47 48 e 50della l. 26 luglio 1975 n. 354 ove interpretati nel senso che allostraniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio delloStato o privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso preclusol accesso alle misure alternative alla detenzione da essi previste laquale ha fatto seguito alla giurisprudenza delle sezioni penali diquesta Corte secondo cui i preminenti valori costituzionali dellauguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della penacomportano che l applicazione delle misure alternative alladetenzione non può essere esclusa nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizione di clandestinità e d irregolarità * sez. un. pen. n. 14500/06 dovendosi tener conto peraltrodella distinzione tra le misure dell espulsione c.d. amministrativeossia ordinate dall autorità amministrativa e quelle dispostedall autorità giudiziaria».RAGIONI DELLA DECISIONE3. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione ed errataapplicazione degli artt. 3 24 e 27 * dell art. 1 del protocollo n. 7della * per la salvaguardia dei diritti dell uomo e dellelibertà fondamentali della l. 25 ottobre 1977 n. 881 e degli artt.artt. 2 4 comma 3 e 13 d.lgs. 286/1998. Si sostiene in sintesi sulRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023rilievo in fatto che il ricorrente già raggiunto da ordine dicarcerazione a seguito di condanna alla pena della reclusione di anni1 mesi 1 e giorni 27 di reclusione avesse depositato avanti alTribunale di sorveglianza di Bologna istanza intesa alla concessionedella detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 354/1975 censurandole determinazioni adottate nella specie dal giudice di paceconfermative del provvedimento impugnato malgrado la pendenzadel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza che ildeliberato oggetto di ricorso viola il principio di uguaglianzasostanziale avuto riguardo alla condizione dello straniero destinatariodi provvedimento di espulsione e contestualmente in attesa difissazione dell udienza avanti al Tribunale di sorveglianza al fine dellaconcessione della misura alternativa alla detenzione «infattil esecutività dell allontanamento de sig. * comportal impossibilità di partecipare all udienza e conseguente mancataconcessione della misura alternativa alla detenzione ed esecuzionedella custodia in carcere nello stesso paese in cui il sig. * èstato espulso senza tutela alcuna. D altro canto almeno lasospensione dell esecutorietà dell ordine di carcerazioneconsentirebbe al sig. * di partecipare all udienza e di ottenerela misura alternativa alla detenzione con parità di eguaglianza ditrattamento rispetto ai cittadini italiani ed agli stranieri nondestinatari di provvedimento di espulsione ».4. Il motivo è infondato.Come si è visto in narrativa il provvedimento impugnato per la parteche forma qui oggetto di censura richiamandosi agli insegnamentidella giurisprudenza penale dell avviso che in nome dei superiorivalori dell uguale dignità delle persone davanti alla legge e dellefinalità rieducative della pena l accesso alle misure alternative alladetenzione non possa essere precluso allo straniero condannato inRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023sede penale con sentenza definitiva che versi nella condizione disoggiornante irregolare e sia o possa essere perciò destinatario di unprovvedimento di espulsione amministrativa si è detto convinto chedetti insegnamenti si rendano applicabili anche al caso sottoposto alsuo esame non dubitando quindi secondo quanto già affermatodalle * penali con sentenza 14500/2006 che «considerati ipreminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone edella funzione rieducativa della pena artt. 2 3 e 27 comma 3* che costituiscono la chiave di lettura delle disposizionidell ordinamento penitenziario sulle misure alternative e di cui sonolineare espressione anche gli articoli 1 e 13 del medesimoordinamento sulle modalità del trattamento l applicazione di dettemisure non può essere esclusa a priori nei confronti dei condannatistranieri che versino in condizioni di clandestinità o di irregolarità esiano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativada eseguire dopo l espiazione della pena».4. * rispetto a questo enunciato raccogliendo la sollecitazionedell ordinanza interlocutoria si impone di osservare che le Sezionicivili di questa Corte non hanno avuto occasione sin ora di esaminareapprofonditamente la questione se nei confronti di uno straniero giàcondannato per un reato con sentenza definitiva sia adottabile unprovvedimento di espulsione amministrativa al quale segual accompagnamento alla frontiera che oltre a precludere l interessestatuale all esecuzione della pena incida negativamente sul dirittodel condannato ad accedere alle misura alternative alla detenzionecarceraria.* sommaria affermazione al riguardo come già ricordato dallarichiamata ordinanza si rinviene nel precedente di questa Corte33365/2019 che riguardo all impugnato rigetto di una richiesta dipermesso di soggiorno temporaneo di una straniera già condannataRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in via definitiva ha giudicato inconferente il fatto che la medesimafosse affidata in prova ai servizi sociali giacché «nulla cambierebbecirca il suo status di irregolarmente soggiornante e il conseguenteobbligo di espulsione da parte dello Stato ospitante. Non esisteinfatti alcuna norma né alcun principio desumibile da norme laquale stabilisca che la persona irregolarmente soggiornante possaevitare l espulsione sol perché essendo stata condannata in sedepenale abbia ottenuto il beneficio dell applicazione di misurealternative alla detenzione» nonché in * 2783/2023 che purgiudicando più generalmente inammissibile il ricorso promossodallo straniero già condannato per un reato penale avverso ildecreto di espulsione del Prefetto per difetto di procura ha tuttaviadichiarato inammissibile nel merito il secondo motivo di ricorso –inteso a contestare l ordinanza impugnata per non avere il giudice dipace provveduto a vagliare la posizione sociale familiare edeconomica dell interessato in uno con la sua pericolosità sociale –giudicandolo generico poiché non «si confronta con l insussistenzadel diritto del condannato a restare in Italia per scontare la penaessendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre inpresenza delle condizioni previste l espulsione a titolo di sanzionesostitutiva o alternativa alla detenzione * n. 286 del 1998 exart. 16».5. Si tratta di precedenti che per quanto siano da porsi a pretestodell odierna udienza pubblica non sono tuttavia particolarmentesignificativi con riguardo alla questione che ne occupa. Leaffermazioni che vi sono condensate sono infatti frutto di meri obiterdicta e non sono perciò espressivi di una precisa ratio decidendi sìchè nella loro enunciazione non è ravvisabile l incarnazione di unindirizzo giurisprudenziale in qualche modo vincolante può dubitarsipoi della loro conferenza rispetto alla questione cui si è fatto cennoRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023in premessa dato che * 33365/2019 concerne l impugnazione diun provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiornotemporaneo mentre * 2783/2023 pur riguardandol impugnazione di un decreto di espulsione prefettizia non era stataespressamente investita di detta questione e formula il propriogiudizio con riferimento alla diversa fattispecie dell espulsione a titolodi sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione decretata inambito giurisdizionale.6. * maggiormente conferente al tema che ne occupa sirivela il precedente di * 5802/2007 ove proprio in relazioneall impugnazione di un decreto di espulsione amministrativa propostada uno straniero già raggiunto da condanna penale ed in attesadell udienza di affidamento in prova ai servizi sociali si è osservatocirca il profilo concernente l influenza sul decreto di espulsione delprocedimento per l adozione della misura alternativa alla penadetentiva che il provvedimento di rigetto adottato dal giudice dipace «appare avere ineccepibilmente seppure con motivazioneconcisa ritenuto che l adozione di misure alternative alla detenzionequali previste dall ari. 47 ord. pen. non interferiva sull adozione deldecreto amministrativo di espulsione correlata alla ricorrenza dispecifici presupposti * n. 286 del 1998 art. 13 comma 2 eche il contemperamento tra le diverse misure è attuato dallaprevisione del nulla osta del Giudice penale condizionante l efficaciadella espulsione e viziante le misure coercitive che la assicurino insuo difetto ma non preclusivo della sua irrogazione».7. Il precedente in parola quantunque non strettamente aderente alnostro tema in quanto pronunciantesi su una fattispecie inversarispetto a quella qui in trattazione qui ci si interroga se sia il decretodi espulsione ad influire sul procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione lì si dibatteva invece se sia ilRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023procedimento ad influire sull adozione del decreto di espulsionenon manca tuttavia di indicare una salda prospettiva ricostruttivaove vieppiù si ponga mente alla circostanza che nel nostro casol ordine di carcerazione emesso in danno del ricorrente era statosospeso a mente dell art. 656 cod. proc. pen. Si è visto a taleriguardo che nel dare atto che il procedimento per l adozione dellemisure alternative alla detenzione non influisce sulla pronunciabilitàdel decreto di espulsione a cura del Prefetto ove ne ricorrano ipresupposti il precedente in parola ha pure avvertito la necessità dioperare «il contemperamento tra le diverse misure» individuando ilconcreto strumento utilizzabile a tal fine nella «previsione del nullaosta del Giudice penale condizionante l efficacia della espulsione eviziante le misure coercitive che la assicurino in suo difetto ma nonpreclusivo della sua irrogazione». Va rimarcato perciò che neldisegno sistematico dell arresto citato «il contemperamento tra lediverse misure» si realizza sul piano dell efficacia propria a ciascunadi esse il nulla osta del Giudice penale dice infatti * 5802/2007risulta «condizionante l efficacia della espulsione e viziante le misurecoercitive che la assicurino in suo difetto ma non preclusivo dellasua irrogazione».8. La soluzione così individuata già in linea con quanto piùgeneralmente già enunciato dal giudice penale *14500/2006 gode peraltro di un sicuro riscontro di costituzionalitàgiacché nel mentre salvaguarda il principio dell effettività della penae dell interesse dello Stato a vedere attuata la pretesa punitiva inuno con la tutela delle ragioni poste a presidio della sicurezzainterna non sacrifica d altro canto le finalità rieducative della penasu cui è edificato il nostro ordinamento penitenziario e soprattuttonon discrimina irragionevolmente la condizione dello stranierocondannato e soggiornante irregolare dallo straniero condannato maRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023soggiornante regolare. In questo senso le chiare parole impiegatedal giudice delle leggi per dar conto delle ragioni che lo hannoindotto ad accogliere la questione di costituzionalità sollevata inrelazione agli artt. 47 48 e 50 l. 354/1975 laddove essasegnatamente sottolinea che «l impossibilità di individuare nellaesigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno indetto territorio una ragione giustificativa della radicalediscriminazione dello straniero sul piano dell accesso al percorsorieducativo cui la concessione delle misure alternative è funzionale»rafforzano la convinzione che il «contemperamento» tra le opposteesigenze che evoca la vicenda in esame debba attuarsi sul pianodell efficacia propria di ciascuna delle misure considerate l accesso alcircuito detentivo sia esso intramurario o extramurariocomportando infatti salvo l adozione dello speciale nulla osta di cuiall art. 13 comma 3 d.lgs. 286/1998 un effetto sospensivonell esecuzione del provvedimento espulsivo sino a che la pena siainteramente scontata.9. * porta a condividere integralmente le considerazioni alriguardo sviluppate dal Procuratore Generale nelle proprierequisitorie che non a caso proprio nel solco di queste premesseha voluto rivendicare espressamente la piena autonomia applicativache va riconosciuta all espulsione prefettizia rispetto al procedimentoper la concessione delle misure alternative alla detenzione inpresenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod.proc. pen. L ordine di sospensione della pena ha chiarito ilrequirente lascia infatti intatto il potere prefettizio con laconseguente applicazione dell art. 13 d.lgs. 286/ 1998 la cuioperatività non viene meno perché lo straniero non si trova in statodi detenzione. L espulsione amministrativa opera su un diverso pianoe si differenzia dalle misure disposte dall autorità giudiziaria. SiRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023tratta cioè di una misura caratterizzata da una sua intrinsecaautonomia ed in quanto tale non può essere né confusa néassimilata con le altre forme di espulsione direttamente legate alprocedimento penale. Ne consegue allora che se l ordine diesecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell art. 656 cod.proc. pen. il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciòsolo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale.L autonomia dell espulsione amministrativa è infatti certificata dalmedesimo art. 13 testè richiamato che al comma 3 recitaesattamente che quando lo straniero è sottoposto a procedimentopenale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere ilquestore prima di eseguire l espulsione richiede il nulla ostaall autorità giudiziaria che può negarlo solo in presenza diinderogabili esigenze processuali valutate in relazioneall accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nelreato o imputati in procedimenti per reati connessi e all interessedella persona offesa. In tal caso l esecuzione del provvedimento èsospesa fino a quando l autorità giudiziaria comunica la cessazionedelle esigenze processuali. Il questore ottenuto il nulla ostaprovvede all espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nullaosta si intende concesso qualora l autorità giudiziaria non provvedaentro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesadella decisione sulla richiesta di nulla osta il questore può adottarela misura del trattenimento presso un centro di permanenza per irimpatri ai sensi dell articolo 14».10. Se l adottabilità dell espulsione prefettizia non è dunque preclusadalla pendenza di un procedimento penale trovando nello strumentodel nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenzeproprie di quello andrebbe semmai chiesto in questa direzione checosa accada quando non sia stato formalmente richiesto il nulla ostaRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023all autorità giudiziaria penale. Ma qui soccorre lo stabileorientamento della giurisprudenza di questa Corte dell avvisoenunciato a più riprese che «lo straniero che ricorra avverso ildecreto di espulsione e nei cui confronti penda in Italia unprocedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo non puòfar valere quale motivo di invalidità del provvedimento la mancanzadel nulla osta all espulsione da parte del giudice penale impostadall art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 perché non haalcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione essendodetta previsione posta a salvaguardia delle esigenze dellagiurisdizione penale mentre l interesse dell espulso all esercizio deldiritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelatodall autorizzazione al rientro contemplata dall art. 17 del medesimodecreto legislativo» * * I 31/07/2019 n. 20693 .E dunque nessun seguito può darsi alla doglianza in trattazione.11. