CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26782/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni,268/A, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA], n.667/2016, depositata il 13 aprile 2016. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOdato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] si è opposto alla sospensione; sentiti e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2005 erano stati recuperati a tassazione, in assenza di dichiarazione, maggiori redditi. 2. Con istanza depositata il 27 luglio 2023 il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 19 7, legge 29 dicembre 2022 n. 197. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 2. Stante l’espressa istanza, occorre procedere in conformità. P.Q.M. Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom