Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22151/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice monocratico DEL Tribunale di Verona 1'11 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato — in concorso con altro soggetto non ricorrente — dei reati di tentato furto in abitazione, resistenza a P.U. e lesioni aggravate.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha presentato — a mezzo del difensore di fiducia — ricorso per cassazione dolendosi di violazione di legge, carenza di motivazione ex art 129 cod. proc. pen, eccessività della pena irrogata e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale norma, introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti — come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o l'eccessività della pena — che sono fuori dal perimetro delle attuali causa di impugnazione della sentenza di patteggiamento; vuoi perché, nel denunziare l'errata qualificazione giuridica del fatto, formula una censura del tutto generica, non spiegando affatto quale sarebbe la pretesa anomalia.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/4/2022.

Il Consigliere estensore Il P [OSCURATO:PERSONA] R CORTE ZIONEV ZlONPENLE DEPO tATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice monocratico DEL Tribunale di Verona 1'11 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato — in concorso con altro soggetto non ricorrente — dei reati di tentato furto in abitazione, resistenza a P.U. e lesioni aggravate. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha presentato — a mezzo del difensore di fiducia — ricorso per cassazione dolendosi di violazione di legge, carenza di motivazione ex art 129 cod. proc. pen, eccessività della pena irrogata e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti — come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o l'eccessività della pena — che sono fuori dal perimetro delle attuali causa di impugnazione della sentenza di patteggiamento; vuoi perché, nel denunziare l'errata qualificazione giuridica del fatto, formula una censura del tutto generica, non spiegando affatto quale sarebbe la pretesa anomalia. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2022. Il Consigliere estensore Il P [OSCURATO:PERSONA] R CORTE ZIONEV ZlONPENLE DEPO tATA
Sentenza Cassazione n. 22151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris