CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 38422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procedimento a carico di G.A. avverso il decreto del 05/11/2025 del Giudice di Pace di om issis visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio e ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il decreto in epigrafe, con cui il Giudice di Pace di omissis ha ricusato la convalida del provvedimento questorile di trattenimento di G.A. presso il localeC.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri), disposto ai sensi dei commi 1 ss. del medesimo art. 14; che il diniego di convalida è basato, in primo luogo, sul rilievo del carattere sproporzionato della misura del trattenimento, essendo lo straniero, pur irregolarmente soggiornante e privo di passaporto, stato compiutamente generalizzato ed essendo egli incensurato, nonché regolarmente convivente con familiare cittadino italiano, sicché mancherebbero sia concreti indici di pericolosità sociale, sia il pericolo di fuga; che il diniego è, altresì, basato sull'incidentale rilievo dell'illegittimità del decreto di espulsione, che del trattenimento costituisce presupposto, siccome adottato senza la previa adeguata ponderazione delle ragioni legalmente ostative, legate al rispetto della vita privata dell'interessato, alla tutela della sua salute e alla prevenzione del rischio di persecuzione in caso di rientro in Patria; che, a fronte di ciò, l'Amministrazione ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 14, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che il Questore avrebbe fatto puntuale applicazione della normativa in materia, disponendo il trattenimento in presenza delle condizioni tali da legittimarlo (mancata disponibilità, da parte dello straniero, di documento valido per l'espatrio e mancata ottemperanza al decreto di espulsione), mentre il giudice a quo avrebbe arbitrariamente «mitigato» la normativa stessa, considerando ulteriori e opinabili profili, non previsti dalla legge; che, con il secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che il decreto di espulsione sarebbe stato incidentalmente disapplicato nonostante fosse perfettamente legittimo; che, con il terzo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione dell'art. 14, comma 4, d. Igs. n. 286 del 1998, sostenendo che il diniego di convalida sarebbe sorretto da motivazione solo apparente, in rapporto al rilievo delle condizioni di salute ostative al trattenimento e al rischio di persecuzione in Patria; che, in vista della trattazione, la difesa di G.A. ha depositato memoria, nella quale pregiudizialmente eccepisce la tardività del proposto ricorso; che quest'ultimo è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005; [OSCURATO:PERSONA] 2che, a norma dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, contro i decreti di convalida e proroga dei trattenimenti previsti da detta normativa è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla loro comunicazione; che tale disposizione è applicabile anche ai ricorsi proposti dall'Amministrazione avverso il diniego di convalida (Sez. U civ., n. 25374 del 23/09/2024); che la comunicazione deve effettuarsi, a cura della cancelleria del giudice a quo, a beneficio dei soggetti titolari del diritto di impugnazione (art. 128 cod. proc. pen.), inclusa l'Autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento, legittimata ad intervenire in fase di convalida per il tramite di funzionari delegati; che la comunicazione di cancelleria segue le forme stabilite per il processo penale e pertanto, non venendo in gioco interessi civilistici, non si applicano neppure le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 611; che il decreto impugnato è stato, di conseguenza, ritualmente comunicato mediante modalità telematiche, alla Questura di omissis Ufficio immigrazione, tramite invio al relativo indirizzo di posta elettronica certificata; che la comunicazione è avvenuta in data 5 novembre 2025, mentre il ricorso dell'Amministrazione è stato depositato presso la cancelleria del giudice a quo solo in data 12 novembre 2025, risultando pertanto intempestivo; che l'intempestività del ricorso, eccepita dalla difesa e rilevabile anche d'ufficio, ne comporta la inammissibilità, senza addebito di spese e sanzione pecuniaria a carico del Ministero ricorrente in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte nel procedimento amministrativo sul quale il controllo giurisdizionale si innesta (arg. ex Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01); P.Q.M. Dich P.Q.MCi) Così deciso il 26/11/2025 3 ) Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]$idente o o s),.) :3 [OSCURATO:PERSONA] e arzo c) 2 - P_r•- CD - o ci)N 5.53. 511 w o CD \[OSCURATO:PERSONA]. 3 O m