Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 2023

Cassazione n. 47597/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Depositata in Caneeilei a Oggi, 3 CI r! C, 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia rigettava l'incidente di esecuzione proposto dal condannato - [OSCURATO:PERSONA]- e dai terzi interessati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente in esecuzione sull'immobile ubicato in Treviso alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 648,651 e 275 cod.proc.pen.

I ricorrenti premettono che: l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente dell'immobile sito in Treviso alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 era stata chiesta fino alla decisione definitiva del procedimento civile instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] spa e pendente dinanzi alla Corte di appello di Venezia, con il quale la predetta società sosteneva di avere diritto al denaro riversato a FUG, derivante dal provento della vendita di autoveicoli sequestrati nella fase delle indagini preliminari e dei qual era stata disposta la vendita all'asta; con una precedente ordinanza del 16/10/2023 la Corte di appello di Venezia aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca dell'immobile sito in Treviso alla via [OSCURATO:PERSONA] (richiesta basata sulla deduzione difensiva che l'importo per il quale era stata disposta la misura ablativa era stato integralmente pagato fin dal novembre 2016, con il ricavato della vendita degli autoveicoli sequestrati) senza pronunciarsi in ordine alla istanza di sospensione del procedimento di esecuzione, e che, quindi, l'istanza veniva riproposta in data 13/11/2023, ma rigettata con l'ordinanza impugnata.

Argomentano, quindi, che l'ordinanza impugnata, al pari della precedente, non teneva conto degli effetti del giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 della Corte di appello di Venezia del 30.03.2017 che aveva disposto la confisca per equivalente per l'importo di euro 15.699.929,14 affermando che il Compiano aveva riconosciuto che i beni in sequestro (autovetture e motoveicoli) erano di sua proprietà e richiamato anche il principio secondo cui la confisca per equivalente può essere applicata anche ai beni nella sola disponibilità dell'indagato, così sbarrando anche l'accertamento da parte del giudice civile; aggiungono che anche l'ordinanza della Corte di appello del 16/10/2024 è stata impugnata con ricorso per cassazione depositato il 20/11/2023 e chiedono la riunione dei due procedimenti e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] preliminare va dato atto che l'istanza di riunione del presente procedimento con quello introdotto con il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 dalla Corte di Appello di Venezia non può trovare ingresso, in quanto tale procedimento è stato già definito con la sentenza n. 28522 del 16/5/2024.

Con la predetta sentenza questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ricorsi proposti avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca disposta sull'immobile sito a Treviso, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12.

Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca sull'immobile sito a Treviso, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12.

2. Ciò posto, il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata, nonostante la questione fosse stata specificamente posta con la richiesta di sospensione dell'esecuzione, ha omesso di argomentare in ordine al tema del dedotto giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 della Corte di appello di Venezia e degli eventuali effetti sulla controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] (giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di autoveicoli e motoveicoli sequestrati perché ritenuti nella effettiva ed esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la cui vendita aveva consentito la costituzione della maggior parte della somma di denaro oggetto di confisca definitiva con la predetta sentenza n. 1291/2017).

3. L'omessa motivazione su un punto specificamente rimesso alla valutazione del Giudice dell'esecuzione, rilevante per la individuazione del complessivo valore destinato a ristorare l'erario, vizia l'ordinanza impugnata ed integra il vizio dedotto e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Depositata in Caneeilei a Oggi, 3 CI r! C, 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia rigettava l'incidente di esecuzione proposto dal condannato - [OSCURATO:PERSONA]- e dai terzi interessati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente in esecuzione sull'immobile ubicato in Treviso alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 648,651 e 275 cod.proc.pen. I ricorrenti premettono che: l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente dell'immobile sito in Treviso alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 era stata chiesta fino alla decisione definitiva del procedimento civile instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] spa e pendente dinanzi alla Corte di appello di Venezia, con il quale la predetta società sosteneva di avere diritto al denaro riversato a FUG, derivante dal provento della vendita di autoveicoli sequestrati nella fase delle indagini preliminari e dei qual era stata disposta la vendita all'asta; con una precedente ordinanza del 16/10/2023 la Corte di appello di Venezia aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca dell'immobile sito in Treviso alla via [OSCURATO:PERSONA] (richiesta basata sulla deduzione difensiva che l'importo per il quale era stata disposta la misura ablativa era stato integralmente pagato fin dal novembre 2016, con il ricavato della vendita degli autoveicoli sequestrati) senza pronunciarsi in ordine alla istanza di sospensione del procedimento di esecuzione, e che, quindi, l'istanza veniva riproposta in data 13/11/2023, ma rigettata con l'ordinanza impugnata. Argomentano, quindi, che l'ordinanza impugnata, al pari della precedente, non teneva conto degli effetti del giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 della Corte di appello di Venezia del 30.03.2017 che aveva disposto la confisca per equivalente per l'importo di euro 15.699.929,14 affermando che il Compiano aveva riconosciuto che i beni in sequestro (autovetture e motoveicoli) erano di sua proprietà e richiamato anche il principio secondo cui la confisca per equivalente può essere applicata anche ai beni nella sola disponibilità dell'indagato, così sbarrando anche l'accertamento da parte del giudice civile; aggiungono che anche l'ordinanza della Corte di appello del 16/10/2024 è stata impugnata con ricorso per cassazione depositato il 20/11/2023 e chiedono la riunione dei due procedimenti e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] preliminare va dato atto che l'istanza di riunione del presente procedimento con quello introdotto con il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 dalla Corte di Appello di Venezia non può trovare ingresso, in quanto tale procedimento è stato già definito con la sentenza n. 28522 del 16/5/2024. Con la predetta sentenza questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ricorsi proposti avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca disposta sull'immobile sito a Treviso, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12. Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca sull'immobile sito a Treviso, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12. 2. Ciò posto, il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, nonostante la questione fosse stata specificamente posta con la richiesta di sospensione dell'esecuzione, ha omesso di argomentare in ordine al tema del dedotto giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 della Corte di appello di Venezia e degli eventuali effetti sulla controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] (giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di autoveicoli e motoveicoli sequestrati perché ritenuti nella effettiva ed esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la cui vendita aveva consentito la costituzione della maggior parte della somma di denaro oggetto di confisca definitiva con la predetta sentenza n. 1291/2017). 3. L'omessa motivazione su un punto specificamente rimesso alla valutazione del Giudice dell'esecuzione, rilevante per la individuazione del complessivo valore destinato a ristorare l'erario, vizia l'ordinanza impugnata ed integra il vizio dedotto e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo
Sentenza Cassazione n. 47597/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris