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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 13589/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38669/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che attiene al vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, è carente di specificità, dal momento che, a fronte di una puntuale esposizione delle ragioni a fondamento del diniego, la relativa doglianza del gravame era stata enunciata in modo del tutto generico (con la mera richiesta dei "doppi benefici se concedibili"), senza alcun riferimento a elementi concreti da cui desumere la validità della pretesa; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38669/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che attiene al vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, è carente di specificità, dal momento che, a fronte di una puntuale esposizione delle ragioni a fondamento del diniego, la relativa doglianza del gravame era stata enunciata in modo del tutto generico (con la mera richiesta dei "doppi benefici se concedibili"), senza alcun riferimento a elementi concreti da cui desumere la validità della pretesa; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente a
Sentenza Cassazione n. 13589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris