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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06399/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KZCXA), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena, non congruamente determinata dai giudici di merito - non avendo questi né riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del danno, né applicato tale attenuante e le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate (quella di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e quella di cui all'art. 625, comma primo, n. 4 cod. pen.) - non è consentito in questa sede in quanto generico per indeterminatezza, perché, evocando presunti difetti motivazionali solo in termini del tutto vaghi, non risulta connotato da concreta specificità e pertinenza censoria, non coniugandosi alla enunciazione di puntuali richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e, dunque, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, dovendosi sottolineare che la Corte di appello ha congruamente motivato in relazione alle doglianze prospettate con l'appello, che (in base al riepilogo dei motivi riportato alle pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza) non hanno riguardato il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze sussistenti nel caso in esame, bensì solo la rideterminazione della pena, con la richiesta di applicazione di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e la riduzione dell'aumento disposto a titolo di continuazione, profili in relazione ai quali sono state adeguatamente esplicate le non illogiche ragioni per cui debba confermarsi quanto statuito dal giudice di prime cure (si veda la pag. 4); che, tra l'altro, del tutto inconferente risulta l'indicazione della difesa circa la possibilità, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023, di ritenere la circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., prevalente rispetto alla recidiva reiterata, poiché i giudici di merito hanno escluso la possibilità di ravvisare nel caso in esame la speciale tenuità del danno; che deve comunque essere ribadito come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la definizione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno contrario rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione su tali profili non sia frutto di mero arbitrio e risulti conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KZCXA), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena, non congruamente determinata dai giudici di merito - non avendo questi né riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del danno, né applicato tale attenuante e le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate (quella di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e quella di cui all'art. 625, comma primo, n. 4 cod. pen.) - non è consentito in questa sede in quanto generico per indeterminatezza, perché, evocando presunti difetti motivazionali solo in termini del tutto vaghi, non risulta connotato da concreta specificità e pertinenza censoria, non coniugandosi alla enunciazione di puntuali richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e, dunque, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, dovendosi sottolineare che la Corte di appello ha congruamente motivato in relazione alle doglianze prospettate con l'appello, che (in base al riepilogo dei motivi riportato alle pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza) non hanno riguardato il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze sussistenti nel caso in esame, bensì solo la rideterminazione della pena, con la richiesta di applicazione di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e la riduzione dell'aumento disposto a titolo di continuazione, profili in relazione ai quali sono state adeguatamente esplicate le non illogiche ragioni per cui debba confermarsi quanto statuito dal giudice di prime cure (si veda la pag. 4); che, tra l'altro, del tutto inconferente risulta l'indicazione della difesa circa la possibilità, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023, di ritenere la circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., prevalente rispetto alla recidiva reiterata, poiché i giudici di merito hanno escluso la possibilità di ravvisare nel caso in esame la speciale tenuità del danno; che deve comunque essere ribadito come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la definizione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno contrario rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione su tali profili non sia frutto di mero arbitrio e risulti conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 06399/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris