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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 24201/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG l't-QJLO cZut k-Q- '>•3 rkYt )2-4- ce) c4)(-4:1_5-0>euz_ f nit-er-t4( Le4-n1-enI -P21170- C-03.)CA-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2021 La Corte di Assise d'Appello di Torino - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inannmissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la rideterrninazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno (attualmente in espiazione) in quella di anni trenta di reclusione.

In motivazione si afferma che la domanda è meramente reiterativa di precedenti istanze già definite con un diniego.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con successiva produzione di motivi aggiunti. 2.1 I motivi di ricorso ed i motivi aggiunti si diffondono sulla pretesa incostituzionalità - e sul contrasto con la [OSCURATO:PERSONA] - della pena dell'ergastolo, che andrebbe in ogni caso sostituita con quella di anni trenta di reclusione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, posto che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata.

Vengono riproposti temi non conferenti, atteso che la domanda di rideterminazione della pena è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa di istante precedenti, compiutamente indicate (tra cui la decisione del 7 noìvembre 2018, oggetto di ricorso deciso con la sentenza n.20795 del 12.4.2019 emessa da questa I Sezione Penale).

Si tratta di un aspetto decisivo, non contrastato dal ricorrente.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG l't-QJLO cZut k-Q- '>•3 rkYt )2-4- ce) c4)(-4:1_5-0>euz_ f nit-er-t4( Le4-n1-enI -P21170- C-03.)CA-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2021 La Corte di Assise d'Appello di Torino - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inannmissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la rideterrninazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno (attualmente in espiazione) in quella di anni trenta di reclusione. In motivazione si afferma che la domanda è meramente reiterativa di precedenti istanze già definite con un diniego. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con successiva produzione di motivi aggiunti. 2.1 I motivi di ricorso ed i motivi aggiunti si diffondono sulla pretesa incostituzionalità - e sul contrasto con la [OSCURATO:PERSONA] - della pena dell'ergastolo, che andrebbe in ogni caso sostituita con quella di anni trenta di reclusione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, posto che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata. Vengono riproposti temi non conferenti, atteso che la domanda di rideterminazione della pena è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa di istante precedenti, compiutamente indicate (tra cui la decisione del 7 noìvembre 2018, oggetto di ricorso deciso con la sentenza n.20795 del 12.4.2019 emessa da questa I Sezione Penale). Si tratta di un aspetto decisivo, non contrastato dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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