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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29164/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza avanzata da ALIJA Bledi avente ad oggetto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in subordine di detenzione domiciliare.

In motivazione, il Tribunale sottolinea che, visti gli indizi di commissione recente di nuovo delitto, il processo di reinserimento sociale del condannato appare incompleto e tale da non sostenere l'ampia misura dell'affidamento.

Anche la detenzione domiciliare, in assenza di una entrata economica stabile e senza segnali univoci di rescissione dall'ambiente delinquenziale, non potrebbe assicurare il fine preventivo, essendo probabile che il soggetto spinto da necessità economica, attui nuove condotte illecite.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ALIJA Bledi deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e per la non decisività dei rilievi elaborati.

Ed invero il nucleo centrale della decisione - non adeguatamente contestato dal ricorrente - riguarda la prognosi negativa in tema di attualità della pericolosità sociale, di tale intensità da inibire l'accesso alle misure alternative.

Su tale aspetto le doglianze introducono una richiesta di rivalutazione in fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza avanzata da ALIJA Bledi avente ad oggetto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in subordine di detenzione domiciliare. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, visti gli indizi di commissione recente di nuovo delitto, il processo di reinserimento sociale del condannato appare incompleto e tale da non sostenere l'ampia misura dell'affidamento. Anche la detenzione domiciliare, in assenza di una entrata economica stabile e senza segnali univoci di rescissione dall'ambiente delinquenziale, non potrebbe assicurare il fine preventivo, essendo probabile che il soggetto spinto da necessità economica, attui nuove condotte illecite. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ALIJA Bledi deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e per la non decisività dei rilievi elaborati. Ed invero il nucleo centrale della decisione - non adeguatamente contestato dal ricorrente - riguarda la prognosi negativa in tema di attualità della pericolosità sociale, di tale intensità da inibire l'accesso alle misure alternative. Su tale aspetto le doglianze introducono una richiesta di rivalutazione in fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esi
Sentenza Cassazione n. 29164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris