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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16587/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z7 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro per il delitto di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, perché sorpreso di notte fuori della sua abitazione in orario quindi successivo alle ore 20,00 costiuente il limite di rientro nella propria abitazione.

1.1. Col primo motivo lamenta che la Corte di appello di Lecce non avrebbe valutato lo stato di incapacità di intendere e di volere dell'imputato, che avrebbe potuto portare alla declaratoria della sua non imputabilità; in particolare denuncia il ricorrente la mancata valutazione della relazione del dr.

Suma nella quale si riconoscerebbe uno stato di seminfermità mentale, perché il Barnaba era affetto da un ritardo mentale e pregressi episodi di discontrollo degli impulsi (pregressí TS) in personalità bordeline" che presentava "attenzione conativa e spontanea prestata con difficoltà a causa della continua polarizzazione sui propri vissuti; memoria i fissazione e di rievocazione poco efficienti.

Nel complesso denota una struttura cognitiva di tipo elementare".

In definitiva, mancherebbe la maturità psico-fisica del Barnaba al momento di commissione del fatto.

1.2. Col secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che a pag. 3 della sentenza impugnata il giudice, prendendo in esame proprio la relazione del dr.

Suma richiamata in ricorso, ha spiegato che soltanto i disturbi della personalità che siano di consistenza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dovevano essere presi in considerazione dai giudice a condizione che abbiano in concreto un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa del reo, sicché su tale punto il ricorrente non si confronta non tentando nemmeno di spiegare perché il Barnaba a causa di tale disturbo abbia ritenuto di uscire alle 2,30 di notte, nonostante avesse preso cognizione con la notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di rincasare entro le re 20,00.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione svolta in sentenza sul diniego delle attenuanti generiche incentrata esplicitamente sulla gravità del fatto e sulle numerosi precedenti condanne anche per reati specifici; la motivazione è idonea a rigettare la richiesta in esame, atteso che la mancata concessione delle 2 ( circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z7 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro per il delitto di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, perché sorpreso di notte fuori della sua abitazione in orario quindi successivo alle ore 20,00 costiuente il limite di rientro nella propria abitazione. 1.1. Col primo motivo lamenta che la Corte di appello di Lecce non avrebbe valutato lo stato di incapacità di intendere e di volere dell'imputato, che avrebbe potuto portare alla declaratoria della sua non imputabilità; in particolare denuncia il ricorrente la mancata valutazione della relazione del dr. Suma nella quale si riconoscerebbe uno stato di seminfermità mentale, perché il Barnaba era affetto da un ritardo mentale e pregressi episodi di discontrollo degli impulsi (pregressí TS) in personalità bordeline" che presentava "attenzione conativa e spontanea prestata con difficoltà a causa della continua polarizzazione sui propri vissuti; memoria i fissazione e di rievocazione poco efficienti. Nel complesso denota una struttura cognitiva di tipo elementare". In definitiva, mancherebbe la maturità psico-fisica del Barnaba al momento di commissione del fatto. 1.2. Col secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che a pag. 3 della sentenza impugnata il giudice, prendendo in esame proprio la relazione del dr. Suma richiamata in ricorso, ha spiegato che soltanto i disturbi della personalità che siano di consistenza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dovevano essere presi in considerazione dai giudice a condizione che abbiano in concreto un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa del reo, sicché su tale punto il ricorrente non si confronta non tentando nemmeno di spiegare perché il Barnaba a causa di tale disturbo abbia ritenuto di uscire alle 2,30 di notte, nonostante avesse preso cognizione con la notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di rincasare entro le re 20,00. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione svolta in sentenza sul diniego delle attenuanti generiche incentrata esplicitamente sulla gravità del fatto e sulle numerosi precedenti condanne anche per reati specifici; la motivazione è idonea a rigettare la richiesta in esame, atteso che la mancata concessione delle 2 ( circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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