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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 16731/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, posponendone l'esame rispetto all'ordine palesato dall'impugnazione, è manifestamente infondata la censura volta a contrastare l'applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art 99 comma IV contestata al ricorrente atteso che la sentenza impugnata, senza incorrere in erronee interpretazione del dato normativo di riferimento, appare sul tema sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede mentre il tema afferente l'intervenuta prescrizione per i capi H ( ex art 374 bis) e I ( due evasioni), proprio per la riscontrata recidiva, non poteva ritenersi maturata alla data della decisione gravata ( 20 febbraio 2024) non essendo decorso il termine massimo all'uopo previsto ex art 161 comma 2 cp a far data dalla consumazione ( 21 e 25 marzo 2016) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, posponendone l'esame rispetto all'ordine palesato dall'impugnazione, è manifestamente infondata la censura volta a contrastare l'applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art 99 comma IV contestata al ricorrente atteso che la sentenza impugnata, senza incorrere in erronee interpretazione del dato normativo di riferimento, appare sul tema sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede mentre il tema afferente l'intervenuta prescrizione per i capi H ( ex art 374 bis) e I ( due evasioni), proprio per la riscontrata recidiva, non poteva ritenersi maturata alla data della decisione gravata ( 20 febbraio 2024) non essendo decorso il termine massimo all'uopo previsto ex art 161 comma 2 cp a far data dalla consumazione ( 21 e 25 marzo 2016) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 16731/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris