CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.« ORDINANZA sul ricorso 13837/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente 2c)21 - contro [OSCURATO:PERSONA] di Ass.ne coop. a r.l. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 198 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi quattro in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.67 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.67 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che il ricorrente Comune di Macerata ha depositato ritualmente atto di rinuncia al ricorso per cassazione a spese compensate, e che'lé controparti hanno depositato ritualmente ) l'adesione a tale rinuncia a spese compensate; rilevato che ciò comporta l'applicazione dell'articolo 390 c.p.c., conducendo quindi il giudizio, ai sensi del correlato articolo 391 c.p.c., alla estinzione, e rilevato altresì che non occorre pronunciare in ordine alle spese processuali in quanto l'articolo 391, secondo comma, c.p.c. conferisce esclusivamente al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà di condannare alle spese e non l'obbligo; P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio ad ogni effetto di legge. Così deciso