CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
trate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.975/2025depositata il 22/9/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, il quale ha dichiarato di non averiscritto a ruolo la causa e, pertanto, di rinunciare al ricorso stesso;vista la dichiarazione dell’ADER di non aver interesse alla definizione delgiudizio, anche sotto il profilo della condanna alle spese;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 (cfr. Cass. n. 20112del 16/08/2017);Numero registro generale 8850/2026Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 23821/2026Data pubblicazione 22/07/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/07/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]