CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022 il Tribunale di Catania in composizione collegiale, quale giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catania in relazione al reato di tentato omicidio in concorso di [OSCURATO:PERSONA] e rapina aggravata in danno dello stesso, fatto avvenuto in Catania il 2 novembre 2020. Il Tribunale ha respinto l'istanza evidenziando la gravità del fatto ed i precedenti specifici esistenti in danno dell'imputato, i. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce il vizio di motivazione in quanto il comportamento specifico posto in essere da Aiello nel caso in esame non rivelerebbe l'esercizio di alcuna forma di violenza, i precedenti penali sarebbero risalenti e già espiati del tutto e non possono essere un marchio d'infamia, il tempo decorso dal momento di esecuzione del reato ed il tempo decorso dal momento di esecuzione della misura deporrebbero per l'affievolimento delle esigenze cautelari. 3. Il giudizio si è svolto a trattazione scritta. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va riqualificato in appello cautelare. L'impugnazione proposta è, infatti, un ricorso immediato per cassazione contro una ordinanza di rigetto di revoca o sostituzione di misura cautelare emessa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. In realtà, il sistema processuale non permette una scelta processuale di questo tipo, perché l'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva", quindi il ricorso immediato per cassazione nel subprocedimento cautelare può essere proposto soltanto contro l'ordinanza genetica, ma non contro l'ordinanza che pronuncia su revoca o sostituzione (Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418: Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. In applicazione del principio la Corte ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale, in funzione di giudice dell'appello). In favore del ricorrente, soccorre, però, la norma generale dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. che dispone che "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta.Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente". Nel caso in esame, l'impugnazione proponibile contro l'ordinanza del g.i.p. era l'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Ne consegue la qualificazione della impugnazione nei termini indicati e la trasmissione degli atti al giudice territoriale funzionalmente competente. La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi'dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d