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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 17251/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19529/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S..R.L., elettivamente domiciliata in Roma , Via le XXI Aprile, 21, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ni che la rappresentae difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, – i ntimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, n. 7802 / 1 7 , depositata il 19/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso,e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza indicata in epigrafe .

C on quest’ultima la C.t.r. ha ri gettato l’appello della contribuente avverso la sentenza che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’intimazione di pagamento, la cartella esattoriale e il preavviso di fermo amministrativo emessi in ragione di tre avvisi di accertamento permaggiori imposte – iva, irpeg ed irap – accertate per gli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Con un primo ricorso la contribuente impugnava l’intimazione di pagamento 09720139046014183000 e la sottesa cartella esattorial e 09720090180814129,relativa a tre avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rilevato, ai fini Irpeg, Irap ed Iva che per gli anni 2003, 2004 e 2005 erano stati dedotti costi per fatture emesse dauna terza società, laTemo [OSCURATO:SOCIETA]., per operazioni ritenute inesistenti.

Con un secondo ricorso la contribuente impugnava il preavviso di fermo n. 097802014001326540000 notificato il 21 novembre 2014 in ragione di alcune cartelle tra le quali anche quella oggetto del precedente ricorso.

2. La C.t.p., riuniti i ricorsi,li rigettava con sentenza confermata in appello.

Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale.

In particolare, assume che la C.t.r. ha errato nel non considerare che la notificaai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. –utilizzata nella fattispecie – poteva essere effettuata solo in caso di notifica infruttuosa al legale rappresentante e non alla società presso la sua sede, come verificatosi nel caso concreto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza esaminare le prospettazioni della contribuente in ordine alla querela di falso sporta avverso l’avviso di ricevimento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non aver rilevato che l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003 era stato annullato con sentenza passata in giudicato.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non aver esaminato l’illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento (RCB0301010463/2008 per l’anno 2004 e RCB030101463/2008 per l’anno2005).

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto provata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 l’insussistenza delle operazioni commerciali oggetto del recupero a tassazione senzaesaminare le censure sollevate.

6. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.

6.1. L’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c) legge 28 dicembre 2005, n. 263,prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna ai soggetti ivi espressamente indicati, ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile ove ha sede la società.

In alternativa, se nell’atto risultano le indicazioni necessarie, la notifica può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l’ente, secondo le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.

Il terzo comma precisa che se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo comma la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente può eseguirsi ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.

6.2. Ciò posto, r isulta in fatto che l a notifica della cartella esattorialeè stata tentata in data 27 agosto 2009 presso la sede della società, in via Rosazza, n. 14,Roma.

Il messo notificatore attestava, tuttavia, il rifiuto delle persone ivi rinvenute e non identificate .

Precisava, infatti, che queste ultime non avevano voluto declinare le proprie generalità né ricevere l’atto ; quindi, annotava il rifiuto della cartella e dava atto di aver provveduto al deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA], affiggendo il relativo avviso , e di aver dato comunicazione del deposito e dell’affissione con raccomandata con avviso di ricevimento.Dall’avviso di ricevimento, versato in atti, risulta , poi, che la raccomandata, veniva indirizzata anch’essa alla società presso la sua sedee veniva ricevuta dal portiere.

6.3. In primo luogo deve rilevarsi che la notifica presso la sede sociale non è andata a buon fine in quanto il messo notificatore, oltre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 ad annotare il rifiuto, ha precisato che non era stato possibile identificare le persone ivi presenti.

La Corte, sul puntoha precisato che, a norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore delrifiuto con il destinatario dell'atto(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9779, Cass. 03/11/2014, n. 23388) .

Si è agg i unto che non è consentita un’ analoga equiparazione nel caso in cui ilrifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa e, a maggior ragione, un vicino o il portiere (Cass.22/05/2013, n. 12545) .

Inoltre , q ualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società,e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, (Cass.06/04/2018, n. 8472 ) La mancata identificazione del rappresentante legale della società –ed invero, in ragione di quanto espressamente attestato nella relata, di tutti soggetti presenti nella sede della società che hanno rifiutato l’atto– impedisce, pertanto, di equiparare i l rifiuto all’avvenuta notifica ex art. 138 secondo comma, cod. proc. civ.

6.4. Non essendo stato possibile procedere ai sensi dell’art. 145 primo comma, prima parte, cod. proc. civ., la notifica avrebbe dovuto seguire le modalità di cui all’art. 145 ultimo comma, cod. proc. civ. nella versione, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. c) n. 1) e 3) leggen. 263 del 2005, ovvero esclusivamente nei confronti del rappresentante legale.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Sul punto la Corte ha chiarito che la norma novellata, applicabile alla fattispecie per cui è causa, prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., ma tale forma – operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. – non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale.

Il vano esperimento delle modalità previste dall'art. 145, primo comma cod. proc. civ. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass.30/01/2017, n. 2232, Cass. 07/06/2012, n. 9237; Cass. 13/09/2011, n. 18762).

6.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi.

Infatti, ha ritenuto valida la notifica affermando che è sufficiente che «il consegnatario» si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente e che la persona rivenuta presso la sede è da presumere che sia addetta alla ricezione degli atti.

Così motivando,ha equiparato la fattispecie in esame –caratterizzata dal rifiuto di ricevere l’atto da parte di soggetti non identificati, ancorché presentinella sede –a quella in cui l’ atto sia stato consegnato a persona rinvenuta nella sede che abbia, pertanto, ricevuto il plico.

Inoltre, non ha tenuto conto chesuccessivamente si è provveduto secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. – dep osito della copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della c.d. raccomandata informativa – ma non nei confronti del rappresentante legale della società, bensì della società stessa, con spedizione della raccomandata informati va alla società presso la sua sede.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7

7. Il terzo motivo è infondato.

7.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la cartella di pagamento anche per gli importi oggetto dell’avviso di accertamentoRCB031014161/2008 per l’anno di imposta 2003, sebbene in entrambi i gradi di merito fosse stato eccepito che quest’ultimo era stato annullato con sentenza passata in giudicato.

7.2. Deve rilevarsi, tuttavia, che la sentenza di cui all’allegato 5, indicatadalla ricorrente con il motivo in esame, non è stata prodotta in copia attestane il passaggio in giudicato.

La Corte sul punto ha ripetutamente affermato che , affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ( Cass. 02/03/2022, n. 6868, Cass.23/08/2018, n. 20974).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, che pure in controricorso, ha confermato la definitività della sentenza, ha anche precisato, con allegazione che non risulta contestata, di aver provveduto allo sgravio totale del carico di cui alla stessa con provvedimento del 19 dicembre 2013.

8. Il quarto motivo è inammissibile.

8.1. La ricorrente, facendo valere error in procedendo ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censura testualmente «nullità della sentenza in ordine all’omesso esame dell’illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento(RCB0301010463/2008 per l’anno 2004 e RCB030101463/2008 per l’anno 2005)».

Nel corpo del motivo si duole del fatto che sia la C.t.p. che la C .t.r., in odine all’invalidità della notifica degli avvisi di accertamento, «nulla hanno motivato».

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 Infine, dopo aver esposto le ragioni per le quali dette notifiche devono considerarsi invalide, nell’ultimo capoverso del motivo, ha concluso affermando che «entrambe le commissioni tributarie nulla hanno esaminato o deciso».

8.2. La Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che è contraddittoria la denuncia, in un unicomotivo, dei due distinti vizi diomessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

8.3. Anche a voler valutare la censura, in conformità all’epigrafe, come denuncia di omessa pronuncia su uno dei motivi di appello, se ne ravvisa ugualmente l’inammissibilità.

La C.t.r. nel secondo paragrafo, destinato alla individuazione dei motivi di appello, ha dato atto che il primo motiv o aveva ad oggetto l’irregolarità della notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. a favore di una società mentre il secondo ed il terzo motivo avevano ad oggetto l’omessa motivazione in ordine alle notifiche degli avvisi di accertamento riguardanti gli anni 2003 e 2004.

Nel quinto paragrafo, destinatoi motivi della decisione, la sentenza affermato testualmente quanto segue: «procedendo per argomenti, che in realtà ripercorrono i motivi di appello, non può sfuggire che tutte le notifiche vanno considerate regolari».

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 La C.t.r., pertanto,dopo aver puntualmente individuato i motivi di appello, si è pronunciata con riferimento a tutte le notifiche fatte oggetto di censura– ivi incluse le notific he degli avvisi di a ccertamento –affermandone la validità.

Resta escluso, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia.

9. Il quinto motivo è anch’esso inammissibile.

9.1. Con il motivo in esame la ricorrente censura la sentenza impugnata, assumendo vizio di motivazione, nella parte in cuila C.t.r. si è pronunciata sul merito della pretesa tributaria.

9.2. Per giurisprudenza costante della Corte, lacartella esattoriale avente titolo in un precedenteavviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo pervizi propri, non già pervizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avvisodi accertamento presupposto (Cass. 31/10/2017, n. 25995) .

All’inammissibilità del precedente motivo di ricorso relativo alla notifica degli avvisi di accertamento consegue la definitività della pronuncia della C.t.r. che ne ha accertato lavalidità .

Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo volto a censurare nel merito la pretesa impositiva.

10. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo, rigettato il terzo , i nammissibili il quarto ed il quinto.

Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettatoil terzo, inammissibili il quarto ed il quinto, ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19529/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S..R.L., elettivamente domiciliata in Roma , Via le XXI Aprile, 21, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ni che la rappresentae difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, – i ntimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 7802 / 1 7 , depositata il 19/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso,e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza indicata in epigrafe . C on quest’ultima la C.t.r. ha ri gettato l’appello della contribuente avverso la sentenza che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’intimazione di pagamento, la cartella esattoriale e il preavviso di fermo amministrativo emessi in ragione di tre avvisi di accertamento permaggiori imposte – iva, irpeg ed irap – accertate per gli anni 2003, 2004 e 2005. 2. Con un primo ricorso la contribuente impugnava l’intimazione di pagamento 09720139046014183000 e la sottesa cartella esattorial e 09720090180814129,relativa a tre avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rilevato, ai fini Irpeg, Irap ed Iva che per gli anni 2003, 2004 e 2005 erano stati dedotti costi per fatture emesse dauna terza società, laTemo [OSCURATO:SOCIETA]., per operazioni ritenute inesistenti. Con un secondo ricorso la contribuente impugnava il preavviso di fermo n. 097802014001326540000 notificato il 21 novembre 2014 in ragione di alcune cartelle tra le quali anche quella oggetto del precedente ricorso. 2. La C.t.p., riuniti i ricorsi,li rigettava con sentenza confermata in appello. Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale. In particolare, assume che la C.t.r. ha errato nel non considerare che la notificaai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. –utilizzata nella fattispecie – poteva essere effettuata solo in caso di notifica infruttuosa al legale rappresentante e non alla società presso la sua sede, come verificatosi nel caso concreto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza esaminare le prospettazioni della contribuente in ordine alla querela di falso sporta avverso l’avviso di ricevimento. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non aver rilevato che l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003 era stato annullato con sentenza passata in giudicato. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non aver esaminato l’illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento (RCB0301010463/2008 per l’anno 2004 e RCB030101463/2008 per l’anno2005). 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto provata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 l’insussistenza delle operazioni commerciali oggetto del recupero a tassazione senzaesaminare le censure sollevate. 6. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 6.1. L’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c) legge 28 dicembre 2005, n. 263,prevede che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna ai soggetti ivi espressamente indicati, ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile ove ha sede la società. In alternativa, se nell’atto risultano le indicazioni necessarie, la notifica può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l’ente, secondo le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. Il terzo comma precisa che se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo comma la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente può eseguirsi ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. 6.2. Ciò posto, r isulta in fatto che l a notifica della cartella esattorialeè stata tentata in data 27 agosto 2009 presso la sede della società, in via Rosazza, n. 14,Roma. Il messo notificatore attestava, tuttavia, il rifiuto delle persone ivi rinvenute e non identificate . Precisava, infatti, che queste ultime non avevano voluto declinare le proprie generalità né ricevere l’atto ; quindi, annotava il rifiuto della cartella e dava atto di aver provveduto al deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA], affiggendo il relativo avviso , e di aver dato comunicazione del deposito e dell’affissione con raccomandata con avviso di ricevimento.Dall’avviso di ricevimento, versato in atti, risulta , poi, che la raccomandata, veniva indirizzata anch’essa alla società presso la sua sedee veniva ricevuta dal portiere. 6.3. In primo luogo deve rilevarsi che la notifica presso la sede sociale non è andata a buon fine in quanto il messo notificatore, oltre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 ad annotare il rifiuto, ha precisato che non era stato possibile identificare le persone ivi presenti. La Corte, sul puntoha precisato che, a norma dell'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore delrifiuto con il destinatario dell'atto(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9779, Cass. 03/11/2014, n. 23388) . Si è agg i unto che non è consentita un’ analoga equiparazione nel caso in cui ilrifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa e, a maggior ragione, un vicino o il portiere (Cass.22/05/2013, n. 12545) . Inoltre , q ualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società,e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, (Cass.06/04/2018, n. 8472 ) La mancata identificazione del rappresentante legale della società –ed invero, in ragione di quanto espressamente attestato nella relata, di tutti soggetti presenti nella sede della società che hanno rifiutato l’atto– impedisce, pertanto, di equiparare i l rifiuto all’avvenuta notifica ex art. 138 secondo comma, cod. proc. civ. 6.4. Non essendo stato possibile procedere ai sensi dell’art. 145 primo comma, prima parte, cod. proc. civ., la notifica avrebbe dovuto seguire le modalità di cui all’art. 145 ultimo comma, cod. proc. civ. nella versione, applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. c) n. 1) e 3) leggen. 263 del 2005, ovvero esclusivamente nei confronti del rappresentante legale. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Sul punto la Corte ha chiarito che la norma novellata, applicabile alla fattispecie per cui è causa, prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., ma tale forma – operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. – non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Il vano esperimento delle modalità previste dall'art. 145, primo comma cod. proc. civ. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass.30/01/2017, n. 2232, Cass. 07/06/2012, n. 9237; Cass. 13/09/2011, n. 18762). 6.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi. Infatti, ha ritenuto valida la notifica affermando che è sufficiente che «il consegnatario» si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente e che la persona rivenuta presso la sede è da presumere che sia addetta alla ricezione degli atti. Così motivando,ha equiparato la fattispecie in esame –caratterizzata dal rifiuto di ricevere l’atto da parte di soggetti non identificati, ancorché presentinella sede –a quella in cui l’ atto sia stato consegnato a persona rinvenuta nella sede che abbia, pertanto, ricevuto il plico. Inoltre, non ha tenuto conto chesuccessivamente si è provveduto secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. – dep osito della copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della c.d. raccomandata informativa – ma non nei confronti del rappresentante legale della società, bensì della società stessa, con spedizione della raccomandata informati va alla società presso la sua sede. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 7. Il terzo motivo è infondato. 7.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la cartella di pagamento anche per gli importi oggetto dell’avviso di accertamentoRCB031014161/2008 per l’anno di imposta 2003, sebbene in entrambi i gradi di merito fosse stato eccepito che quest’ultimo era stato annullato con sentenza passata in giudicato. 7.2. Deve rilevarsi, tuttavia, che la sentenza di cui all’allegato 5, indicatadalla ricorrente con il motivo in esame, non è stata prodotta in copia attestane il passaggio in giudicato. La Corte sul punto ha ripetutamente affermato che , affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ( Cass. 02/03/2022, n. 6868, Cass.23/08/2018, n. 20974). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, che pure in controricorso, ha confermato la definitività della sentenza, ha anche precisato, con allegazione che non risulta contestata, di aver provveduto allo sgravio totale del carico di cui alla stessa con provvedimento del 19 dicembre 2013. 8. Il quarto motivo è inammissibile. 8.1. La ricorrente, facendo valere error in procedendo ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censura testualmente «nullità della sentenza in ordine all’omesso esame dell’illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento(RCB0301010463/2008 per l’anno 2004 e RCB030101463/2008 per l’anno 2005)». Nel corpo del motivo si duole del fatto che sia la C.t.p. che la C .t.r., in odine all’invalidità della notifica degli avvisi di accertamento, «nulla hanno motivato». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 Infine, dopo aver esposto le ragioni per le quali dette notifiche devono considerarsi invalide, nell’ultimo capoverso del motivo, ha concluso affermando che «entrambe le commissioni tributarie nulla hanno esaminato o deciso». 8.2. La Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che è contraddittoria la denuncia, in un unicomotivo, dei due distinti vizi diomessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 8.3. Anche a voler valutare la censura, in conformità all’epigrafe, come denuncia di omessa pronuncia su uno dei motivi di appello, se ne ravvisa ugualmente l’inammissibilità. La C.t.r. nel secondo paragrafo, destinato alla individuazione dei motivi di appello, ha dato atto che il primo motiv o aveva ad oggetto l’irregolarità della notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. a favore di una società mentre il secondo ed il terzo motivo avevano ad oggetto l’omessa motivazione in ordine alle notifiche degli avvisi di accertamento riguardanti gli anni 2003 e 2004. Nel quinto paragrafo, destinatoi motivi della decisione, la sentenza affermato testualmente quanto segue: «procedendo per argomenti, che in realtà ripercorrono i motivi di appello, non può sfuggire che tutte le notifiche vanno considerate regolari». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 La C.t.r., pertanto,dopo aver puntualmente individuato i motivi di appello, si è pronunciata con riferimento a tutte le notifiche fatte oggetto di censura– ivi incluse le notific he degli avvisi di a ccertamento –affermandone la validità. Resta escluso, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia. 9. Il quinto motivo è anch’esso inammissibile. 9.1. Con il motivo in esame la ricorrente censura la sentenza impugnata, assumendo vizio di motivazione, nella parte in cuila C.t.r. si è pronunciata sul merito della pretesa tributaria. 9.2. Per giurisprudenza costante della Corte, lacartella esattoriale avente titolo in un precedenteavviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo pervizi propri, non già pervizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avvisodi accertamento presupposto (Cass. 31/10/2017, n. 25995) . All’inammissibilità del precedente motivo di ricorso relativo alla notifica degli avvisi di accertamento consegue la definitività della pronuncia della C.t.r. che ne ha accertato lavalidità . Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo volto a censurare nel merito la pretesa impositiva. 10. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo, rigettato il terzo , i nammissibili il quarto ed il quinto. Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettatoil terzo, inammissibili il quarto ed il quinto, ca
Sentenza Cassazione n. 17251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris