CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il ricorso deduce nuovamente che il provvedimento amministrativo di espulsione sia illegittimo, perché adottato sul solo presupposto, che il ricorrente indica come erroneo, secondo il quale Prenga non avrebbe presentato la dichiarazione di presenza); Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha affermato che il provvedimento amministrativo di espulsione si basava sul presupposto della pericolosità sociale di Prenga emergente dai precedenti penali, considerazione rispetto alla quale il ricorrente deduce la sola mancata indicazione formale di una delle categorie di pericolosità sociale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022