CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23292/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 610 cod. pen. riuniti dal vincolo della continuazione, sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo al difetto dell'elemento psicologico in relazione alla sussistenza del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. è stato preso in esame e respinto con adeguata motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 13-14 della sentenza impugnata); che il secondo motivo prospetta una diversa lettura dei dati processuali e una valutazione problematica circa l'attendibilità delle fonti di prova non emergenti dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 13 sent. impugnata); che il terzo motivo, attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e alla complessiva eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, a fronte di una motivazione lineare ed esente da fratture illogiche (si veda pag. 17 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis