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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23616/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/06/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 12/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 73, c. 5, DPR n. 309 del 1990, con recidiva qualificata .

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata.

Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p.

La deduzione difensiva è generica e manifestamente infondata poiché la decisione impugnata è sorretta da motivazione esente da vizi logici che vaglia e disattende adeguatamente le censure difensive dando conto della loro genericità, non avendo il ricorrente - afferma la Corte territoriale (non contestata sul punto) - indicato gli specifici elementi in base ai quali mutare il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata.

Del resto, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460-01).Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/06/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 12/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 73, c. 5, DPR n. 309 del 1990, con recidiva qualificata . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. La deduzione difensiva è generica e manifestamente infondata poiché la decisione impugnata è sorretta da motivazione esente da vizi logici che vaglia e disattende adeguatamente le censure difensive dando conto della loro genericità, non avendo il ricorrente - afferma la Corte territoriale (non contestata sul punto) - indicato gli specifici elementi in base ai quali mutare il giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata. Del resto, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460-01).Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 23616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris