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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45124/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 4 marzo 2022 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di evasione e lesioni personali e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità limitatamente al reato di lesioni personali, è inammissibile in quanto per un verso generico, ovvero riproduttivo di doglianze già congruamente respinte dalla Corte territoriale, in assoluta carenza di confronto con le relative proposizioni; per altro verso caratterizzato da argomentazioni totalmente versate in fatto, volte a stimolare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; per altro verso ancora, manifestamente infondato in quanto lamenta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; la Corte territoriale, con enunciati per nulla illogici, anzi persuasivi ed in un contesto di doppia conforme, ha illustrato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla certificazione medica, dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e delle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza, che, nel loro insieme, non lasciano dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed emergendo profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 4 marzo 2022 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di evasione e lesioni personali e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità limitatamente al reato di lesioni personali, è inammissibile in quanto per un verso generico, ovvero riproduttivo di doglianze già congruamente respinte dalla Corte territoriale, in assoluta carenza di confronto con le relative proposizioni; per altro verso caratterizzato da argomentazioni totalmente versate in fatto, volte a stimolare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; per altro verso ancora, manifestamente infondato in quanto lamenta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; la Corte territoriale, con enunciati per nulla illogici, anzi persuasivi ed in un contesto di doppia conforme, ha illustrato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla certificazione medica, dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e delle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza, che, nel loro insieme, non lasciano dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed emergendo profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024
Sentenza Cassazione n. 45124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris