CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 27067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO DI BRESCIAc/ [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/01/2023 il Tribunale di Bergamo, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato a lui ascritto, la pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 270,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, eccependo il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, in quanto nel dispositivo non era indicata la sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti. 3. E' condivisibile quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nella motivazione e nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttavia desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872). 4. Il ricorso può, quindi, qualificarsi come correzione di errore materiale e, in tal senso, trovare accoglimento. Risulta infatti dalla motivazione contestuale della sentenza che l'accordo delle parti era subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena e che solo per una svista - ossia per un'omissione riconducibile, appunto, ad un errore materiale - nel dispositivo non è stato menzionato il beneficio. PQM Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone ex art. 130 c.p.p. che nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Bergamo n.103 del 16 gennaio 2023 si aggiunga la frase "pena sospesa" prima delle parole "non menzione come per legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'origi