CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/196:3 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania, in riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570/1960 aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in riferimento alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, nonchè erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato ritenuto in sentenza ed alla contestata aggravante. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico in quanto la censura è esposta in termini meramente assertivi. Gli ulteriori motivi sono parimenti generici in quanto omettono il doveroso confronto con la motivazione della sentenza e in parte prospettato censure in fatto indeducibili in questa sede. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il P7s._(s.j8nte [OSCURATO:PERSONA] ocìv, 23 F E