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art. 115cod. proc. civ. ed un vizio di insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia. Si sostiene in sintesi sul rilievo in fattoche la Prefettura convenuta nell atto di resistere all opposizione nonsi fosse espressa sulle deduzioni difensive di esso ricorrente comerichiamate nell illustrazione del primo motivo di ricorso e sul difettodi motivazione del provvedimento impugnato censurandosegnatamente il fatto che il giudice di pace lo avesse ritenutolegittimo ed adeguatamente motivato che il deliberato oggetto diricorso viola il principio di non contestazione ed imputa al ricorrentemanchevolezze di cui egli non ha colpa «nel caso che ne occupa ilGiudice non si è espresso sulla mancata contestazione dellaPrefettura di Ravenna ed inoltre ha omesso di valutare ladocumentazione prodotta in via istruttoria del sig. * a sostegnodelle proprie ragioni» e «le mancanze evidenziate dal Giudice diRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* ... non colpevoli e neanche in alcun modo sopperibili da partedello scrivente non possono essere certamente essere poste afondamento della legittimità del provvedimento impugnato».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.* si rivela nella prima allegazione dal momento che ilprincipio di non contestazione non si applica al convenuto contumace– perché si spiega «la non negazione fondata sulla volontà dellaparte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessacostituita in giudizio» * * III 24/05/2023 n. 14372 –sicché esso non è invocabile nei confronti della Prefettura convenutache non si è costituita in giudizio. E poi appena il caso di osservareche «il principio di non contestazione di cui all art. 115 c.p.c. sesolleva la parte dall onere di provare il fatto non specificamentecontestato dal convenuto costituito non esclude tuttavia che ilgiudice ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita diquel fatto o una sua diversa ricostruzione possa pervenire ad undiverso accertamento» * * III 7/06/2023 n. 16028 .* è poi nella seconda allegazione giacché il viziomotivazionale denunciato ha cessato da tempo a far parte delcatalogo dei vizi cassatori a seguito della riscrittura dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell art. 54 comma 1 lett.b d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012 n.134.12. Il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità dell ordinanzaimpugnata e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell art. 111 comma 6 * e degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998per difetto assoluto di motivazione. Si sostiene in sintesi sul rilievoin fatto che l ordinanza impugnata non dà alcuna contezza dellecritiche sollevate dall opponente ed omette di indicare gli elementi dacui il giudice ha tratto il proprio convincimento che essa sarebbeRG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023perciò infirmata da un vizio di motivazione apparente «sussisteanche nella fattispecie che ci occupa il vizio di motivazioneapparente essendo l ordinanza impugnata composta di ragioni nonidonee ad esprimere la ratio decidendi».Il motivo è infondato.* è noto secondo quel che si insegna abitualmente «lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso percassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio nonconsente alcun controllo sull esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio così da non attingere la soglia del minimo costituzionalerichiesto dall art. 111 comma 6 * * * I 30/06/2020 n.13248 .* specie il provvedimento è congruamente e logicamentemotivato enunciando chiaramente il decidente le ragioni che lohanno indotto a rigettare l opposizione sicché la contrariaallegazione ricorrente è del tutto priva di concreto riscontroprocessuale.13. Il ricorso va dunque respinto.14. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.Poiché dagli atti il processo risulta esente non si applica il * 30maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater. ** il ricorso.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.RG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 13.10.2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * *RG 13631/22 * * Ravenna * * ** *** il ricorso.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.RG 13631/22 * * Ravenna * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 13631/2022Numero sezionale 4550/2023Numero di raccolta generale 35686/2023Data pubblicazione 21/12/2023* deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 13.10.2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * *RG 13631/22 * * Ravenna * * ** *
Decreto Cassazione n. 35686/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris