CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 31514 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: Tributi art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 -limiti del giudizio di ottemperanza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sanasi d’Arpe, in Roma, Piazza del Popolo n. 3; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3599 /0 1 /1 8 depositata in data 5 settembre 2018 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] C . s.a.s. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale dellaSicilia che aveva accolto il ricorso per ottemperanza degli obblighi dell’Agenzia delle entrate derivanti dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1063/1/2017; -in punto di fatto la sentenza impugnata premette che:1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per l’anno di imposta 2002 , aveva presentato la dichiarazione Iva esponendo il credito d’imposta derivante dall’acquisto di un bene immobile strumentale, e chiedendone il rimborso; 2) l’Amministrazione finanziaria aveva emesso il diniego di rimborso Iva anno 2002 non impugnato dalla contribuente; 3) a seguito di verifica fiscale, l’Agenzia aveva emesso avviso di accertamento con il quale aveva contestato maggiori ricavi e l’indebita detrazione della predetta Iva pari a euro 45.000,00; 4) il suddetto avviso veniva impugnato dalla società dinanzi alla CTP di Palermo che dichiarava estinto il giudizio relativamente alla contestazione dell’Iva (rigettando per il resto il ricorso) avendo l’Ufficio depositato,nel corso dello stesso, provvedimento di autotutela parziale con riferimento al recupero dell’indebita detrazione Iva configurandosi una duplicazione di imposta non avendo la società né impugnato il diniego né riportato in avanti il credito medesimo;5)avverso la sentenza di primo gradola società aveva proposto appello dinanzi alla CTR della Sicilia che, con sentenza n. 1063/01/17,passata in giudicato, lo aveva accolto riconoscendo il diritto alla detrazione dell’Iva (pari a euro 45.000,00) sull’acquisto nel 2002 del bene immobile strumentale;6) la società aveva inviato all’Ufficio atto di messa in mora con il quale aveva chiesto il rimborso dell’Iva 2002 che si assumeva legittimato dalla sentenza della CTR della Sicilia n. 1063/01/17; 7) l’Ufficio aveva replicato con nota, notificata tramite pec in data 8.11.2017,precisando che non vi era stata alcuna inottemperanza alla detta sentenza non essendosi quest’ultima pronunciata sul diritto al rimborso risalente al 2002; 8) la società aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della CTR della Sicilia n. 1063/01/179) aveva resistito l’Ufficio; - nella sentenza impugnata la CTR accoglieva i l ricorso per ottemperanza nominando il commissario ad acta e assegnando allo stesso termine di tre mesi dalla notifica della sentenza “per provvedere alla liquidazione e alla corresponsione alla società ricorrente dell’importo dovuto, al lordo degli interessi”; -resiste con controricorso la società contribuente; Considerato che -con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.70 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per essere il giudice dell’ottemperanza incorso in error in procedendo 1) laddove ha accertato la situazione di inadempienza dell’ufficio omettendo di rilevare che la richiesta della società di rimborso di Iva pari euro 45.000,00 andava oltre i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato atteso che il giudizio originario concerneva l’impugnazione dell’avviso di accertamento e la sentenza della CTR n. 1063/01/2017 aveva riconosciuto la detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto dell’immobile e non già il diritto al rimborso Iva; 2) laddove ha adottato provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza anche delle spese di lite di euro 1.800,00 dovute dall’Ufficio in forza della sentenza n. 1063/01/2017, sebbene queste ultime non costituissero oggetto del giudizio di ottemperanza e, anche nel caso in cui vi fossero implicitamente rientrate, senza considerare che l’Ufficio aveva dimostrato la propria disponibilità ad ottemperare alla condanna delle spese (attraverso la richiesta al difensore della società del codice Iban per il relativo pagamento) e violando l’art. 70, comma 10 - bis (secondo cui il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila eurodoveva essere deciso in composizione monocratica);3) laddove ha nominato con sentenza il commissario ad acta in violazione delle disposizioni procedimentali di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546/92 -peraltro già nominato con provvedimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - rimettendo a quest’ultimo non già l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi ma piuttosto la stessa determinazione dell’importo dovuto; -il motivo è fondato nei termini di seguito indicati; -va premesso che, come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorso presentato dalla società per l’ottemperanza della sentenza, passata in giudicato, della CTR della Sicilia n. 1063/01/2017, aveva ad oggetto l’assunto rimborso Iva di euro 45.000,00, per l’anno 2002, e non già il pagamento delle spese di lite di euro 1.800,00 poste a carico dell’Ufficio in forza di detta sentenza;al riguardo, nella sentenza si legge che “ la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per ottemperanza in ordine alla sentenza – definitiva per mancata impugnazione – n. 1063 emessa in data 23.2./24.3.2017 che – con condanna alle spese di giudizio- ha accolto l’appello presentato dalla società avverso l’avviso di accertamento .. lamentandone la mancata esecuzione da parte dell’Agenzia delle entrate, nonostante l’atto di messa in mora notificato alla stessa in data 26.10.2017”, atto che- riportato in ricorso pag. 4-5-si presentava come “richiesta di rimborso Iva 2002 legittimato dalla sentenza della CTR n. 1063/01/17 che per quanto attiene all’immobile acquistato per l’esercizio dell’impresa gliene riconosce la detraibilità ...ergo la legittimità della scelta a rimborso operata con la dichiarazione 2003”;pertanto, la statuizione della Commissione in ordine alla “perdurante situazione di inadempienza dell’Ufficio”deve intendersi riferita al rimborso Iva 2002 e non anche al pagamento delle spese di lite dovute dall’Amministrazione in forza della detta sentenza senza che, sotto tale profilo, sia configurabile il denunciato vizio di ultrapetizionenonché di leggeda parte del giudice dell’ottemperanza; -l'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazionenon si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede(Sez. 5- , Ordinanza n. 23 487 del 28/09/2018 ; Sez. 5 , Sentenza n. 8830 del 16/04/2014 ); In tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può essere negato il diritto consacrato dal "dictum" azionato (Sez. 5, Ordinanza n. 14642 del 29/05/2019); -nella specie la CTR nel giudizio di ottemperanza nell’affermare la perdurante situazione di inadempienza dell’Ufficio con riguardo al rimborso Iva 2002, ha travalicato i confini posti dall’oggetto della controversia definita con la sentenza passata in giudicato n. 1063/01/2017, atteso che il giudizio originario concerneva l’impugnativa di un avviso di accertamento con cui era stata recuperata l’Iva ritenuta indebitamente detratta in relazione all’acquisto di un immobile, oggetto di un successivo provvedimento di autotutela parziale (per non essere stato il pregresso diniego di rimborso Iva impugnato dalla società né dalla stessa riportato in avanti il credito d’imposta) e la sentenza della CTR della Sicilia n. 1063/01/2017 di accoglimento dell’appello della società aveva riconosciuto definitivamente “ il diritto alla detrazione dell’Iva (euro 45.000,00) sull’acquisto di un bene immobile strumentale”( pag. 1 della sentenza impugnata)e non già il diritto al rimborso Iva per lo stesso importo; - rimane assorbito l’altro profilo di censura c oncernente l’assunta illegittimità della procedura di nomina del commissarioad acta; -il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra indicati e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinchéproceda a nuovo giudizio di ottemperanza in base ai principi suesposti, nonché provveda alle spese del presente giudizio. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini indicati in motivazione , cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tri