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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35130/2026

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K2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza datata 12 settembre 2025 con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e, ritenuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Rimini del 24.2.2024, irrevocabile il 15.3.2024, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, revocando la sospensione condizionale della pena già concessa al medesimo con la sentenza del Tribunale di Rimini del 24.2.2024.

Con un unico motivo deduce il vizio motivatorio in ordine alla ritenuta legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena operata dal giudice di primo grado.

2. Il motivo é manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di applicazione ["in executivisl della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice della esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen.)(Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Rv. 282493).

Nella specie la Corte di merito, in applicazione di tali principi, ha richiamato la valutazione del giudice di primo grado che, con motivazione congrua ed esente da aporie logiche, ha statuito che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 346 del 24.2.2024, irrevocabile il 15.3.2024, andava revocata atteso che l'imputato ha commesso i fatti delittuosi per cui si procede entro i cinque anni dalla irrevocabilità del citato titolo, cioè nel periodo di probation. 3.

Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella 2determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
K2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza datata 12 settembre 2025 con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e, ritenuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Rimini del 24.2.2024, irrevocabile il 15.3.2024, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, revocando la sospensione condizionale della pena già concessa al medesimo con la sentenza del Tribunale di Rimini del 24.2.2024. Con un unico motivo deduce il vizio motivatorio in ordine alla ritenuta legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena operata dal giudice di primo grado. 2. Il motivo é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di applicazione ["in executivisl della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice della esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen.)(Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Rv. 282493). Nella specie la Corte di merito, in applicazione di tali principi, ha richiamato la valutazione del giudice di primo grado che, con motivazione congrua ed esente da aporie logiche, ha statuito che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 346 del 24.2.2024, irrevocabile il 15.3.2024, andava revocata atteso che l'imputato ha commesso i fatti delittuosi per cui si procede entro i cinque anni dalla irrevocabilità del citato titolo, cioè nel periodo di probation. 3. Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella 2determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. P.Q.M
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