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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36611/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - q/7/-2-'0P oft-c«- Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 aprile 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata nel dispositivo per il delitto di minaccia aggravata contestatogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante; Considerato come il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. è, ora, procedibile di ufficio solo quando sia aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen., circostanza non sussistente nel caso di specie, Rilevato che entrambi i giudici del merito, erroneamente affermando che il delitto è procedibile d'ufficio, non fanno però alcuna menzione all'avvenuta presentazione di una querela (la condotta era originariamente contestata ai sensi dell'art. 336 cod. pen.); Considerato pertanto che deve dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale per l'assenza della medesima (rilevando poi come, ad oggi, il delitto sarebbe anche prescritto, pur tenendo conto della ritenuta recidiva).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - q/7/-2-'0P oft-c«- Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 aprile 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata nel dispositivo per il delitto di minaccia aggravata contestatogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante; Considerato come il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. è, ora, procedibile di ufficio solo quando sia aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen., circostanza non sussistente nel caso di specie, Rilevato che entrambi i giudici del merito, erroneamente affermando che il delitto è procedibile d'ufficio, non fanno però alcuna menzione all'avvenuta presentazione di una querela (la condotta era originariamente contestata ai sensi dell'art. 336 cod. pen.); Considerato pertanto che deve dichiararsi la improcedibilità dell'azione penale per l'assenza della medesima (rilevando poi come, ad oggi, il delitto sarebbe anche prescritto, pur tenendo conto della ritenuta recidiva). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 36611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris