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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21315/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2429/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Nizza n. 59; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale avente causa del [OSCURATO:PERSONA].

Coop.), in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Verona del 15 dicembre 2017; letta la rinuncia al ricorso del ricorrent e e la contestuale accettazione del controricorrente e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrentee ricorrente incidentale.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 15 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2429/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Nizza n. 59; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale avente causa del [OSCURATO:PERSONA]. Coop.), in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Verona del 15 dicembre 2017; letta la rinuncia al ricorso del ricorrent e e la contestuale accettazione del controricorrente e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrentee ricorrente incidentale. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15 luglio 2023.
Decreto Cassazione n. 21315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris