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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2016

Cassazione n. 10349/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6913, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5.4.2016, e pubblicata il 15.11.2016; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Dirigente ENEL - Misura dell’imposizione - Affermato incentivo all’esodo -Accertamenti necessari.

1. [OSCURATO:PERSONA], già dirigente dell’Enel fino al 31.12.2005, presentava all’Agenzia delle Entrate, il 19.1.2012, istanza di rimborso della somma di Euro 958.789,00, pari alla metà delle trattenute operate dal suo ex datore di lavoro su quelle somme, di cui aveva conseguito il versamento all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, che affermava essere state corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

2. L’Amministrazione finanziaria non assicurava risposta alla richiesta del contribuente e, maturati i termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

La CTP riteneva fondate le difese proposte dall’Agenzia delle Entrate, la quale affermava non esservi prova che le somme fossero state corrisposte quale incentivo all’esodo, e comunque non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota d’imposta agevolata in assenza di “un piano di riorganizzazione aziendale” (sent.

CTR, p. 2).

In conseguenza i giudici di primo grado rigettavano il ricorso proposto dal contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

Il giudice di secondo grado reputava invece fondata la richiesta del contribuente, riformava la pronuncia di primo grado ed affermava il diritto del contribuente a conseguire il rimborso domandato.

4. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Resiste mediante controricorso il contribuente.

Ha depositato le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato l’accoglimento del ricorso.

Il controricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione dell’art. 19, comma 4 bis, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), anche in riferimento all’art. 36, comma 23, del Dl. n. 223 del 2006, come conv., dell’art. 14 disp. prel. cod civ., dell’art. 17, comma 1, lett. a), del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), e dell’art. 53 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto che ricorressero i presupposti di legge per l’applicazione al contribuente dell’invocata aliquota agevolata d’imposizione.

2. Mediante il suo strumento d’impugnazione l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver correttamente valutato la sussistenza dei presupposti di legge perché l’istanza di rimborso proposta dal contribuente potesse ritenersi fondata.

Sembra opportuno segnalare che il comma 4 bisdell’art. 19 del TUIR, poi abrogato, nella formula applicabile nel presente giudizio disponeva: “4-bis.

Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto …”.

2.1. Occorre quindi ricordare che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito la qualifica di dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] dal 1°.7.1999 fino al 31.12.2005.

In conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, la società gli corrispondeva il TFR, pari ad Euro 341.239,32, ed inoltre la somma di Euro 4.164.000,00.

All’atto del pagamento, intervenuto il 27.1.2006, la società operava su questo importo una trattenuta di Euro 1.917.578,40, non ritenendo pertanto applicabile la riduzione dell’aliquota alla metà prevista dall’art. 19, comma 4 bisdel Dpr n. 917 del 1986.

3. La CTP, condividendo la prospettazione dell’Ente impositore, riteneva che l’applicazione dell’aliquota agevolata non competesse al ricorrente, “in mancanza del presupposto oggettivo per l’agevolazione in questione”, poiché “a) … non era stato provato che le somme erano state corrisposte al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori” (sent.

CTR, p.

II), e comunque perché il trattamento fiscale di favore doveva essere accordato solo in relazione “a somme che vengono corrisposte in occasione di piani di riorganizzazione aziendale e che devono essere rivolte alla generalità dei dipendenti” (controric., p. 3 ss.).

3.1. Con il suo ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria ripropone innanzitutto la sua tesi, che si è appena visto essere stata accolta dalla CTP e, successivamente, essere stata smentita dalla CTR, secondo cui l’aliquota agevolata non poteva trovare applicazione a causa dell’insussistenza “di un progetto di incentivazione concordato tra l’azienda ed i lavoratori per favorirne l’uscita collettiva o individuale … non sono assoggettabili al trattamento agevolato … somme che come quelle di specie risultano corrisposte a mera buonuscita ad personam” (ric., p. 11).

3.2. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di esaminare la questione, ed ha raggiunto un orientamento condivisibile, che si ritiene pertanto di dover confermare.

Si è statuito, infatti, che “nell'ambito delle somme percepite "una tantum" per la cessazione del rapporto di lavoro e soggette alla tassazione separata di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4 bis, dello stesso decreto (nella formulazione vigente "ratione temporis") si applica a quelle corrisposte al lavoratore a titolo di incentivo per le dimissioni anticipate (cd. incentivo all'esodo), indipendentemente dal carattere individuale o collettivo della corrispondente pattuizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva qualificato come "incentivo all'esodo" l'attribuzione di somme in favore di un solo lavoratore, in virtù di una pattuizione contenente un generico riferimento ad un accordo transattivo, da intendersi, tuttavia, quale mera clausola di stile, non essendo stata indicata alcuna controversia tra le parti, anche solo potenziale, che prescindesse dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro)”, Cass. sez.

V, 28.12.2018, n. 33628.

4. Come si è già evidenziato in relazione al giudizio di primo grado, però, l’Amministrazione finanziaria ha anche sempre censurato la mancanza della prova che le somme per cui è causa fossero state corrisposte al Cannatelli al fine di incentivare l’esodo del lavoratore.

Hanno richiamato questa tematica pure le conclusioni del P.M. secondo il quale il ricorso dell’Amministrazione finanziaria deve essere accolto, non avendo il contribuente dimostrato che le somme per cui è causa gli siano state versate quale incentivo all’esodo.

4.1. Invero la CTR non illustra la sua valutazione sul punto, che pure appare decisivo ai fini della risoluzione della controversia.

Sebbene annoti che la CTP ha respinto il ricorso del contribuente (anche) per la specifica ragione che è mancata la prova della corresponsione delle somme al Cannatelli quale incentivo all’esodo e, come correttamente sottolineato dal P.M., al contribuente incombeva l’onere della prova sul punto.

Il giudice dell’appello, però, non propone le proprie valutazioni in materia.

4.2. L’atto da cui dovrebbe desumersi che le somme, per cui è causa, corrisposte al Cannatelli in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avrebbero natura di incentivo all’esodo, è una missiva indirizzata al contribuente da parte dell’Amministratore delegato dell’[OSCURATO:PERSONA], prot. 3361, del 27.10.2005, riportata in formaintegrale dall’Amministrazione finanziaria nel suo ricorso.

Nella lettera si legge: “Con riferimento alle intese con Lei intercorse ed alla Sua accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro con ENEL S.p.A., con la data del 31 dicembre 2005 (ultimo giorno di servizio), Le comunichiamo quanto segue in merito alla composizione del trattamento di fine lavoro: a.

Indennità di fine rapporto come definita dalla Legge 297 del 29 maggio 1982: b. importo aggiuntivo al TFR, in relazione alla cessazione di cui sopra, pari a 4.184.000,00 … i.

In relazione alla sua situazione contributiva, al fine di poter raggiungere 35 anni di contribuzione coprendo la carenza di 38 mensilità, mediante “contribuzione volontaria”.

Le sarà corrisposto l’importo annuo di 400.000,00 Euro lordi come di seguito scadenzato ….

A condizione che Lei non svolga attività subordinata, ma eventualmente solo attività professionali anche se esercitate in modo non abituale, per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2009”.

5. Da questa missiva emerge pertanto che le somme aggiuntive del TFR sono state riconosciute al contribuente quando la cessazione del rapporto di lavoro si era già verificata.

Si rileva, inoltre, che l’importo riconosciuto appare più che decuplo rispetto a quanto dovuto al dirigente a titolo di TFR.

Ancora, dalla parte finale della missiva sembra emergere la promessa del versamento di somme in favore del contribuente in conseguenza di un patto di non concorrenza.

6. In definitiva l’originaria contestazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, e relativa al difetto di prova che le somme in relazione alle quali il contribuente domanda l’applicazione di regime fiscale agevolato siano state effettivamente corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, accolta dalla CTP, necessita di esame anche da parte del giudice dell’appello.

7. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6913, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5.4.2016, e pubblicata il 15.11.2016; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Dirigente ENEL - Misura dell’imposizione - Affermato incentivo all’esodo -Accertamenti necessari. 1. [OSCURATO:PERSONA], già dirigente dell’Enel fino al 31.12.2005, presentava all’Agenzia delle Entrate, il 19.1.2012, istanza di rimborso della somma di Euro 958.789,00, pari alla metà delle trattenute operate dal suo ex datore di lavoro su quelle somme, di cui aveva conseguito il versamento all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, che affermava essere state corrisposte a titolo di incentivo all’esodo. 2. L’Amministrazione finanziaria non assicurava risposta alla richiesta del contribuente e, maturati i termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. La CTP riteneva fondate le difese proposte dall’Agenzia delle Entrate, la quale affermava non esservi prova che le somme fossero state corrisposte quale incentivo all’esodo, e comunque non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota d’imposta agevolata in assenza di “un piano di riorganizzazione aziendale” (sent. CTR, p. 2). In conseguenza i giudici di primo grado rigettavano il ricorso proposto dal contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Il giudice di secondo grado reputava invece fondata la richiesta del contribuente, riformava la pronuncia di primo grado ed affermava il diritto del contribuente a conseguire il rimborso domandato. 4. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ha depositato le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato l’accoglimento del ricorso. Il controricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione dell’art. 19, comma 4 bis, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), anche in riferimento all’art. 36, comma 23, del Dl. n. 223 del 2006, come conv., dell’art. 14 disp. prel. cod civ., dell’art. 17, comma 1, lett. a), del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), e dell’art. 53 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto che ricorressero i presupposti di legge per l’applicazione al contribuente dell’invocata aliquota agevolata d’imposizione. 2. Mediante il suo strumento d’impugnazione l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver correttamente valutato la sussistenza dei presupposti di legge perché l’istanza di rimborso proposta dal contribuente potesse ritenersi fondata. Sembra opportuno segnalare che il comma 4 bisdell’art. 19 del TUIR, poi abrogato, nella formula applicabile nel presente giudizio disponeva: “4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto …”. 2.1. Occorre quindi ricordare che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito la qualifica di dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] dal 1°.7.1999 fino al 31.12.2005. In conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, la società gli corrispondeva il TFR, pari ad Euro 341.239,32, ed inoltre la somma di Euro 4.164.000,00. All’atto del pagamento, intervenuto il 27.1.2006, la società operava su questo importo una trattenuta di Euro 1.917.578,40, non ritenendo pertanto applicabile la riduzione dell’aliquota alla metà prevista dall’art. 19, comma 4 bisdel Dpr n. 917 del 1986. 3. La CTP, condividendo la prospettazione dell’Ente impositore, riteneva che l’applicazione dell’aliquota agevolata non competesse al ricorrente, “in mancanza del presupposto oggettivo per l’agevolazione in questione”, poiché “a) … non era stato provato che le somme erano state corrisposte al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori” (sent. CTR, p. II), e comunque perché il trattamento fiscale di favore doveva essere accordato solo in relazione “a somme che vengono corrisposte in occasione di piani di riorganizzazione aziendale e che devono essere rivolte alla generalità dei dipendenti” (controric., p. 3 ss.). 3.1. Con il suo ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria ripropone innanzitutto la sua tesi, che si è appena visto essere stata accolta dalla CTP e, successivamente, essere stata smentita dalla CTR, secondo cui l’aliquota agevolata non poteva trovare applicazione a causa dell’insussistenza “di un progetto di incentivazione concordato tra l’azienda ed i lavoratori per favorirne l’uscita collettiva o individuale … non sono assoggettabili al trattamento agevolato … somme che come quelle di specie risultano corrisposte a mera buonuscita ad personam” (ric., p. 11). 3.2. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di esaminare la questione, ed ha raggiunto un orientamento condivisibile, che si ritiene pertanto di dover confermare. Si è statuito, infatti, che “nell'ambito delle somme percepite "una tantum" per la cessazione del rapporto di lavoro e soggette alla tassazione separata di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4 bis, dello stesso decreto (nella formulazione vigente "ratione temporis") si applica a quelle corrisposte al lavoratore a titolo di incentivo per le dimissioni anticipate (cd. incentivo all'esodo), indipendentemente dal carattere individuale o collettivo della corrispondente pattuizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva qualificato come "incentivo all'esodo" l'attribuzione di somme in favore di un solo lavoratore, in virtù di una pattuizione contenente un generico riferimento ad un accordo transattivo, da intendersi, tuttavia, quale mera clausola di stile, non essendo stata indicata alcuna controversia tra le parti, anche solo potenziale, che prescindesse dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro)”, Cass. sez. V, 28.12.2018, n. 33628. 4. Come si è già evidenziato in relazione al giudizio di primo grado, però, l’Amministrazione finanziaria ha anche sempre censurato la mancanza della prova che le somme per cui è causa fossero state corrisposte al Cannatelli al fine di incentivare l’esodo del lavoratore. Hanno richiamato questa tematica pure le conclusioni del P.M. secondo il quale il ricorso dell’Amministrazione finanziaria deve essere accolto, non avendo il contribuente dimostrato che le somme per cui è causa gli siano state versate quale incentivo all’esodo. 4.1. Invero la CTR non illustra la sua valutazione sul punto, che pure appare decisivo ai fini della risoluzione della controversia. Sebbene annoti che la CTP ha respinto il ricorso del contribuente (anche) per la specifica ragione che è mancata la prova della corresponsione delle somme al Cannatelli quale incentivo all’esodo e, come correttamente sottolineato dal P.M., al contribuente incombeva l’onere della prova sul punto. Il giudice dell’appello, però, non propone le proprie valutazioni in materia. 4.2. L’atto da cui dovrebbe desumersi che le somme, per cui è causa, corrisposte al Cannatelli in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avrebbero natura di incentivo all’esodo, è una missiva indirizzata al contribuente da parte dell’Amministratore delegato dell’[OSCURATO:PERSONA], prot. 3361, del 27.10.2005, riportata in formaintegrale dall’Amministrazione finanziaria nel suo ricorso. Nella lettera si legge: “Con riferimento alle intese con Lei intercorse ed alla Sua accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro con ENEL S.p.A., con la data del 31 dicembre 2005 (ultimo giorno di servizio), Le comunichiamo quanto segue in merito alla composizione del trattamento di fine lavoro: a. Indennità di fine rapporto come definita dalla Legge 297 del 29 maggio 1982: b. importo aggiuntivo al TFR, in relazione alla cessazione di cui sopra, pari a 4.184.000,00 … i. In relazione alla sua situazione contributiva, al fine di poter raggiungere 35 anni di contribuzione coprendo la carenza di 38 mensilità, mediante “contribuzione volontaria”. Le sarà corrisposto l’importo annuo di 400.000,00 Euro lordi come di seguito scadenzato …. A condizione che Lei non svolga attività subordinata, ma eventualmente solo attività professionali anche se esercitate in modo non abituale, per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2009”. 5. Da questa missiva emerge pertanto che le somme aggiuntive del TFR sono state riconosciute al contribuente quando la cessazione del rapporto di lavoro si era già verificata. Si rileva, inoltre, che l’importo riconosciuto appare più che decuplo rispetto a quanto dovuto al dirigente a titolo di TFR. Ancora, dalla parte finale della missiva sembra emergere la promessa del versamento di somme in favore del contribuente in conseguenza di un patto di non concorrenza. 6. In definitiva l’originaria contestazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, e relativa al difetto di prova che le somme in relazione alle quali il contribuente domanda l’applicazione di regime fiscale agevolato siano state effettivamente corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, accolta dalla CTP, necessita di esame anche da parte del giudice dell’appello. 7. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa compos
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