Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41363/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23628/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Potenza ha fornito adeguata motivazione in relazione alle accertate importazioni di sostanza stupefacente basate oltre che sulle dichiarazioni confessorie anche sulle altre emergenze (esame delle mail e delle fotografie estrapolate dal telefono cellulare) puntualmente esaminate che sorreggono in modo non illogico tale lettura, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un "travisamento del fatto", perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo; ritenuto che anche le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che il motivo sulla genericità delle imputazioni è manifestamente infondato atteso che la nullità per indeterminatezza dei capi di imputazione non è stata tempestivamente eccepita e risulta comunque sanata per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, non trattandosi di nullità assoluta; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23628/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Potenza ha fornito adeguata motivazione in relazione alle accertate importazioni di sostanza stupefacente basate oltre che sulle dichiarazioni confessorie anche sulle altre emergenze (esame delle mail e delle fotografie estrapolate dal telefono cellulare) puntualmente esaminate che sorreggono in modo non illogico tale lettura, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un "travisamento del fatto", perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo; ritenuto che anche le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che il motivo sulla genericità delle imputazioni è manifestamente infondato atteso che la nullità per indeterminatezza dei capi di imputazione non è stata tempestivamente eccepita e risulta comunque sanata per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, non trattandosi di nullità assoluta; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 41363/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris