CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lucca in data 7 gennaio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.73 d.lgs. 159/2011 perché, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal Questore di Viareggio il 14 marzo 2013, era stato trovato alla guida dell'autoveicolo targato [OSCURATO:TARGA] pur non avendo mai conseguito la patente di guida (fatto accertato in Viareggio il 6 dicembre 2017); Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato escludendo che la circostanza che all'epoca [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in affidamento in prova determinasse, di per sé sola, il venir meno della sua pericolosità sociale e consentisse quindi la disapplicazione del provvedimento di prevenzione, poiché tale accertamento avrebbe dovuto essere oggetto di apposita istanza ai sensi dell'art.3 d.lgs. 159/2011; Ritenuto, al riguardo, che la misura di prevenzione è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova al servizio sociale; le due misure possono, quindi, essere eseguite contemporaneamente in assenza di una richiesta di revoca da parte del proposto attesa la diversità dei presupposti e delle funzioni delle due misure (Sez. 1, Sentenza n. 45277 del 10/10/2013, Rv. 257478 - 01); Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 gi