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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01955/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 2591/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 121, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente — contro v il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].UU.

BN1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Tosato), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 5819/2019 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 5.11.2019, R.G. n. 750/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento del reclamo che il Soggetto liquidatore del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SS.UU.

Bnl in liquidazione aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Benevento, e in riforma di quest'ultima, accertava l'illegittimità del licenziamento irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava il reclamante al pagamento, in favore della Tascione, di un'indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

2. Per quanto qui ora interessa, la Corte territoriale, dopo ampia ricostruzione della fattispecie di cui è causa, anche sul piano normativo, in relazione alla procedura di licenziamento collettivo nell'ambito della quale era stato intimato il recesso impugnato dall'attuale parte ricorrente in cassazione, giungeva alla conclusione che il regime sanzionatorio applicabile era quello della tutela reale di cui all'art. 18, comma quarto, L. n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma 46, L. n. 92/2012.

Considerava, tuttavia, che, come evidenziato dal reclamante soggetto liquidatore nei motivi di gravame, non poteva ignorarsi la situazione di fatto in cui versava tale organo - sebbene per sua colpa - e, cioè, l'inesistenza di un'attività aziendale di qualsiasi natura che facesse capo allo stesso.

Riteneva che tale situazione di fatto, ripetutamente allegata in maniera analitica dal reclamante fin dalla memoria di costituzione della fase sommaria, non risultava contestata dalla controparte, per cui doveva ritenersi pacifica.

Concludeva, perciò, che l'inesistenza di un'attività aziendale fosse ostativa all'applicazione della tutela reale, e quindi alla reintegrazione della dipendente nel suo posto di lavoro, richiamando in tal senso diversi precedenti di legittimità.

3. Avverso tale decisione la Tascione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. Ha resistito l'intimato con controricorso.

5. Il controricorrente ha prodotto più memorie (una prima in vista dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non tenutasi per tale procedimento, a motivo dell'indisponibilità dell'allora Consigliere relatore, con conseguente fissazione di nuova adunanza camerale e nomina di diverso relatore). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo, la ricorrente denuncia: "In relazione all'art. 360, co. 1, nr. 3, c.p.c., violazione dell'art. 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, e degli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto escludersi la reintegra della lavoratrice per L-- effetto della originaria cessazione di ogni attività da parte del Consorzio Bn1".

2. Rileva il Collegio che questa Sezione si è espressa già numerose volte in relazione alla questione posta con la sopra riassunta censura in procedimenti che riguardavano ricorsi per cassazione relativi sempre alla stessa procedura di licenziamento collettivo che qui viene in considerazione.

3. Anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., è possibile perciò richiamare tali recenti precedenti tutti tra loro conformi (cfr. Cass. nn. 16201, 16202, 16203, 16204 e 16205 del 19.5.2022; n. 14064 del 4.5.2022).

4. In particolare, in tali decisioni si è ritenuto anzitutto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame erano <conformi all'insegnamento giurisprudenziale corrente (su cui v., da ultimo, Cass. 28/01/2020, n. 1888, secondo cui "nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto")>.

5. Nelle stesse decisioni è stato, altresì, ritenuto che: "non rileva la eventuale sussistenza, nel caso, di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, poiché la impossibilità di disporre l'ordine di reintegra è il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già al momento di emissione della pronuncia impugnata, con la cessazione alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito - lo svolgimento della predetta attività".

6. Deve, pertanto, darsi continuità all'indirizzo espresso in tali precedenti specifici, con conseguente rigetto del ricorso.

7. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla medesima questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio (in questo stesso procedimento, come risulta dall'esposta narrativa, il primo giudice aveva concesso anche la tutela reintegratoria).

8. Parte ricorrente è, però, tenuta al versamento del raddoppio del contributo unificato, previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 2591/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 121, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente — contro v il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].UU. BN1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Tosato), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 5819/2019 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 5.11.2019, R.G. n. 750/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento del reclamo che il Soggetto liquidatore del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. Bnl in liquidazione aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Benevento, e in riforma di quest'ultima, accertava l'illegittimità del licenziamento irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava il reclamante al pagamento, in favore della Tascione, di un'indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 2. Per quanto qui ora interessa, la Corte territoriale, dopo ampia ricostruzione della fattispecie di cui è causa, anche sul piano normativo, in relazione alla procedura di licenziamento collettivo nell'ambito della quale era stato intimato il recesso impugnato dall'attuale parte ricorrente in cassazione, giungeva alla conclusione che il regime sanzionatorio applicabile era quello della tutela reale di cui all'art. 18, comma quarto, L. n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma 46, L. n. 92/2012. Considerava, tuttavia, che, come evidenziato dal reclamante soggetto liquidatore nei motivi di gravame, non poteva ignorarsi la situazione di fatto in cui versava tale organo - sebbene per sua colpa - e, cioè, l'inesistenza di un'attività aziendale di qualsiasi natura che facesse capo allo stesso. Riteneva che tale situazione di fatto, ripetutamente allegata in maniera analitica dal reclamante fin dalla memoria di costituzione della fase sommaria, non risultava contestata dalla controparte, per cui doveva ritenersi pacifica. Concludeva, perciò, che l'inesistenza di un'attività aziendale fosse ostativa all'applicazione della tutela reale, e quindi alla reintegrazione della dipendente nel suo posto di lavoro, richiamando in tal senso diversi precedenti di legittimità. 3. Avverso tale decisione la Tascione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. Ha resistito l'intimato con controricorso. 5. Il controricorrente ha prodotto più memorie (una prima in vista dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non tenutasi per tale procedimento, a motivo dell'indisponibilità dell'allora Consigliere relatore, con conseguente fissazione di nuova adunanza camerale e nomina di diverso relatore). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo, la ricorrente denuncia: "In relazione all'art. 360, co. 1, nr. 3, c.p.c., violazione dell'art. 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, e degli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto escludersi la reintegra della lavoratrice per L-- effetto della originaria cessazione di ogni attività da parte del Consorzio Bn1". 2. Rileva il Collegio che questa Sezione si è espressa già numerose volte in relazione alla questione posta con la sopra riassunta censura in procedimenti che riguardavano ricorsi per cassazione relativi sempre alla stessa procedura di licenziamento collettivo che qui viene in considerazione. 3. Anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., è possibile perciò richiamare tali recenti precedenti tutti tra loro conformi (cfr. Cass. nn. 16201, 16202, 16203, 16204 e 16205 del 19.5.2022; n. 14064 del 4.5.2022). 4. In particolare, in tali decisioni si è ritenuto anzitutto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame erano <conformi all'insegnamento giurisprudenziale corrente (su cui v., da ultimo, Cass. 28/01/2020, n. 1888, secondo cui "nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto")>. 5. Nelle stesse decisioni è stato, altresì, ritenuto che: "non rileva la eventuale sussistenza, nel caso, di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, poiché la impossibilità di disporre l'ordine di reintegra è il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già al momento di emissione della pronuncia impugnata, con la cessazione alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito - lo svolgimento della predetta attività". 6. Deve, pertanto, darsi continuità all'indirizzo espresso in tali precedenti specifici, con conseguente rigetto del ricorso. 7. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla medesima questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio (in questo stesso procedimento, come risulta dall'esposta narrativa, il primo giudice aveva concesso anche la tutela reintegratoria). 8. Parte ricorrente è, però, tenuta al versamento del raddoppio del contributo unificato, previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovu
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