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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 20743/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 maggio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino (proc. n. 6472/2016 r.r.g.p.) in sede di rinvio ha rigettato il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 18 novembre 2014 del Magistrato di Sorveglianza di Novara, che aveva rigettato la richiesta dell'interessato di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata risposta del Tribunale torinese alle doglianze proposte in ricorso, tenuto conto che il collaborante di giustizia - sulla base delle cui dichiarazioni, relative alla continuata erogazione di provvista in favore del ricorrente da parte del sodalizio mafioso di riferimento, era stata disattesa l'istanza di ammissione dell'Attanasio al patrocinio a spese dello Stato - era indagato per calunnia nei riguardi dello stesso Attanasio.

Invero il ricorrente - che tra l'altro aveva positivamente coltivato gli studi e riceveva a cadenza regolare vaglia postali inviatigli dalla madre pensionata - aveva goduto di plurimi provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che davano conto della recisione del contatto con l'organizzazione malavitosa di riferimento.

Tant'è che gli era stata revocata la misura di aggravamento della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In ordine al motivo di censura, in tema di patrocinio dei non abbienti la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal decreto legge n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962).

4.1.1. Ciò posto, quanto in primo luogo ai profili di autosufficienza del ricorso, nulla è specificamente dedotto in relazione alle censure, presentate dall'odierno ricorrente, che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non avrebbe esaminato.

4.1.2. In relazione poi alle ragioni di pretesa inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia circa il flusso di denaro assicurato al ricorrente, detenuto in regime carcerario speciale, da parte del sodalizio mafioso di appartenenza, il ricorrente ha rievocato il proprio percorso accademico, oggettivamente positivo, altresì dando conto dei vaglia postali inviatigli dalla madre con cadenza mensile.

4.1.3. Al riguardo, peraltro, il provvedimento impugnato ha osservato che in tal modo - con la prova positiva di quanto ricevuto per causa lecita, altresì allegando i titoli scientifici conseguiti - non poteva dirsi integrato il superamento dell'onere probatorio ricadente sull'interessato.

Tra l'altro, trattandosi in specie di ipotesi di ricorso per sola violazione di legge, le valutazioni del provvedimento individuano il percorso argomentativo seguito e quindi, coinvolgendo in tal modo doglianze relative alla motivazione, sono incensurabili in questa sede.

Infatti, ai sensi dell'art. 99 comma 4 del DPR n. 115 del 2002 il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appunto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270000), ipotesi che in specie certamente non sussiste.

Vero è, infatti, che il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è escluso qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma 4-bis (Sez. 4, n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242).

Sì che, appunto, è legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato - in specie - condanna irrevocabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fondato sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.

P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla (Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Falduto).

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Casa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino (proc. n. 6472/2016 r.r.g.p.) in sede di rinvio ha rigettato il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 18 novembre 2014 del Magistrato di Sorveglianza di Novara, che aveva rigettato la richiesta dell'interessato di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata risposta del Tribunale torinese alle doglianze proposte in ricorso, tenuto conto che il collaborante di giustizia - sulla base delle cui dichiarazioni, relative alla continuata erogazione di provvista in favore del ricorrente da parte del sodalizio mafioso di riferimento, era stata disattesa l'istanza di ammissione dell'Attanasio al patrocinio a spese dello Stato - era indagato per calunnia nei riguardi dello stesso Attanasio. Invero il ricorrente - che tra l'altro aveva positivamente coltivato gli studi e riceveva a cadenza regolare vaglia postali inviatigli dalla madre pensionata - aveva goduto di plurimi provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che davano conto della recisione del contatto con l'organizzazione malavitosa di riferimento. Tant'è che gli era stata revocata la misura di aggravamento della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In ordine al motivo di censura, in tema di patrocinio dei non abbienti la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal decreto legge n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962). 4.1.1. Ciò posto, quanto in primo luogo ai profili di autosufficienza del ricorso, nulla è specificamente dedotto in relazione alle censure, presentate dall'odierno ricorrente, che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non avrebbe esaminato. 4.1.2. In relazione poi alle ragioni di pretesa inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia circa il flusso di denaro assicurato al ricorrente, detenuto in regime carcerario speciale, da parte del sodalizio mafioso di appartenenza, il ricorrente ha rievocato il proprio percorso accademico, oggettivamente positivo, altresì dando conto dei vaglia postali inviatigli dalla madre con cadenza mensile. 4.1.3. Al riguardo, peraltro, il provvedimento impugnato ha osservato che in tal modo - con la prova positiva di quanto ricevuto per causa lecita, altresì allegando i titoli scientifici conseguiti - non poteva dirsi integrato il superamento dell'onere probatorio ricadente sull'interessato. Tra l'altro, trattandosi in specie di ipotesi di ricorso per sola violazione di legge, le valutazioni del provvedimento individuano il percorso argomentativo seguito e quindi, coinvolgendo in tal modo doglianze relative alla motivazione, sono incensurabili in questa sede. Infatti, ai sensi dell'art. 99 comma 4 del DPR n. 115 del 2002 il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appunto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270000), ipotesi che in specie certamente non sussiste. Vero è, infatti, che il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è escluso qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma 4-bis (Sez. 4, n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242). Sì che, appunto, è legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato - in specie - condanna irrevocabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fondato sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla (Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Falduto). 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Casa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
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